Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 18
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza dell'Amministrazione finanziaria dalla potestà accertativa

    L'avviso di accertamento è stato tempestivamente notificato. L'accertamento parziale, pur emesso ai sensi dell'articolo 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non rientra tra gli atti automatizzati in quanto non consegue automaticamente dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, bensì da specifica segnalazione della Guardia di Finanza. Pertanto, l'ente resistente ha correttamente qualificato l'atto come accertamento parziale non automatizzato, applicando la proroga del termine di decadenza prevista dal comma 3 dell'articolo 6-bis.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione

    La motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni del verbale della Guardia di Finanza non è illegittima, significando semplicemente che l'ente resistente, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare un'economia di scrittura. Il processo verbale di constatazione è stato regolarmente consegnato e sottoscritto dalla parte. Le argomentazioni del ricorso dimostrano che il contribuente ha compreso il fondamento della richiesta.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'onere della prova

    La documentazione della Guardia di Finanza supporta la pretesa impositiva dell'ente resistente. La mancata allegazione del PVC è inconferente trattandosi di un documento già in possesso della parte. È legittimo l'avviso di accertamento motivato per relationem, senza produrre nuovamente il PVC richiamato, nel caso in cui copia di detto verbale sia stata sottoscritta e consegnata al rappresentante legale della società contribuente.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ente resistente

    La norma introdotta dall'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, non incide sulla motivazione dell'atto impositivo. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire in giudizio la prova della sua pretesa, ma la normativa sostanziale ammette anche l'utilizzo di presunzioni. Qualora l'ente resistente contesti il carattere fittizio di determinate operazioni, spetta al contribuente fornire la prova della legittimità e correttezza delle operazioni.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'articolo 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento parziale è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile e può basarsi anche sul metodo induttivo. Non è richiesto all'ente resistente di fornire la 'prova certa' del maggior reddito, la cui prova può essere raggiunta anche in via presuntiva. Gli elementi valorizzati nell'avviso di accertamento e nel PVC hanno legittimato l'ente resistente ad emettere l'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Illegittimità delle presunzioni

    L'accertamento è di tipo analitico-induttivo, basato su presunzioni gravi, precise e concordanti. Le risultanze sono frutto di attenta ponderazione di tutti gli elementi emersi nel corso del controllo. La ricorrente non ha fornito alcuna prova oggettiva idonea a confutare la rettifica.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di competenza funzionale

    L'avere condiviso gli esiti dell'indagine della Guardia di Finanza non significa aver svolto una mera funzione informativa. L'ente resistente ha correttamente esercitato le sue funzioni di valutazione e accertamento, pur facendo riferimento all'indagine fiscale.

  • Accolto
    Indebita deduzione di costi relativi all'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti

    La ripresa a tassazione dei costi 'da reato' è legittima solo in presenza di un concreto presupposto penale. Nel caso di specie, il procedimento penale si è concluso con archiviazione. La Direzione Provinciale di Brindisi ha emesso un provvedimento di autotutela parziale annullando il rilievo relativo ai costi sostenuti per acquisti di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'articolo 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 537 del 1993

    Grava sul contribuente l'onere di provare che i componenti positivi, che si duole abbiano concorso nell'accertamento alla formazione del reddito, siano anch'essi fittizi perché ricavi correlati. La società ricorrente chiede il riconoscimento della non imponibilità dei ricavi nella misura pari all'ammontare dei costi oggettivamente inesistenti, ma senza provare che i ricavi siano strettamente correlati a quei costi sostenuti per operazioni inesistenti, né in che misura. In mancanza di adeguata documentazione probatoria, non è possibile escludere i ricavi dall'imponibile accertato, né applicare la sanzione ridotta.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni per mancato assolvimento dell'onere della prova

    L'Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire in giudizio la prova della sua pretesa, ma la normativa sostanziale ammette anche l'utilizzo di presunzioni. Qualora l'ente resistente contesti il carattere fittizio di determinate operazioni, spetta al contribuente fornire la prova della legittimità e correttezza delle operazioni.

  • Rigettato
    Q.1. Indebite deduzioni ai fini Ires di spese per vitto e alloggio (€ 29.554,25)

    La società ricorrente invoca la diversa collocazione fiscale nell'ambito dell'articolo 51, comma 2, lett. c) del TU, producendo un'attestazione che indica la destinazione di una struttura a servizio dei lavoratori. Tuttavia, non prova in maniera idonea che il servizio mensa sia condotto da terzi mediante contratto di appalto, né documenta l'esistenza di una convenzione con un esercizio pubblico o la fornitura di ticket restaurant. In assenza di idonea documentazione, deve confermarsi la legittimità del recupero operato.

  • Accolto
    Q.2 Indebita deduzione di costi non inerenti - “Materie prime c/acquisti” (€ 199,00- Iva € 7,96)

    Si ritiene, in applicazione di una massima di comune esperienza, che sia veritiera l'eccezione di parte ricorrente secondo cui tali costi sarebbero giustificati in quanto sostenuti per la sicurezza dei luoghi di lavoro, trattandosi del mangime del cane da guardia.

  • Rigettato
    Q.3 Indebita deduzione di componenti negativi di reddito - accantonamenti fondo rischi per € 35.901,00

    Il 'valore fiscale' dei crediti, sul quale la società ha computato la svalutazione, risulta notevolmente superiore al valore dei crediti esposti nel Bilancio di esercizio. Tale differenza deriva dal fatto che la società ha ricompreso tra i crediti fiscalmente rilevanti anche quelli oggetto di cessione pro-soluto. L'Ufficio ha correttamente recuperato la differenza tra la svalutazione dedotta e quella fiscalmente deducibile.

  • Rigettato
    L. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997

    L'articolo 7, comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, nella versione vigente ratione temporis, non prevedeva alcuna preclusione all'applicazione della recidiva, collegandola unicamente alle ipotesi in cui si sia incorsi, nei tre anni precedenti, in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento, di mediazione e di conciliazione. La novella introdotta dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che prevede l'applicazione della recidiva solo in caso di violazioni pregresse definitivamente accertate, è irretroattiva. L'ente resistente ha correttamente applicato la precedente disposizione normativa.

  • Rigettato
    M. Illegittima applicazione delle sanzioni e falsa applicazione del d.lgs. n. 472 del 1997

    Ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente la prova dell'assenza assoluta di colpa. Non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. La colpa si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente.

  • Accolto
    Indebita deduzione di costi relativi all'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (IVA)

    La ripresa a tassazione dei costi 'da reato' è legittima solo in presenza di un concreto presupposto penale. Nel caso di specie, il procedimento penale si è concluso con archiviazione. La Direzione Provinciale di Brindisi ha emesso un provvedimento di autotutela parziale annullando il rilievo relativo ai costi sostenuti per acquisti di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose.

  • Rigettato
    Indebite deduzioni ai fini IRAP

    Si deve ritenere che la parte abbia prestato acquiescenza al predetto rilievo in quanto nel ricorso non viene fatta alcuna opposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi
    Numero : 18
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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