TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/04/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 4 aprile 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8054/2024 R.G.
Lavoro promossa da
rappresentato e difeso in forza di procura speciale Parte_1 speciale “ad litem” apposta su foglio separato ex art. 83, 3° comma c.p.c., da intendersi in calce al ricorso dall'avv. Giuseppe Placentino presso lo studio del quale in S. Giovanni R.do (FG) Via Giuliani marco, 18 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa Parte_2
e dr. a ciò designati con Ordine di servizio
[...] Persona_1
n.63 del 18.12.2007 e dr.ssa a ciò designata con Ordine di Persona_2 servizio n. 1/2013 del 02/01/2013 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale- ed elettivamente domiciliato presso la Sede CP_1 di FOGGIA sita in Via della Repubblica 18
resistente oggetto: collocamento mirato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo che fosse accertato il CP_1 proprio stato di inabilità lavorativa in misura pari o superiore al 46% ai fini del riconoscimento del suo diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato.
L , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la CP_1 inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire risultando il ricorrente titolare di impresa artigiana all'atto di presentazione della domanda amministrativa.
All'udienza del 4 aprile 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*******
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come risulta dall'incipit del secondo comma dell'art 445 bis c.p.c.
– secondo cui “l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda”- come ha sottolineato la Corte costituzionale nella sentenza n. 243 del 2014 e come affermato anche dalla Corte di Cassazione (ex multis Cass Civ n.
6010/2014 n. 6084/2014 e 6085/2014) il procedimento di cui trattasi
“…consiste in un procedimento giurisdizionale sommario, sul modello di quelli d'istruzione preventiva, a carattere contenzioso;
in particolare il legislatore ha previsto un procedimento sommario, avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che s'intende far valere in giudizio, cui fa seguito un (eventuale) giudizio di merito a cognizione piena”.
Ciò comporta che, già il ricorso, con il quale si propone l'istanza di accertamento tecnico preventivo, deve contenere tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art 125 c.p.c. o quanto meno l'esposizione sommaria delle domande ed eccezioni alle quali la prova è preordinata (art 693 c.p.c.) con l'indicazione del diritto di cui il ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata la detta istanza (Cass Civ n. 11919/2015)
Tale impostazione appare pienamente rispettosa della teoria generale del diritto processuale e in particolare della necessaria sussistenza dei presupposti dell'azione (interesse ad agire).
La sussistenza dell'interesse ad agire postula la necessità che l'azione sia indirizzata ad ottenere un'utilità pratica e che tale condizione deve sussistere anche (ed a maggior ragione) in procedimenti tesi all'accertamento di situazioni giuridicamente rilevanti (quali il procedimento ex art 445 bis c.p.c.)
Deve infatti rilevarsi nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione del principio secondo cui è ius receptum che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (ex multis Cass Civ n. 2051/2011; Cass civ n. 12036/2013 Cass
Civ n. 1035/2015).
Deve ritenersi che, pur trattandosi di accertamento tecnico preventivo relativo al requisito sanitario, per le ragioni innanzi esplicitate, non possa prescindersi dall'accertamento dei presupposti generali dell'azione ed in particolare dell'interesse ad agire.
Tra i presupposti soggetti a verifica, prima della nomina del CTU, è necessario verificare se sussiste, all'atto della proposizione della domanda amministrativa, lo stato di disoccupazione.
Nel caso di specie, l ha dedotto e dimostrato, sulla base CP_1 dell'E/C prodotto, che la parte ricorrente vanta una contribuzione da lavoro dipendente di dodici settimane dal 1.1.2024 al 31.12.2024, potendosi così ritenere che, già alla data della domanda amministrativa, del 6 febbraio 2024, non fosse disoccupato.
Né ricorrono le condizioni di legge per poterlo ritenere disoccupato poiché, come si rileva dall'estratto conto, il reddito prodotto supera di gran lunga la soglia (euro 8.500,00) limite per poter essere considerato tale.
A mente del D.L. n. 4/2019, art. 4 comma 15 quater, “per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma
318) l'abrogazione del predetto articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione del comma 15-quater dell'articolo predetto.
La difesa della parte ricorrente, sebbene abbia contestato l'eccezione dell , non ha fornito elementi, neanche presuntivi, in CP_1 grado di superarla.
A quanto detto, consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta.
Ne consegue la revoca del CTU nominato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c..
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento dei requisiti sanitari utili all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato;
- revoca l'incarico conferito al CTU;
- dichiara l'irripetibilità delle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4 aprile 2025.
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 4 aprile 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8054/2024 R.G.
Lavoro promossa da
rappresentato e difeso in forza di procura speciale Parte_1 speciale “ad litem” apposta su foglio separato ex art. 83, 3° comma c.p.c., da intendersi in calce al ricorso dall'avv. Giuseppe Placentino presso lo studio del quale in S. Giovanni R.do (FG) Via Giuliani marco, 18 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa Parte_2
e dr. a ciò designati con Ordine di servizio
[...] Persona_1
n.63 del 18.12.2007 e dr.ssa a ciò designata con Ordine di Persona_2 servizio n. 1/2013 del 02/01/2013 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale- ed elettivamente domiciliato presso la Sede CP_1 di FOGGIA sita in Via della Repubblica 18
resistente oggetto: collocamento mirato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo che fosse accertato il CP_1 proprio stato di inabilità lavorativa in misura pari o superiore al 46% ai fini del riconoscimento del suo diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato.
L , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la CP_1 inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire risultando il ricorrente titolare di impresa artigiana all'atto di presentazione della domanda amministrativa.
All'udienza del 4 aprile 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*******
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come risulta dall'incipit del secondo comma dell'art 445 bis c.p.c.
– secondo cui “l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda”- come ha sottolineato la Corte costituzionale nella sentenza n. 243 del 2014 e come affermato anche dalla Corte di Cassazione (ex multis Cass Civ n.
6010/2014 n. 6084/2014 e 6085/2014) il procedimento di cui trattasi
“…consiste in un procedimento giurisdizionale sommario, sul modello di quelli d'istruzione preventiva, a carattere contenzioso;
in particolare il legislatore ha previsto un procedimento sommario, avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che s'intende far valere in giudizio, cui fa seguito un (eventuale) giudizio di merito a cognizione piena”.
Ciò comporta che, già il ricorso, con il quale si propone l'istanza di accertamento tecnico preventivo, deve contenere tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art 125 c.p.c. o quanto meno l'esposizione sommaria delle domande ed eccezioni alle quali la prova è preordinata (art 693 c.p.c.) con l'indicazione del diritto di cui il ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata la detta istanza (Cass Civ n. 11919/2015)
Tale impostazione appare pienamente rispettosa della teoria generale del diritto processuale e in particolare della necessaria sussistenza dei presupposti dell'azione (interesse ad agire).
La sussistenza dell'interesse ad agire postula la necessità che l'azione sia indirizzata ad ottenere un'utilità pratica e che tale condizione deve sussistere anche (ed a maggior ragione) in procedimenti tesi all'accertamento di situazioni giuridicamente rilevanti (quali il procedimento ex art 445 bis c.p.c.)
Deve infatti rilevarsi nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione del principio secondo cui è ius receptum che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (ex multis Cass Civ n. 2051/2011; Cass civ n. 12036/2013 Cass
Civ n. 1035/2015).
Deve ritenersi che, pur trattandosi di accertamento tecnico preventivo relativo al requisito sanitario, per le ragioni innanzi esplicitate, non possa prescindersi dall'accertamento dei presupposti generali dell'azione ed in particolare dell'interesse ad agire.
Tra i presupposti soggetti a verifica, prima della nomina del CTU, è necessario verificare se sussiste, all'atto della proposizione della domanda amministrativa, lo stato di disoccupazione.
Nel caso di specie, l ha dedotto e dimostrato, sulla base CP_1 dell'E/C prodotto, che la parte ricorrente vanta una contribuzione da lavoro dipendente di dodici settimane dal 1.1.2024 al 31.12.2024, potendosi così ritenere che, già alla data della domanda amministrativa, del 6 febbraio 2024, non fosse disoccupato.
Né ricorrono le condizioni di legge per poterlo ritenere disoccupato poiché, come si rileva dall'estratto conto, il reddito prodotto supera di gran lunga la soglia (euro 8.500,00) limite per poter essere considerato tale.
A mente del D.L. n. 4/2019, art. 4 comma 15 quater, “per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma
318) l'abrogazione del predetto articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione del comma 15-quater dell'articolo predetto.
La difesa della parte ricorrente, sebbene abbia contestato l'eccezione dell , non ha fornito elementi, neanche presuntivi, in CP_1 grado di superarla.
A quanto detto, consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta.
Ne consegue la revoca del CTU nominato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c..
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento dei requisiti sanitari utili all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato;
- revoca l'incarico conferito al CTU;
- dichiara l'irripetibilità delle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4 aprile 2025.
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano