Sentenza 5 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/05/2026, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03642/2026REG.PROV.COLL.
N. 02845/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2845 del 2024, proposto da LE GL, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Sistina 121
contro
Comune di Trentola Ducenta, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione sesta) n. 6719/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trentola Ducenta;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 15 aprile 2026 il consigliere IO RA e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Perla e Vincenzo Prisco, su delega orale di Antonio Sasso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. L’odierno appellante otteneva dal Comune di Trentola Ducenta il permesso di costruire del 22 luglio 2002, n. 34, per la costruzione di un edificio destinato a civile abitazione, con annesso studio medico, su un suolo di sua proprietà sito in via Leone 1.
2. In data 24 agosto 2020 l’amministrazione comunale svolgeva un sopralluogo, le cui risultanze erano compendiate nella relazione in data 3 settembre 2020, n. prot. 12552, attestante la realizzazione di opere abusive per le quali era ingiunta la demolizione, con coeva ordinanza n. 55. Più precisamente, il provvedimento repressivo dava atto dell’esistenza di difformità rispetto al titolo, consistenti in ampliamenti di superficie e volumetrici, analiticamente descritti per ciascun piano (terra, primo e secondo) di cui il fabbricato si compone, con la specificazione che essi avevano determinato « una diversa sagoma ».
3. L’interessato impugnava il provvedimento con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli.
4. Con motivi aggiunti l’impugnazione veniva estesa al successivo diniego di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, di cui al provvedimento comunale in data 7 luglio 2021, prot. n. 10183.
5. A fondamento del diniego di sanatoria erano poste: la realizzazione di una volumetria maggiore rispetto a rappresentata nei grafici di progetto, con particolare riguardo al piano secondo, la cui altezza media « non è pari a m. 2,09, ma bensì a m. 3,59 »; inoltre non erano state dimostrate le maggiori prestazioni in termini di rendimento energetico necessarie per beneficiare delle deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici in termini di superfici, altezze e volumi edilizi, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ( Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ). Le ulteriori deduzioni difensive formulate in sede procedimentale, in riscontro al preavviso di diniego, erano analiticamente esaminate e confutate con il medesimo provvedimento di diniego di sanatoria.
6. L’adito Tribunale amministrativo respingeva l’impugnazione così articolata con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
7. Questa considerava innanzitutto « generiche » le censure di « difetto di motivazione, istruttoria e contraddittorio » del provvedimento demolitorio, ritenuto invece adeguatamente motivato sulla base delle « difformità rilevate dagli agenti accertatori sull’immobile di proprietà del ricorrente, difformità descritte in dettaglio nell’ordine di demolizione e che hanno determinato una modifica della sagoma dell’edificio oltre che modifiche volumetriche non autorizzate ». In ragione di ciò ne era affermato il « carattere doveroso e vincolato », tale da non essere inficiato dalla mancata partecipazione procedimentale del destinatario. Sul punto erano richiamati i principi espressi dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza del 17 ottobre 2017, n. 9.
8. Di seguito erano esaminati e respinti i motivi aggiunti. Per quanto di interesse in relazione al presente appello, sulle censure concernente il computo della volumetria realizzata, era considerato legittimo il criterio di misurazione seguito dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 4, n. 5), delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale, secondo cui il volume del fabbricato - « pari alla somma dei prodotti della superficie coperta di ogni piano per le rispettive altezze computate da piano utile a piano utile » - impone di considerare per l’ultimo piano « l’altezza media all’intradosso » laddove questo sia « inclinato ». Sul punto la pronuncia di primo grado riteneva corretta la misurazione dell’« altezza media all’intradosso di 3,59 m » del secondo ed ultimo piano del fabbricato realizzato dal ricorrente. Con riguardo alle deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici in presenza di miglioramenti dell’efficienza energetica ai sensi del citato decreto legislativo 4 luglio 2012, n. 104, la sentenza si poneva nella linea del diniego impugnato e rilevava che la dimostrazione sul punto, ai sensi dell’art. 14, comma 7, non era stata data dal ricorrente né in sede procedimentale né in giudizio, nel quale questi aveva invece preteso di « ribalta (re) l’onere della prova sull’Amministrazione » . Era inoltre esclusa la possibilità di beneficiare di incrementi di spessore dei solai intermedi del fabbricato ai sensi del medesimo decreto legislativo. Più in generale, la sentenza reputava le contestazioni relative alle difformità edilizie accertate ,attraverso il raffronto « tra piante catastali e stato di fatto », generiche e sfornite di prova, al pari di quelle formulate nei confronti dell’ordinanza di demolizione.
9. Contro la sentenza di primo grado l’originario ricorrente ha proposto appello, al quale resiste l’amministrazione comunale autrice degli atti impugnati.
TO
1. Con il primo motivo d’appello sono riproposte le censure di carente istruttoria e motivazione del provvedimento demolitorio impugnato con ricorso, perché emesso lo stesso giorno in cui è stata confezionata la relazione tecnica nella quale sono recepite le risultanze del sopralluogo presso la proprietà del ricorrente. Si sostiene sul punto che l’analiticità degli accertamenti avrebbe richiesto di « verificare attentamente ciò che era emerso dal verbale, tenuto conto che trattasi di difformità dal titolo e non di assenza di questo ». Viene aggiunto che, diversamente da quanto statuito dalla sentenza appellata, una motivazione puntuale sarebbe stata nel caso di specie necessaria; prima ancora avrebbe dovuto inoltre essere consentito il contraddittorio all’interessato, attraverso la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Con un ulteriore motivo d’appello sono riproposte le censure nei confronti del diniego di accertamento di conformità. Sotto un primo profilo, viene prospettata la violazione dell’art. 4, n. 4), delle norme tecniche di attuazione del sopra citato strumento urbanistico generale (in tesi erroneamente indicato dalla sentenza di primo grado nell’art. 4, n. 5), il quale ai fini dell’altezza massima degli edifici prevede che in caso di copertura a falda con inclinazione fino al 40% la misurazione debba essere svolta « dal piano di utilizzo (piano del terreno sistema al piede della fronte) all’intradosso dell’ultimo solaio ». Un ulteriore profilo di erroneità della sentenza consisterebbe nel mancato riconoscimento delle deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici relative agli indici edilizi ai sensi del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. A quest’ultimo riguardo, sarebbero stati erroneamente inclusi nel computo delle superfici, delle altezze, dei volumi e dei rapporti di copertura i solai intermedi; non si sarebbe inoltre considerato che tra le difformità contestate è incluso un pergolato, realizzabile in regime di edilizia libera. Più in generale la sentenza avrebbe erroneamente supposto che gli accertamenti dell’amministrazione comunale non sarebbero stati contestati in modo puntuale dal ricorrente.
3. La difesa dell’appellante ha da ultimo domandato un rinvio della trattazione, in ragione della pendenza in primo grado (r.g. 3299/2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania) di un ulteriore ricorso contro il diniego di sanatoria ex art. 36- bis del testo unico dell’edilizia, il cui esito ad egli favorevole determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito nel presente contenzioso.
4. Tutto ciò premesso, il rinvio non può essere accordato. In generale esso è conformato dall’ordinamento processuale amministrativo in termini di eccezionalità (art. 73, comma 1- bis , cod. proc. amm.). Nel caso di specie non si palesano elementi nel senso previsto dalla ora richiamata disposizione processuale. Infatti, il giudizio sul nuovo diniego di sanatoria pende in primo grado, per cui una dilazione di quello presente sarebbe contraria al principio di ragionevole durata del processo, enunciato dall’art. 2, comma 2, cod. proc. amm. e al cui raggiungimento tutte le parti devono cooperare. Nella medesima direzione va considerato che il nuovo giudizio è dipendente da questo nella misura in cui la sanatoria ai sensi dell’art. 36- bis del testo unico dell’edilizia, i cui presupposti e le modalità di formazione divergono dal tradizionale istituto dell’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del medesimo testo unico, oggetto della presente controversia, postula l’esistenza delle difformità edilizie per le quali la sanatoria è stata domandata e che sono contestate nel presente giudizio attraverso il ricorso di primo grado contro l’ordine di demolizione da cui la medesima controversia trae origine.
5. Nel merito, i motivi d’appello sono infondati.
6. Le censure di istruttoria e motivazione carenti dell’ordinanza di demolizione hanno carattere ipotetico. Esse si fondano sulla sola circostanza che il provvedimento è coevo alla relazione tecnica recante l’accertamento delle difformità edilizie sanzionate con il provvedimento conclusivo, per cui si suppone che esso avrebbe potuto essere emanato solo sulla base di ulteriori verifiche. La prospettazione è evidentemente insufficiente a dimostrare nella presente sede giurisdizionale lacune di ordine istruttorio da cui sarebbe affetto l’esercizio del potere amministrativo. Risulta più precisamente non assolto l’onere della prova e prima ancora di allegazione dell’esistenza di errori di fatto o di calcolo nelle volumetrie e nelle superfici risultate difformi rispetto al fabbricato assentito. Sul punto, l’onere in questione va posto a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., sia pure con il temperamento dal potere acquisitivo del giudice ex art. 63, comma 1, il quale trae fondamento dell’esigenza di riequilibrare l’asimmetria informativa che contraddistingue l’esercizio del pubblico potere tra l’amministrazione che ne ha la titolarità e il privato ad esso soggetto e che lo contesti. Dal combinato delle disposizioni ora richiamate la giurisprudenza amministrativa ricava la necessità che sia quanto meno fornito un principio di prova (in termini: Cons. Stato, V, 23 dicembre 2024, n. 10333; VI, 9 giugno 2023, n. 5704; VII, 17 giugno 2024, n. 5420). In continuità con l’indirizzo ora richiamato e rilevata la mancanza di ulteriori allegazioni della parte interessata, le censure vanno conseguentemente respinte.
7. Considerazioni analoghe possono essere svolte con riguardo al profilo della sufficienza motivazionale del provvedimento repressivo, in cui le singole difformità sono adeguatamente specificate, in termini di aumento o di diminuzione di superfici e volumi rispetto al titolo abilitativo a suo tempo rilasciato, con conseguente effetto di modifica della sagoma del manufatto residenziale. Infatti, anche su questo punto non vi sono contestazioni specifiche in ordine ai puntuali accertamenti svolti dall’amministrazione comunale resistente. La censura di carenza di motivazione rimane pertanto circoscritta ad una dimensione meramente formale ed astratta, inidonea a fare emergere profili di invalidità della determinazione assunta.
8. I rilievi che precedono consentono poi di ritenere degradata a mera irregolarità non invalidante ex art. 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della medesima legge. Anche sul punto si registra un consistente ed univoco orientamento di giurisprudenza, al quale va data continuità, che esclude la necessità dell’adempimento partecipativo per l’esercizio del potere repressivo in materia edilizia e fa inoltre costante applicazione della c.d. sanatoria processuale poc’anzi menzionata, in ragione dell’assenza di profili di discrezionalità amministrativa una volta accertata l’esistenza di abusi, come nel caso di specie ( ex plurimis : Cons. Stato, II, 29 gennaio 2026, n. 771; III, 27 ottobre 2025, n. 8316; IV, 24 marzo 2025, n. 2420; VI, 29 gennaio 2026, n. 789; VII, 17 luglio 2025, n. 6306; 10 luglio 2025, n. 6016; 7 luglio 2025, n. 5885; 22 maggio 2025, n. 4465; 17 aprile 2025, n. 3383; 29 gennaio 2025, n. 708).
9. Per quanto concerne infine le censure riproposte nei confronti del diniego di sanatoria, deve premettersi che il provvedimento comunale si fonda su plurime ragioni ostative, articolate nella struttura motivazionale in 22 punti, in relazione a solo alcuni dei quali si registrano censure a mezzo con l’appello.
10. A prescindere dal pur assorbente rilievo che precede, la contestazione relativa alla misurazione dell’altezza del fabbricato, per la quale si prospetta la violazione dell’art. 4, n. 4), delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale, trascura di considerare che come rilevato dalla sentenza di primo grado la disposizione applicabile per la misurazione del volume degli edifici, il cui eccesso rispetto a quanto assentito è posto a fondamento in parte qua del diniego di sanatoria, è il successivo n. 5), rubricato appunto « volume del fabbricato ». Diversamente da quanto si suppone quest’ultima disposizione è dunque correttamente richiamata dalla sentenza di primo grado, mentre quella posta a fondamento delle censure concerne il diverso parametro edilizio dell’« altezza del fabbricato » (così la rubrica).
11. Per quanto di specifico interesse nel presente giudizio, l’art. 4, n. 4), prevede che, ai fini del computo del volume dell’ultimo piano, l’altezza, da moltiplicare per la superficie coperta, è quella « media all’intradosso » nel caso di piano « inclinato ». Su questa base la sentenza di primo grado, constatato che il secondo e ultimo piano del fabbricato realizzato dal ricorrente è « a falde inclinate » ha ritenuto « correttamente presa in considerazione dall’Ente l’altezza media all’intradosso di 3,59 m ». Il dato non è contestato a mezzo del presente appello, il quale come sopra esposto richiama una norma tecnica relativa al diverso caso dell’altezza degli edifici, per il quale sono enunciati due diversi criteri di misurazione a seconda dell’inclinazione delle falde, ma non si occupa del diverso parametro edilizio consistente nel volume del piano e dunque del fabbricato nel suo complesso.
12. La sentenza di primo grado va inoltre confermata anche con riguardo alle deroghe in termini di computo dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura consentite in base al sopra citato art. 14, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in caso di miglioramento dell’efficienza energetica. La citata disposizione normativa esige il raggiungimento del risultato espresso nei seguenti termini: « riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo », che l’interessato non ha mai dimostrato.
13. Considerazioni analoghe possono essere svolte con riguardo allo spessore dei solai intermedi, asseritamente da escludere, quando invece la disposizione di legge da ultimo richiamata fa testuale riferimento al « maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori », senza considerare invece quelli interni al fabbricato, come parimenti rilevato dal diniego di sanatoria e dalla sentenza impugnata.
14. L’appello va quindi respinto, ma per la natura delle questioni controverse e per la possibile definizione della vicenda controversa con il rilascio di una sanatoria, oggetto del contenzioso pendente in primo grado, le spese del presente giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
IO RA, Presidente, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO RA |
IL SEGRETARIO