Parere interlocutorio 5 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00665/2026REG.PROV.COLL.
N. 00094/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2025, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pecetto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Lauria e Carlo Leone Giacomo Merani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 513/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pecetto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. OV ZZ e uditi per le parti gli avvocati Domenico Ielo e Antonella Lauria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2023, Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (NW) ha chiesto al Tar per il Piemonte l’annullamento:
- del provvedimento, prot. n. 753 del 26 gennaio 2023, avente a oggetto « Pratica edilizia n. 18/ANT/2022 prot. 9656/2022 del 25/10/2022. Allegato 1 -Istanza di autorizzazione per l'installazione o la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici - Installazione nuovo impianto NW multioperatore - SAN PIETRO DI PECETTO Comunicazione di DINIEGO »;
- dell'art. 5 del « Regolamento Comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici », approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 dicembre 2022;
- in parte qua, dell'art. 27 delle Norme tecniche di attuazione di P.R.G. « Fasce di rispetto e limitazioni per: ripetitori radiotelevisivi, elettrodotti e impianti radioelettrici per telefonia mobile ».
2 Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- in data 25 ottobre 2022, la società NW ha presentato al Comune di Pecetto Torinese istanza di autorizzazione per la realizzazione di una nuova stazione radio base (SRB) in strada Braia, snc, foglio 15, mappale 125 e 256;
- durante l’iter procedimentale, con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 29 novembre 2022, il Comune di Pecetto Torinese ha approvato il nuovo “Regolamento Comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici”, che sostituiva il precedente Regolamento approvato con delibera n. 23 del 28 giugno 2006;
- con nota del 29 dicembre 2022, l’Amministrazione ha comunicato a NW, ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- in data 26 gennaio 2023 il Comune ha adottato l’impugnato provvedimento di diniego definitivo dell’istanza, confermando le ragioni già esposte nel preavviso.
2.1 In particolare il diniego è stato fondato sulle seguenti ragioni:
« l’istanza non può essere accolta
in quanto la documentazione presentata dalla Vostra società non è conforme all’art. 6 del “Regolamento Comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/11/2022.
(omissis)
Inoltre tale Piano presentato risulta incompleto rispetto a quanto richiesto dall’art. 27 comma 5) “Fasce di rispetto e limitazioni per: ripetitori radiotelevisivi, elettrodotti e impianti radioelettrici per telefonia mobile” delle Norme di attuazione di P.R.G. (omissis) ».
3. A sostegno dell’impugnativa NW formulava i seguenti motivi di ricorso:
I. Illegittimità dell’art. 5 del Regolamento e (per invalidità derivata) del diniego per violazione dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
Si sosteneva l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato a causa del contrasto tra l’art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici e l’art. 8 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
II. Illegittimità dell’art. 27, comma 5, delle N.T.A. (e, per invalidità derivata, del diniego) per violazione: dell’art. 43, comma 4, e 44 del d.lgs. n. 259 del 2003; dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001.
Si sosteneva l’illegittimità derivata dal provvedimento in quanto l’art. 27, comma 5, delle N.T.A. si porrebbe in antinomia con gli artt. 43, comma 4 e con l’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003 nonché con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001.
III. Eccesso di potere per irragionevolezza.
Si sosteneva l’eccesso di potere dell’Amministrazione procedente perché le condizioni previste dal regolamento Comunale censurato sarebbero irragionevoli nella parte in cui imporrebbero una determinata altezza agli impianti.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Comune eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del primo e del terzo motivo del ricorso.
5. Con sentenza n. 513/2024 il Tar per il Piemonte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
5.1 Il Tar ha premesso che il provvedimento impugnato è plurimotivato perché l’istanza della ricorrente è stata respinta (i) sia perché la documentazione prodotta non era conforme a quanto previsto dell’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici (ii) sia perché il piano di localizzazione redatto dalla ricorrente non conteneva tutti gli elementi previsti dall’art. 27, comma 5, delle Norme di attuazione di P.R.G.
5.2 Il Tar ha quindi reputato fondata e dirimente l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse del primo e del terzo motivo del ricorso e ha ritenuto, di conseguenza, di dover dichiarare inammissibile l’intera impugnazione.
In particolare il primo giudice ha affermato che:
- NW sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da illegittimità derivata sia a causa del contrasto tra l’articolo 5 del Regolamento Comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici e l’art. 8 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 sia a causa dell’intrinseca irragionevolezza della disposizione de qua ;
- ma il provvedimento impugnato è stato emanato sulla base dell’art. 6 del “Regolamento Comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 novembre 2022 mentre, a prescindere dai refusi nell’epigrafe, il ricorrente ha censurato il contenuto dell’articolo 5 del regolamento previgente (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 28 giugno 2006) asserendo, tra l’altro, che « il Comune ha posto a fondamento del diniego la mancata conformità all’art. 5, che è stato richiamato testualmente nell’atto (“la documentazione presentata dalla Vostra Società non è conforme all’art. 6 del Regolamento” (doc. 1, pp. 2 e 3). Si richiama il refuso che ha portato il Comune a fare riferimento all’art. 6, riportando testualmente l’art. 5 »;
- nonostante nell’epigrafe del ricorso la ricorrente abbia chiesto l’annullamento dell’art. 5 « del “Regolamento Comunale perla disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 dicembre 2022 (doc. 2) », il ricorso censura il contenuto dell’art. 5 del previgente regolamento del 2006, che è stato anche oggetto di un deposito documentale di parte ricorrente;
- nel processo amministrativo, l'individuazione degli atti impugnati deve essere operata non con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all'effettiva volontà della parte ricorrente, quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte; di conseguenza è possibile ritenere che siano oggetto di impugnativa tutti gli atti che, seppure non espressamente indicati tra quelli impugnati e indipendentemente dalla loro menzione in epigrafe, costituiscono però oggetto delle doglianze di parte ricorrente in base ai contenuti dell'atto di ricorso;
- anche se si volesse individuare l’oggetto del ricorso sulla base di quanto indicato nell’epigrafe dell’impugnazione, l’articolo 5 del regolamento del 2022 non riguarda neppure i criteri di localizzazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni ma quelli per radiodiffusione sonora televisiva nonché gli impianti radar;
- lo stesso provvedimento impugnato e, prima ancora, la comunicazione ex art. 10- bis della legge 241/90, ha espressamente indicato l’esistenza di un contrasto tra l’istanza della ricorrente e l’articolo 6 del “Regolamento Comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 novembre2022.
5.2.1 Il Tar ha concluso sul punto affermando che NW non avrebbe ottenuto alcuna utilità dall’eventuale caducazione di un regolamento abrogato ovvero di un articolo del regolamento vigente che non ha nulla a che vedere con i fatti di causa: di conseguenza il primo e il terzo motivo di ricorso dovevano essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
5.3 Il primo giudice ha, quindi, dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso perché, alla luce della dichiarata inammissibilità dei motivi esaminati e del fatto che il provvedimento impugnato è plurimotivato, NW non avrebbe tratto alcun giovamento da un suo eventuale accoglimento.
6. Avverso la sentenza n. 513/2024 del Tar per il Piemonte propone appello NW per i motivi che saranno più avanti esaminati.
7. Si è costituito il Comune di Pecetto Torinese chiedendo il rigetto dell’appello.
8. All’udienza del 22 gennaio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con riferimento all’oggetto della controversia, parte appellante premette le seguenti considerazioni:
- è stato attivato un procedimento per il rilascio di un’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radiobase;
- tra il momento di presentazione dell’istanza e il momento di adozione dell’atto di diniego (da parte del Comune) è cambiato il Regolamento Comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici;
- tuttavia, la specifica norma giuridica posta (poi) a fondamento del diniego è rimasta la stessa;
- in primo grado sono stati impugnati il diniego e la norma regolamentare su cui il diniego si fondava;
- a causa di un errore materiale, la ricorrente (odierna appellante) ha erroneamente citato l’articolo giusto (art. 5) del Regolamento sbagliato (2022 invece che 2006);
- con sentenza n. 513 del 2024, il Tar per il Piemonte ha dichiarato la carenza di interesse proprio alla luce di tale errore;
- ma la specifica norma regolamentare posta a fondamento del diniego - il precetto giuridico - era rimasta la stessa tra il primo (Regolamento del 2006) e il secondo Regolamento (Regolamento del 2022);
- conseguentemente, posto che l’impugnativa riguardava il diniego e la norma regolamentare a monte, la declaratoria di inammissibilità – contenuta nella sentenza di primo grado - è illegittima.
2. Il primo motivo di appello è rubricato: « Punto 7 della sentenza (pagg. 4 - 5). Punto 9 della sentenza (pag. 6). Violazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della CEDU. Violazione del giusto processo ».
Parte appellante sostiene che:
- con il ricorso di primo grado sono stati impugnati (i) una norma regolamentare e (ii) un atto amministrativo che ha dato attuazione a tale norma regolamentare;
- la norma regolamentare era contenuta tanto nel Regolamento precedente (vigente al momento della presentazione dell’istanza) che in quello successivo ed era stata il presupposto per l’adozione del diniego da parte dell’Amministrazione;
- il ricorso aveva censurato la contrarietà di un precetto normativo al quadro legislativo: il precetto non è cambiato e l’argomentazione logico giuridica sviluppata nel ricorso - la causa petendi - si appuntava proprio rispetto a tale contrarietà (parte appellante riporta per esteso la parte pertinente del ricorso di primo grado).
2.1 Parte appellante sottolinea che:
- (i) la censura proposta in primo grado riguarda un precetto normativo rimasto invariato: il divieto di installazione in zone neutre; (ii) si è dedotta la contrarietà alla legge di questo divieto; (iii) detto divieto – di installazione in zone neutre – è contenuto nei due regolamenti;
- la sentenza (i) si è basata esclusivamente sul dato formale della citazione del regolamento sbagliato ma (ii) non ha preso in considerazione il fatto che l’impugnativa riguardava cosa quella norma del regolamento dicesse e che quel cosa è rimasto invariato nei due regolamenti;
- l’oggetto della domanda è composto da petitum e causa petendi : (i) la causa petendi erano i motivi di illegittimità del divieto di installazione in zone neutre; mentre (ii) il petitum era rappresentato dalla richiesta di annullamento di un diniego emanato perché un regolamento prevedeva il divieto di installare in zone neutre;
- la declaratoria di inammissibilità è illegittima;
- il principio del giusto processo impone la regola in base alla quale il processo deve fondarsi su aspetti di carattere sostanziale per rendere una giustizia che effettivamente sia giusta ed equa e non fondata su meri aspetti di carattere formale;
- laddove si considerasse il mero errore materiale una ragione valida a determinare una causa di inammissibilità del ricorso, si configurerebbe una frattura sia sul fronte del principio del giusto processo ex art. 111 Cost sia su quello della “tutela giurisdizionale effettiva” (su materia di competenza eurounitaria) di cui all’art. 19, par. 1, comma 2, del TUE;
- la giurisprudenza è univoca nell’affermare che (i) il principio di tassatività delle cause di inammissibilità del ricorso e (ii) le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale precludono di introdurre in via ermeneutica cause ostative all’accesso a una decisione giurisdizionale di merito, diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge;
- ai sensi degli artt. 3, 24, comma 1, 111, commi 1 e 2, 113 e 117, comma 1, Cost. – in combinato disposto con gli artt. 19 TUE e 47 Carta dei diritti fondamentali UE – il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva garantisce la facoltà di agire in giudizio ed ottenere una pronuncia nel merito sulla situazione soggettiva vantata, sia essa un diritto o un interesse legittimo;
- confliggono con tali disposizioni le norme processuali o sostanziali che rendano impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale (cfr. C. Cost. 148/2021);
- la Corte costituzionale ha affermato l’esistenza del “principio per cui le disposizioni processuali non sono fine a sé stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito” per non sacrificare “il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al “bene della vita” oggetto della loro contesa” (C. Cost. del 12 marzo 2007, n. 77).
2.2 Parte appellante conclude affermando che l’errore di citazione della norma regolamentare, a fronte dell’impugnativa di un precetto – divieto di installazione in zone neutre – non comportava, come il Tar ha ritenuto, l’inammissibilità del ricorso.
3. Il primo motivo di appello è infondato.
3.1 La regola di giudizio desumibile dagli artt. 99 e 112 c.p.c. impone al giudice di non interferire nel potere dispositivo delle parti, ovvero di non alterare alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (persone, petitum , causa petendi ), attribuendo o negando ai contendenti un bene diverso da quello richiesto (nello specifico: l’annullamento di un atto diverso da quello indicato).
Il principio della domanda, espressione del potere dispositivo delle parti e del quale rappresenta completamento il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in base all'art. 112 cod. proc. civ., va ulteriormente specificato nell'ambito del processo amministrativo, ove la circoscrizione della causa petendi si definisce in relazione ai soli motivi dedotti dalle parti.
Per altro verso, l’art. 40 del c.p.a. prescrive che il ricorso deve contenere l’esatta indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato. Con specifico riferimento all’oggetto della domanda la giurisprudenza ha chiarito che il ricorso amministrativo di cui all' art. 40 del d.lgs. n. 104/2010 è inammissibile qualora non consenta di individuare l'oggetto della domanda, attesa la mancata chiarezza sull'oggetto sul quale il giudicante si dovrebbe pronunciare (Cons. Stato, sez. VI, 19/06/2019, n. 4156).
Nel caso di specie l’odierna appellante ha chiesto l’annullamento dell’art. 5 del “Regolamento Comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 dicembre 2022 depositando in giudizio (documento 2 del fascicolo di primo grado) il testo del regolamento previgente (quello approvato nel 2006).
Nel ricorso di primo grado, pertanto, è dato rilevare una prima discrasia, tra la denominazione dell’atto impugnato (regolamento del 2022) e il contenuto dell’atto depositato nel fascicolo (regolamento previdente del 2006). Siffatta circostanza rende di per sé già non chiaro l’oggetto della domanda.
Nel testo del ricorso di primo grado viene poi riportato il testo dell’articolo 5 del regolamento del 2006: ne deriva che come oggetto della domanda (l’annullamento) veniva indicato un regolamento non più in vigore.
Alla luce dei dati di fatto esposti appare evidente una erronea (sostanziale non formale) individuazione dell’oggetto della domanda che incide direttamente sulla formulazione del petitum e della causa petendi che il giudice non può alterare.
È stato chiesto l’annullamento di un regolamento già abrogato: ma questo non sarebbe di alcuna utilità per il ricorrente. Di qui la carenza di interesse correttamente rilevata dal primo giudice.
Anche a voler interpretare l’impugnativa come rivolta all’art. 5 del Regolamento vigente (quello del 2022), il ricorso sarebbe stato parimenti inammissibile, poiché tale articolo disciplina una materia del tutto estranea a quella di specie (“impianti per radiodiffusione sonora televisiva nonché gli impianti radar”). Nella specie non si sfugge alla seguente alternativa: o è stato impugnato l’art. 5 del Regolamento 2006 non più in vigore, oppure l’art. 5 del Regolamento 2022 riferito alla disciplina di una materia del tutto estranea a quella di specie.
Resta in ogni caso l’ambigua e non corretta individuazione dell’oggetto della domanda.
3.2 In ogni caso le censure formulate con il primo motivo di ricorso in primo grado sono infondate nel merito.
Con tale motivo si sosteneva l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato a causa del contrasto tra il Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici (art. 5 reg. previgente e art. 6 reg. vigente) e l’art. 8 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
In particolare si sosteneva che la norma regolamentare imporrebbe un divieto generalizzato di localizzazione degli impianti nelle zone neutre.
Vero è che la giurisprudenza di questa Sezione ha ripetutamente chiarito che il legislatore statale, nell'inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha inteso esprimere un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio.
Nel caso di specie, però, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il Comune non ha introdotto alcun divieto generalizzato di installazione, neanche nelle “zone neutre”.
Il Comune ha individuato nel territorio comunale: (i) “aree sensibili”, (ii) “zone di installazione condizionata”, (iii) “zone di attrazione” e (iv) “zone neutre”.
Per nessuna di dette zone viene imposto un divieto generalizzato di localizzazione degli impianti.
Nelle aree sensibili l’installazione degli impianti è vietata, salvo che il titolare dell’attività “sensibile” richieda una copertura radioelettrica, necessaria per lo svolgimento dell’attività medesima. Nelle zone di installazione condizionata la realizzazione dell’impianto è ammessa, previo convenzionamento, nel caso in cui il gestore dimostri che la copertura del territorio non risulta ottenibile realizzando l’impianto in altra area. Nelle zone di attrazione l’installazione degli impianti è sempre ammessa nel rispetto di norme relative alle caratteristiche delle strutture. Nelle zone neutre l’installazione degli impianti è ammessa qualora in nessuna delle zone di attrazione sia assicurata sufficiente copertura radioelettrica.
In altri termini il Regolamento comunale non introduce nessun divieto generalizzato potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull'intero territorio comunale.
Il sito di cui si discute ricade nella “zona neutra” in cui l’istallazione è ammessa se nelle zone di attrazione individuate dal Regolamento non sia assicurata sufficiente copertura radioelettrica.
In questa zona il Regolamento introduce al più una clausola di salvaguardia e sarebbe stato onere di NW dimostrare l’inadeguatezza delle zone di attrazione, per esigenze di servizio, conformazione collinare e copertura del territorio.
4. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Punto 8 della sentenza (pag. 5-6). Riproposizione del vizio assorbito ».
Parte appellante premette che:
- con il secondo motivo di diritto, NW ha censurato l’illegittimità dell’art. 27, comma 5, delle NTA (e, per invalidità derivata, del diniego) per violazione: (i) dell’art. 43, comma 4, e 44 del d.lgs. n. 259 del 2003; (ii) dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001;
- la sentenza appellata ha ritenuto che « Alla luce della dichiarata inammissibilità dei motivi esaminati e del fatto che il provvedimento impugnato è, come detto, plurimotivato, il secondo motivo deve essere assorbito perché il ricorrente non trarrebbe alcun giovamento da un suo eventuale accoglimento » (punto 8, pag. 6).
Parte appellante ripropone (ricopiandolo nell’atto di appello) il vizio assorbito.
5. Correttamente il Tar, alla luce della dichiarata inammissibilità dei motivi esaminati e del fatto che il provvedimento impugnato è plurimotivato, ha ritenuto il motivo assorbito perché il ricorrente non può trarre giovamento dal suo eventuale accoglimento.
5.1 In ogni caso il motivo è infondato nel merito.
Uno dei motivi del diniego (come ricordato in narrativo) era stato il mancato rispetto dell’art. 27, comma 5, delle N.T.A., con riferimento al piano di localizzazione.
Il piano di localizzazione e la conseguente istanza di NW non facevano alcuna menzione di un altro impianto a circa 200 metri di distanza dal sito proposto, omettendo così di fornire ogni valutazione sulla concreta possibilità di condivisione dell’infrastruttura, in palese violazione di quanto richiesto dall’art. 27 delle NTA.
Ciò che ha fondato questo ulteriore motivo di diniego è l’incompletezza della documentazione (risultano pertanto non calibrati gli argomenti spesi dall’appellante circa l’eventuale inidoneità del sito alternativo perché, esistendo già una stazione emittente, l’installazione di un secondo impianto nello stesso sito avrebbe provocato un superamento del limite di emissioni: si tratta di argomenti eventualmente rilevanti solo a valle delle richiesta completezza della documentazione che nella specie non c’era stata).
L’art. 27 delle NTA del Comune di Pecetto Torinese (espressione di un equo contemperamento tra la tutela urbanistica e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete) non pone divieti ma richiede elementi informativi indispensabili per giungere a scelte ponderate. L’inosservanza di tali prescrizioni da parte dell’appellante ha legittimamente condotto alla seconda ragione di rigetto dell’istanza.
6. Per le considerazioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE De CE, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
OV ZZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV ZZ | SE De CE |
IL SEGRETARIO