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Articolo 4 della Legge 29 ottobre 1954, n. 1050
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Legge 29 ottobre 1954, n. 1050
Articolo 4 della Legge 29 ottobre 1954, n. 1050
Versione
1 dicembre 1954
>
Versione
22 dicembre 1954
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Art. 4.
Le Commissioni di cui al precedente art. 3 deliberano a maggioranza di almeno due terzi dei membri.
((. . .))
Entrata in vigore il 22 dicembre 1954
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