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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 05/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7835/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, N[ 14 00143 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092896268000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18720/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato e depositato in data 24/04/2025, impugnava la cartella di pagamento n.07120250092896268000 notificata il 20/04/2025 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2020 per un importo complessivo di euro 201,32 per l'autoveicolo targato Targa_1, relativa all'avviso di accertamento n.064208580831 asseritamente notificato il 26/06/2023, ente impositore Regione Campania, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, l'intervenuta prescrizione triennale e la nullità per vizi formali. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli che controdeduceva l'inammissibilità dei vizi sugli atti prodromici non opposti nei termini, il difetto di legittimazione passiva, la competenza nel merito da parte dell'ente impositore legittimamente chiamato in giudizio, l'inesistenza dei vizi formali contestati. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva la Regione Campania.
Veniva emessa in data 9/07/2025 l'ordinanza n.4730/2025 con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione non sussistendo i presupposti di cui all'art.47 del d.lgs. n.546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art.5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n.953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede:
“L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'avviso di accertamento prodromico andava effettuato entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il
31/12/2020. La Regione Campania non si è costituita in giudizio e non è stata così documentata la notifica dell'atto prodromico. Il credito, pertanto, si è prescritto.
Pertanto la Corte, alla luce di tutto quanto motivato e tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alle spese di lite che quantifica in Euro 150,00 oltre oneri acc.ri di legge e rimborso CUT in favore del procuratore antistatario
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7835/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, N[ 14 00143 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092896268000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18720/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato e depositato in data 24/04/2025, impugnava la cartella di pagamento n.07120250092896268000 notificata il 20/04/2025 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2020 per un importo complessivo di euro 201,32 per l'autoveicolo targato Targa_1, relativa all'avviso di accertamento n.064208580831 asseritamente notificato il 26/06/2023, ente impositore Regione Campania, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, l'intervenuta prescrizione triennale e la nullità per vizi formali. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli che controdeduceva l'inammissibilità dei vizi sugli atti prodromici non opposti nei termini, il difetto di legittimazione passiva, la competenza nel merito da parte dell'ente impositore legittimamente chiamato in giudizio, l'inesistenza dei vizi formali contestati. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva la Regione Campania.
Veniva emessa in data 9/07/2025 l'ordinanza n.4730/2025 con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione non sussistendo i presupposti di cui all'art.47 del d.lgs. n.546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art.5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n.953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede:
“L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'avviso di accertamento prodromico andava effettuato entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il
31/12/2020. La Regione Campania non si è costituita in giudizio e non è stata così documentata la notifica dell'atto prodromico. Il credito, pertanto, si è prescritto.
Pertanto la Corte, alla luce di tutto quanto motivato e tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alle spese di lite che quantifica in Euro 150,00 oltre oneri acc.ri di legge e rimborso CUT in favore del procuratore antistatario