Art. 3. 1. In applicazione dell' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e tenendo conto del disposto dell' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono valutate, rispettivamente, in lire 650 miliardi, 675 miliardi e 675 miliardi.
2. In deroga alle disposizioni richiamate nel comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la solidarieta' sociale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della maggiore spesa di lire 595 miliardi per l'anno 1998, di lire 618 miliardi per l'anno 1999 e di lire 618 miliardi per l'anno 2000, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1997, applicativo dell' articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 663 , sono incrementati per i nuclei familiari con figli, con particolare riferimento a quelli monoparentali, a quelli con soggetti portatori di handicap e a quelli in cui sia presente piu' di un figlio.
2. In deroga alle disposizioni richiamate nel comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la solidarieta' sociale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della maggiore spesa di lire 595 miliardi per l'anno 1998, di lire 618 miliardi per l'anno 1999 e di lire 618 miliardi per l'anno 2000, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1997, applicativo dell' articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 663 , sono incrementati per i nuclei familiari con figli, con particolare riferimento a quelli monoparentali, a quelli con soggetti portatori di handicap e a quelli in cui sia presente piu' di un figlio.