Art. 124.
(Verbale di irreperibilita').
Se alcuno dei militari o alcuna delle altre persone indicate nell'articolo 109 e' scomparso, per cause di guerra, dal comando, corpo, reparto o servizio, presso il quale si trova, ovvero, durante la navigazione, dalla nave o dall'aeromobile su cui e' imbarcato, e nei tre mesi successivi alla scomparsa non sia stato possibile conoscere, se egli sia tuttora in vita, ne' accertarne la morte, si procede alla redazione di un processo verbale di irreperibilita' per gli effetti, che la legge a esso attribuisce.
Il processo verbale indica le generalita' e la qualita' della persona scomparsa, nonche' le circostanze, nelle quali la scomparsa e' avvenuta. Per la formazione del processo verbale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 113.
Il processo verbale, salvo che si tratti di persona imbarcata su nave da guerra, su nave-ospedale o su nave ospedaliera, e' redatto dal comandante del deposito o del centro di mobilitazione in base alla segnalazione che, a questo fine, deve essere fatta dal comando, dal quale dipende la persona scomparsa.
Se si tratta di persona imbarcata su nave da guerra, su nave-ospedale o su nave ospedaliera, il processo verbale e' redatto dal commissario di bordo o, se questi manchi o sia impedito, dal comandante.
Copia del processo verbale di irreperibilita' e' inviata, a cura dell'ufficiale che l'ha compilato, al ministero dal quale egli dipende, e questo la trasmette, per la consegna alla famiglia interessata, al podesta' del comune, ove la persona scomparsa aveva il domicilio o l'ultima residenza.
(Verbale di irreperibilita').
Se alcuno dei militari o alcuna delle altre persone indicate nell'articolo 109 e' scomparso, per cause di guerra, dal comando, corpo, reparto o servizio, presso il quale si trova, ovvero, durante la navigazione, dalla nave o dall'aeromobile su cui e' imbarcato, e nei tre mesi successivi alla scomparsa non sia stato possibile conoscere, se egli sia tuttora in vita, ne' accertarne la morte, si procede alla redazione di un processo verbale di irreperibilita' per gli effetti, che la legge a esso attribuisce.
Il processo verbale indica le generalita' e la qualita' della persona scomparsa, nonche' le circostanze, nelle quali la scomparsa e' avvenuta. Per la formazione del processo verbale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 113.
Il processo verbale, salvo che si tratti di persona imbarcata su nave da guerra, su nave-ospedale o su nave ospedaliera, e' redatto dal comandante del deposito o del centro di mobilitazione in base alla segnalazione che, a questo fine, deve essere fatta dal comando, dal quale dipende la persona scomparsa.
Se si tratta di persona imbarcata su nave da guerra, su nave-ospedale o su nave ospedaliera, il processo verbale e' redatto dal commissario di bordo o, se questi manchi o sia impedito, dal comandante.
Copia del processo verbale di irreperibilita' e' inviata, a cura dell'ufficiale che l'ha compilato, al ministero dal quale egli dipende, e questo la trasmette, per la consegna alla famiglia interessata, al podesta' del comune, ove la persona scomparsa aveva il domicilio o l'ultima residenza.