Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 240 miliardi in ragione di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, ripartiti secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
2. Per le finalita' di cui agli articoli 3 , 4 e 5 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , concernenti il monitoraggio delle acque ma- rine, l'acquisto e il noleggio di mezzi aerei e navali per interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti marini e per l'attivita' di ricerca e soccorso, e' autorizzata, nel triennio 1992-1994, la spesa di lire 150 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi annui.
3. Per la progettazione e la costruzione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi petroliere e di trasporto di sostanze chimiche, nonche' di impianti di incenerimento di rifiuti provenienti da navi in ambito portuale e per gli interventi diretti ad assicurare la piena funzionalita' di impianti della medesima natura, gia' realizzati con fondi resi disponibili da altre amministrazioni, e' autorizzata, nel triennio 1992-1994, la spesa di lire 90 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi annui.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Interventi per la difesa del mare".
5. Il Ministero della marina mercantile, mediante convenzione, si avvale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e degli istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare, per assicurare i controlli e valutare l'efficacia tecnico-scientifica degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 3 della legge n. 979/1982 si veda in nota all'art. 4.
- Gli articoli 4 e 5 della medesima legge n. 979/1982 cosi' recitano:
"Art. 4. - Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 2 si provvedera' mediante la costruzione o l'acquisto o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unita' navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocita', di aeromobili nonche' di mezzi di trasporto e di rimorchio.
Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso di necessita', della vita umana in mare, nonche' per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di emergenza.
In attesa della costruzione o dell'acquisto delle navi indicate nel comma precedente, ovvero in casi di comprovata emergenza o indispensabilita', si potra' far luogo al noleggio temporaneo delle unita' occorrenti.
Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unita' di cui al primo comma, con le relative dotazioni e attrezzature, e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all' art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni.
Per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, prescritto dalla convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto dalla legge 8 aprile 1976, n. 203 , il Ministro della marina mercantile puo' stipulare convenzioni, di durata non superiore a 10 anni, con soggetti che gestiscono navi appositamente costruite ed attrezzate per la raccolta ed il trattamento dei detti materiali nonche' per i fini di cui al secondo comma e che nella convenzione assumano l'obbligo di mettere tali navi immediatamente a disposizione dell'autorita' marittima per gli interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) dell'art. 2.
In tal caso all'atto della stipula della convenzione e' concesso un contributo non superiore al 15 per cento del costo di costruzione della nave comprensivo delle partinenze ed attrezzature.
In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in convenzione, il Ministro della marina mercantile dichiara la decadenza dal contributo concesso, con conseguente obbligo per l'interessato di restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di residua durata della convenzione, maggiorata dell'interesse pari al tasso di sconto vigente alla data del provvedimento di decadenza, aumentato di due punti.
Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione dell'intero contributo maggiorato dell'interesse, calcolato con le modalita' di cui al comma precedente, se la decadenza viene dichiarata prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di concessione del contributo.
All'onere relativo si provvede a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982.
Art. 5. - Al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare di cui alla lettera b) dell'art. 2 si provvedera' mediante la costruzione o l'acquisto di unita' navali da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere impiegate anche in navigazione di altura ed in condizioni atmosferiche avverse, di mezzi ad alta velocita' come aliscafi od altri mezzi adeguati, nonche' di aeromobili da iscrivere nel registro degli aeromobili militari dello Stato.
Per l'acquisizione delle predette unita' navali, nonche' dei predetti mezzi ed aeromobili, con le occorrenti dotazioni e attrezzature, e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all' art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 6.000 milioni".
2. Per le finalita' di cui agli articoli 3 , 4 e 5 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , concernenti il monitoraggio delle acque ma- rine, l'acquisto e il noleggio di mezzi aerei e navali per interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti marini e per l'attivita' di ricerca e soccorso, e' autorizzata, nel triennio 1992-1994, la spesa di lire 150 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi annui.
3. Per la progettazione e la costruzione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi petroliere e di trasporto di sostanze chimiche, nonche' di impianti di incenerimento di rifiuti provenienti da navi in ambito portuale e per gli interventi diretti ad assicurare la piena funzionalita' di impianti della medesima natura, gia' realizzati con fondi resi disponibili da altre amministrazioni, e' autorizzata, nel triennio 1992-1994, la spesa di lire 90 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi annui.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Interventi per la difesa del mare".
5. Il Ministero della marina mercantile, mediante convenzione, si avvale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e degli istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare, per assicurare i controlli e valutare l'efficacia tecnico-scientifica degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 3 della legge n. 979/1982 si veda in nota all'art. 4.
- Gli articoli 4 e 5 della medesima legge n. 979/1982 cosi' recitano:
"Art. 4. - Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 2 si provvedera' mediante la costruzione o l'acquisto o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unita' navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocita', di aeromobili nonche' di mezzi di trasporto e di rimorchio.
Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso di necessita', della vita umana in mare, nonche' per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di emergenza.
In attesa della costruzione o dell'acquisto delle navi indicate nel comma precedente, ovvero in casi di comprovata emergenza o indispensabilita', si potra' far luogo al noleggio temporaneo delle unita' occorrenti.
Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unita' di cui al primo comma, con le relative dotazioni e attrezzature, e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all' art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni.
Per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, prescritto dalla convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto dalla legge 8 aprile 1976, n. 203 , il Ministro della marina mercantile puo' stipulare convenzioni, di durata non superiore a 10 anni, con soggetti che gestiscono navi appositamente costruite ed attrezzate per la raccolta ed il trattamento dei detti materiali nonche' per i fini di cui al secondo comma e che nella convenzione assumano l'obbligo di mettere tali navi immediatamente a disposizione dell'autorita' marittima per gli interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) dell'art. 2.
In tal caso all'atto della stipula della convenzione e' concesso un contributo non superiore al 15 per cento del costo di costruzione della nave comprensivo delle partinenze ed attrezzature.
In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in convenzione, il Ministro della marina mercantile dichiara la decadenza dal contributo concesso, con conseguente obbligo per l'interessato di restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di residua durata della convenzione, maggiorata dell'interesse pari al tasso di sconto vigente alla data del provvedimento di decadenza, aumentato di due punti.
Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione dell'intero contributo maggiorato dell'interesse, calcolato con le modalita' di cui al comma precedente, se la decadenza viene dichiarata prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di concessione del contributo.
All'onere relativo si provvede a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982.
Art. 5. - Al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare di cui alla lettera b) dell'art. 2 si provvedera' mediante la costruzione o l'acquisto di unita' navali da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere impiegate anche in navigazione di altura ed in condizioni atmosferiche avverse, di mezzi ad alta velocita' come aliscafi od altri mezzi adeguati, nonche' di aeromobili da iscrivere nel registro degli aeromobili militari dello Stato.
Per l'acquisizione delle predette unita' navali, nonche' dei predetti mezzi ed aeromobili, con le occorrenti dotazioni e attrezzature, e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all' art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 6.000 milioni".