Sentenza breve 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 10/12/2025, n. 22223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22223 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22223/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13738/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13738 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Roma emesso il 22.10.2025 con cui è stata disposta la sospensione per giorni trenta della licenza dell'attività commerciale "-OMISSIS-"
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. IO NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
a) parte ricorrente ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Roma il 22.10.2025 con il quale si stabiliva la sospensione per trenta giorni dell’attività commerciale “-OMISSIS-” ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.;
b) all’udienza del 9.12.2025, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., è stato dato avviso alle parti presenti della possibile sopravvenuta esistenza di una causa di improcedibilità del ricorso; invero, il provvedimento gravato ha esplicato i suoi effetti e parte ricorrente, neppure in vista dell’udienza anzidetta (alla quale la difesa di parte ricorrente ha ritenuto di non partecipare né ha addotto, al riguardo, motivi impeditivi tali da giustificare un eventuale rinvio della trattazione dell’affare), ha espresso la volontà di chiedere il risarcimento dei danni subiti ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., dimostrando così di non aver interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto “ai fini risarcitori” (come chiarito dall’A.P. sent. n. 8/2022 “ L’esigenza che l’interesse sia dichiarato dalla parte si correla … alla natura di giurisdizione di diritto soggettivo della giurisdizione amministrativa; … è allo stesso ricorrente che è per legge rimessa l’iniziativa a tutela del suo interesse risarcitorio; la manifestazione dell’interesse risarcitorio una volta venuto meno quello all’annullamento dell’atto impugnato è dunque presupposto indispensabile affinché il giudice amministrativo possa pronunciarsi sulla legittimità dello stesso atto con una pronuncia di mero accertamento ”);
c) pertanto, il ricorso è divenuto improcedibile, poiché, anche ove venisse invalidato l’atto impugnato, parte ricorrente non ne trarrebbe alcun beneficio;
d) tenuto conto delle motivazioni dell’atto impugnato e dell’infondatezza del ricorso, le spese, in ragione della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti che si liquidano in complessivi euro 750,00 oltre accessori se dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e il “-OMISSIS-”.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN GI, Presidente
IO NE, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NE | AN GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.