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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore POZZO ELVIRA, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione atto impugnato relativa all'appello n. 974/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano, N. 30 10121 Torino TO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 498/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3 e pubblicata il 02/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012200267/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012200267/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012200267/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sull'istanza di sospensione atto impugnato relativa all'appello n. 976/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 498/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3 e pubblicata il 02/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012200267/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012200267/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012200267/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
La contribuente appellante così conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, respinta ogni contraria istanza,
- sospendere, anche inaudita altera parte, considerata la manifesta fondatezza del ricorso, l'intimazione di pagamento impugnata ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 546/1992;
- nel merito:
• riformare integralmente la sentenza n. 498/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino – R.G. n. 1649/2024;
• dichiarare la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo per l'anno di imposta 2018, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. T7E012200267/2024 notificato in data 19 giugno 2024, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
• in ogni caso, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato, per violazione dei termini decadenziali di cui agli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972, anche in relazione al regime premiale di cui all'art.
9- bis, comma 11, lett. e), D.L. n. 50/2017 ed all'art. 10, commi 1 e 2, D.L. 201/2011. Con vittoria di spese di lite, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.”
L'Ufficio appellato così conclude:
“CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
FATTO
1. Con apposito ricorso, la dr.ssa Ricorrente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, un avviso di accertamento, notificatole in data 19.6.2024, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva operato, per l'anno fiscale 2018, una pluralità di recuperi di imposta nei confronti della contribuente, relativamente all'attività professionale di
“studi medici specialistici e poliambulatori”. In particolare, veniva disconosciuta dall'Ufficio la deducibilità delle componenti negative di reddito costituite da “Minusvalenze patrimoniali” per € 32.007,000 e “Altre spese documentate – altri costi” per € 612,00, poiché ritenute non sufficientemente documentate e, quindi, prive dei requisiti di inerenza, certezza, competenza e determinabilità. L'Agenzia delle Entrate conseguentemente accertava, a carico della dr.ssa Ricorrente_1, maggiori imposte per complessivi € 13.523,00 (oltre interessi) e le comminava sanzioni per complessivi € 13.170,70. A sostegno del ricorso introduttivo, la contribuente eccepiva la nullità dell'accertamento, perché emesso oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 43 del DPR 600/73, che, nella specie, era venuto a scadere il 31.12.2023. A detta della contribuente, infatti, nel caso in esame, si doveva applicare il beneficio premiale previsto, al raggiungimento determinati indici sintetici di affidabilità fiscale, dall'articolo 9- bis del D.L. 24.4.2017, n. 50, ai sensi del quale sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del d.P.R 29.9.1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del d.P.R. 29.9.1972, n. 633. Inoltre, secondo la ricorrente, non si poteva applicare, alla fattispecie, la proroga di cui all'art. 67, comma 1, D.L. 18/2020, poiché non si trattava di termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 8.3.2020 ed il 31.5.2020. 2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, rilevando la sicura tempestività della notifica dell'avviso di accertamento impugnato. Sul punto, l'Ufficio evidenziava infatti, anzitutto, la sicura legittimità della proroga prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 e la sua piena applicabilità alla fattispecie in esame. Inoltre, l'Agenzia precisava che, nel caso concreto, doveva essere pure aggiunta l'ulteriore proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 218/97 vigente ratione tempori, poiché l'incontro per il contraddittorio preventivo era stato fissato a meno di 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di decadenza. Concludeva, pertanto, per il totale rigetto del ricorso della contribuente.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino respingeva integralmente il ricorso della dr.ssa Ricorrente_1, rilevando l'applicabilità al caso concreto sia della proroga dei termini prevista dall'art. 67 D.L. 18/20, sia di quella prevista dall'art. 5, comma 3bis, del D.Lgs. 19.6.1997 n. 218. Conseguentemente, riteneva tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento. Nondimeno, i giudici di prime cure compensavano integralmente le spese di lite, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello la dr.ssa Ricorrente_1 insistendo nell'affermare l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo, in considerazione del fatto che, a suo dire, l'art. 67 del D.L. 18/20 non poteva applicarsi alla fattispecie, poiché si riferiva esclusivamente ai termini aventi scadenza nell'anno in cui si era verificato l'evento eccezionale (epidemia COVID) che aveva giustificato la previsione normativa. In ogni caso, poi, l'appellante negava l'applicabilità della proroga di cui all'art. 5, comma 3 bis, del D.Lgs. 218/97, poiché l'incontro tra le parti, conseguente all'invito a comparire, si era tenuto effettivamente solo in data 26.3.2024 e, quindi, oltre lo scadere del termine di decadenza (anche tenendo conto della proroga di cui al già ricordato art. 67). La difesa dell'appellante, da ultimo, faceva pure istanza di sospensione, anche inaudita altera parte, dell'intimazione di pagamento impugnata ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 546/1992, considerata la manifesta fondatezza del ricorso.
5. In data 23.12.2025, si costituiva in grado di appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, confermando in primo luogo la sicura applicabilità della proroga di cui all'art. 67 D.L. 18/20 anche ai termini aventi scadenza successivamente al 2020, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. L'appellata sosteneva l'applicabilità pure della proroga automatica di cui all'art. 5, comma 3 bis, del D.Lgs. 218/97, poiché a tal fine occorreva considerare la data indicata nell'avviso notificato alla contribuente e non quella in cui l'incontro tra le parti aveva avuto effettivamente luogo, non potendosi far dipendere l'applicabilità della proroga dalla scelta del contribuente su quando comparire per l'esecuzione del contraddittorio preventivo.
6. In data 6.2.2026, la difesa dell'Ufficio depositava una sentenza relativa ad altra controversia recentemente emessa da questa Corte.
7. All'udienza odierna, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, questa Corte invitava le parti a prendere posizione in merito alla possibilità dell'emissione di una sentenza ex art. 47-ter D. Lgs. 564/92 e, non essendo stata sollevata alcuna opposizione, pronunciava la presente sentenza, dando pronta comunicazione alle parti del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza appellata risulta assolutamente corretta. Il giudice di prime cure ha, infatti, correttamente ritenuto la tempestiva notifica dell'avviso di accertamento rivolto alla contribuente. Ai fini dell'esatta individuazione del termine di decadenza dal potere impositivo, è invero necessario considerare tutto il corpo normativo che disciplina la fattispecie.
2. E' bensì vero, infatti, che l'art. 43, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce in linea generale che “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.”. Altrettanto indiscutibile è il fatto che, nel caso di specie, l'avviso di accertamento (oggetto di impugnazione in questa sede) è stato notificato alla dr.ssa Ricorrente_1 in data 19.4.2025 (come affermato dalla contribuente e come riconosciuto anche dallo stesso Ufficio nelle proprie controdeduzioni), pur facendo riferimento al reddito dell'anno di imposta 2018 e, quindi, ad un recupero operato con riguardo ad una dichiarazione fiscale che doveva essere presentata nel 2019. Inoltre, è doveroso premettere che la difesa della contribuente invoca l'applicazione, al caso di specie, della disposizione prevista dall'art. 9 bis del D.L. 24.4.2017 n. 50 (conv. nella L. 21.6.2017, n. 96), laddove prevede che, con riferimento ai contribuenti aventi un elevato livello di affidabilità fiscale, “l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;”. Orbene, nel caso di specie, è assolutamente pacifico che la dr.ssa Ricorrente_1 aveva conseguito all'epoca dei fatti, un indice di affidabilità tale da determinare l'anticipazione di un anno del termine di decadenza di cui si tratta in questa sede. Dunque, secondo la normativa premiale sopra ricordata, l'Ufficio sarebbe stato tenuto a concludere l'attività di controllo entro il termine (abbreviato di un anno rispetto a quello ordinario) del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione era stata presentata (che, nel caso concreto, sarebbe venuto a scadere il 31.12.2023). 3. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente, l'atto impositivo non è intervenuto tardivamente, poiché il termine di decadenza invocato deve ritenersi essere stato prorogato anzitutto per effetto della normativa emergenziale anti Covid-19. Come è noto, infatti, l'art. 67 del D.L. 17.3.2020 n. 18, conv. in L. 24.4.2020 n. 27, dispone al comma 1, che: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” ed al comma 4 precisa che: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” Orbene, il richiamato art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/15 precisa che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” Il complesso di tali disposizioni determina, quindi, la sospensione, per 85 giorni (corrispondenti al lasso temporale compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.5.2020), del termine previsto dall'art. 43 DPR 600/73. E' infatti di tutta evidenza che il tenore letterale del combinato disposto sopra ricordato denota chiaramente un'applicabilità dello stesso non soltanto alla parte contribuente, bensì anche alle attività dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, a giudizio di questa Corte, il dettato normativo poc'anzi ricordato, proprio perché si esprime in termini di “sospensione” della decorrenza di tutti i “termini” in corso, non può avere altro effetto se non quello di prolungare per 85 giorni l'intero termine, previsto a pena di decadenza per l'emissione degli avvisi di accertamento, laddove – come nel caso di specie – il decorso di esso fosse in corso durante il periodo dell'epidemia preso in considerazione dalla legge. Infatti, la diversa interpretazione - che ha trovato un riscontro in parte della giurisprudenza di merito - secondo cui la proroga prevista nell'art. 67 D.L. 18/2020 avrebbe avuto valenza esclusivamente per l'anno durante il quale si è verificata l'epidemia COVID, senza influire sul decorso del termine quinquennale successivo, non pare condivisibile, poiché contrasta con la ratio della disposizione, che è evidentemente quella di consentire agli uffici impositori un maggior lasso temporale per emettere gli avvisi di accertamento, sopperendo così al rallentamento delle attività impositive determinato dalle restrizioni imposte dalla legge durante l'epidemia. E' di tutta evidenza, infatti, che l'impossibilità di lavorare durante quel periodo temporale ha necessariamente influenzato la durata della trattazione di tutte le pratiche in corso;
appare incongruo, quindi, limitare la proroga del termine a quelle sole situazioni ormai giunte a scadenza. A sostegno della conclusione sostenuta dalla contribuente, non risulta affatto decisivo il richiamo all'art. 157 D.L. n. 34 del 2020, poiché tale norma è intervenuta per disciplinare specificamente gli accertamenti aventi scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31.12.2020 (prevedendo che gli stessi potevano essere notificati fino al 31.12.2021) e, dunque, con carattere di specialità rispetto alla previsione dell'art. 67 sopra citato. Siffatta ulteriore disposizione, quindi, non ha assolutamente proceduto all'abrogazione tacita o implicita della norma qui in considerazione, come invece erroneamente sostenuto dalla difesa del contribuente. Del resto, anche la Suprema Corte recentemente ha avuto modo di pronunciarsi nel senso che qui si sostiene, affermando testualmente che: “occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159 del 2015” (cfr. Cass. 15.1.2025 n. 960, richiamato anche dal decreto del Primo Presidente della Suprema Corte 23.1.2025 n. 1630). E' bensì vero che l'art. 3, comma 3, dello Statuto del Contribuente stabilisce che: “I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”. Tuttavia, nel caso di specie, la norma di cui all'art. 67 citato, inserito in un atto normativo con valore di legge, lungi dall'operare un'ingiustificata proroga ai termini di prescrizione e decadenza fissati per l'attività accertativa dell'Ufficio, si è limitato a prevedere una sospensione alla decorrenza dei termini in questione, correlata ad un'indiscutibile ed eccezionale situazione di emergenza e, dunque, con un carattere di specialità sicuramente idoneo a giustificare la deroga alla regola generale contenuta nello Statuto. Del resto, in numerosissimi altri casi, il legislatore è intervenuto per prevedere deroghe a quel principio statutario, sulla scorta di particolari situazioni di fatto, ricevendo anche l'avallo della legittimità di quell'operato da parte dei Supremi giudici. Tale conclusione è stata confermata dalla recentissima pronuncia Cass. 29.7.2025 n. 21765, ove è stato ribadito in primo luogo che: “Questa Corte ha, di recente, precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”, ma è stato pure espressamente precisato che detta sospensione: “si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine.”. E' bensì vero che l'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale di Roma, con una propria nota interna, ha recentemente invitato gli Uffici a non considerare più questa proroga, per gli accertamenti in scadenza ordinaria al 31 dicembre 2023. Tale indicazione, tuttavia, ha il solo significato di fornire una indicazione prudenziale agli Uffici per la formazione degli accertamenti ancora da emettere nel 2013, ma non è certamente tale da inficiare la validità di quelli già emessi precedentemente. Del tutto inconferente risulta poi il richiamo alla sentenza Cass. 30.6.2025 n. 17668, poiché tale pronuncia si è limitata a statuire sulle non cumulabilità della sospensione di cui qui si tratta con il differimento dei termini di cui all'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020. Dunque, come correttamente ritenuto dai giudici di prime cure, l'art. 67, comma 1, costituisce una norma di carattere generale applicabile a tutte le annualità ancora accertabili e, conseguentemente, i termini per l'emissione e la notifica dell'accertamento da parte dell'Ufficio relativi alle annualità successive a quelle in scadenza nel 2020 risultano prorogati di 85 giorni e, conseguentemente, le relative scadenze non si verificano al 31 dicembre dei vari anni, bensì 85 giorni dopo. Da ultimo, è doveroso precisare che è bensì vero che l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, ha testualmente stabilito che: “A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle entrate.”. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della contribuente, il chiaro tenore di tale disposizione, evidentemente riferito ai soli atti emanati dopo il 31.12.2025, non conferma affatto la prospettazione della dr.ssa Ricorrente_1, limitandosi ad eliminare per l'avvenire la proroga di cui si tratta. Dunque, tale norma non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione del caso di specie, ove l'atto impositivo è stato notificato alla parte contribuente assai prima del dicembre 2025. Pertanto, nel caso di specie, per effetto della proroga sopra ricordata, il termine di decadenza applicabile era stato prorogato, anzitutto fino alla successiva data del 26.3.2025. 4. Inoltre, ai fini della verifica della tempestività dell'emissione dell'atto impositivo di cui si tratta in questa sede, occorre poi tenere presente anche il disposto di cui all'art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 19.6.1997 n. 218, il quale, come è noto, stabilisce che: “Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b)” (e cioè della data indicata sull'invito a comparire avanti all'Ufficio, in sede di avvio del procedimento) “e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.”. La ratio di tale disposizione è evidentemente da individuarsi nella necessità di concedere un ampliamento del termine dell'Amministrazione per provvedere all'emissione dell'atto impositivo, laddove la data prevista per il contraddittorio preventivo sia troppo ravvicinata alla scadenza del termine ordinario, poiché solo in tal modo si consente all'Ufficio un'adeguata valutazione preventiva delle difese della parte contribuente. Orbene, nel caso di specie, l'Ufficio ha fornito prova documentale (cfr. doc. 2 allegato alle controdeduzioni di primo grado) del fatto che l'invito per il contraddittorio preventivo, a norma dell'art.
5-ter del D.Lgs. 218/1997, è stato pacificamente notificato all'attuale appellante il 16.2.2024, in vista di una comparizione fissata per il giorno 22.3.2024, e, cioè, in una data distante assai meno di 90 giorni (essendo pari a quattro giorni) dal termine di decadenza dal potere impositivo, così come prorogato ai sensi dell'art. 67 cit.. Anzi, finanche la notifica di tale avviso è avvenuta meno di 90 giorni prima della scadenza, così palesandosi la sussistenza delle esigenze considerate dalla normativa per la previsione della proroga automatica di cui si tratta. Pertanto, nel caso in esame, il termine di decadenza era da intendersi prorogato ex lege di ulteriori 120 giorni. Si noti che la contribuente era perfettamente a conoscenza di questa disciplina normativa, posto che, nello stesso invito a comparire (da lui pacificamente ricevuto), era stato testualmente precisato che: “se tra la data fissata per la presentazione e il termine di notifica dell'avviso di accertamento intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”. E' poi opportuno precisare che, diversamente da quanto opinato dalla difesa dell'appellante, ai fini della proroga è sufficiente l'indicazione (nell'invito notificato alla contribuente) di una data di comparizione ravvicinata rispetto alla scadenza del termine di decadenza, a nulla rilevando invece l'esito di quel contraddittorio, né tantomeno il contenuto della discussione avvenuta in quella sede o se essa si sia risolta in un mero rinvio. Diversamente opinando, infatti, si rimetterebbe al verificarsi di eventi assolutamente imprevedibili (e finanche al mero arbitrio della parte contribuente correlato ad eventuali richieste di rinvio) l'applicabilità di una proroga “automatica” ad un termine di decadenza imposto dalla legge all'attività dell'Ufficio. Concludendo, si deve quindi precisare che la decadenza dal potere impositivo dell'Ufficio sarebbe venuto a scadere, nel caso in esame, soltanto nel mese di luglio del 2025. Conseguentemente, la notifica dell'avviso di accertamento alla dr.ssa Ricorrente_1 è stata sicuramente eseguita tempestivamente, prima dello spirare del termine di decadenza applicabile alla fattispecie concreta.
5. Nessun'altra doglianza è stata sollevata dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato e, pertanto, deve affermarsi la totale correttezza della decisione di primo grado, che merita integrale conferma.
6. La totale soccombenza della contribuente determina, altresì, la necessità di condannare la dr.ssa Ricorrente_1 a rifondere all'Ufficio appellato tutte le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
conferma la decisione appellata;
condanna la contribuente appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00. Torino, 11.2.2026.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore POZZO ELVIRA, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione atto impugnato relativa all'appello n. 974/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano, N. 30 10121 Torino TO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 498/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3 e pubblicata il 02/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012200267/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012200267/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012200267/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sull'istanza di sospensione atto impugnato relativa all'appello n. 976/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 498/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3 e pubblicata il 02/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012200267/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012200267/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012200267/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
La contribuente appellante così conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, respinta ogni contraria istanza,
- sospendere, anche inaudita altera parte, considerata la manifesta fondatezza del ricorso, l'intimazione di pagamento impugnata ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 546/1992;
- nel merito:
• riformare integralmente la sentenza n. 498/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino – R.G. n. 1649/2024;
• dichiarare la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo per l'anno di imposta 2018, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. T7E012200267/2024 notificato in data 19 giugno 2024, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
• in ogni caso, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato, per violazione dei termini decadenziali di cui agli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972, anche in relazione al regime premiale di cui all'art.
9- bis, comma 11, lett. e), D.L. n. 50/2017 ed all'art. 10, commi 1 e 2, D.L. 201/2011. Con vittoria di spese di lite, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.”
L'Ufficio appellato così conclude:
“CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
FATTO
1. Con apposito ricorso, la dr.ssa Ricorrente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, un avviso di accertamento, notificatole in data 19.6.2024, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva operato, per l'anno fiscale 2018, una pluralità di recuperi di imposta nei confronti della contribuente, relativamente all'attività professionale di
“studi medici specialistici e poliambulatori”. In particolare, veniva disconosciuta dall'Ufficio la deducibilità delle componenti negative di reddito costituite da “Minusvalenze patrimoniali” per € 32.007,000 e “Altre spese documentate – altri costi” per € 612,00, poiché ritenute non sufficientemente documentate e, quindi, prive dei requisiti di inerenza, certezza, competenza e determinabilità. L'Agenzia delle Entrate conseguentemente accertava, a carico della dr.ssa Ricorrente_1, maggiori imposte per complessivi € 13.523,00 (oltre interessi) e le comminava sanzioni per complessivi € 13.170,70. A sostegno del ricorso introduttivo, la contribuente eccepiva la nullità dell'accertamento, perché emesso oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 43 del DPR 600/73, che, nella specie, era venuto a scadere il 31.12.2023. A detta della contribuente, infatti, nel caso in esame, si doveva applicare il beneficio premiale previsto, al raggiungimento determinati indici sintetici di affidabilità fiscale, dall'articolo 9- bis del D.L. 24.4.2017, n. 50, ai sensi del quale sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del d.P.R 29.9.1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del d.P.R. 29.9.1972, n. 633. Inoltre, secondo la ricorrente, non si poteva applicare, alla fattispecie, la proroga di cui all'art. 67, comma 1, D.L. 18/2020, poiché non si trattava di termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 8.3.2020 ed il 31.5.2020. 2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, rilevando la sicura tempestività della notifica dell'avviso di accertamento impugnato. Sul punto, l'Ufficio evidenziava infatti, anzitutto, la sicura legittimità della proroga prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 e la sua piena applicabilità alla fattispecie in esame. Inoltre, l'Agenzia precisava che, nel caso concreto, doveva essere pure aggiunta l'ulteriore proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 218/97 vigente ratione tempori, poiché l'incontro per il contraddittorio preventivo era stato fissato a meno di 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di decadenza. Concludeva, pertanto, per il totale rigetto del ricorso della contribuente.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino respingeva integralmente il ricorso della dr.ssa Ricorrente_1, rilevando l'applicabilità al caso concreto sia della proroga dei termini prevista dall'art. 67 D.L. 18/20, sia di quella prevista dall'art. 5, comma 3bis, del D.Lgs. 19.6.1997 n. 218. Conseguentemente, riteneva tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento. Nondimeno, i giudici di prime cure compensavano integralmente le spese di lite, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello la dr.ssa Ricorrente_1 insistendo nell'affermare l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo, in considerazione del fatto che, a suo dire, l'art. 67 del D.L. 18/20 non poteva applicarsi alla fattispecie, poiché si riferiva esclusivamente ai termini aventi scadenza nell'anno in cui si era verificato l'evento eccezionale (epidemia COVID) che aveva giustificato la previsione normativa. In ogni caso, poi, l'appellante negava l'applicabilità della proroga di cui all'art. 5, comma 3 bis, del D.Lgs. 218/97, poiché l'incontro tra le parti, conseguente all'invito a comparire, si era tenuto effettivamente solo in data 26.3.2024 e, quindi, oltre lo scadere del termine di decadenza (anche tenendo conto della proroga di cui al già ricordato art. 67). La difesa dell'appellante, da ultimo, faceva pure istanza di sospensione, anche inaudita altera parte, dell'intimazione di pagamento impugnata ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 546/1992, considerata la manifesta fondatezza del ricorso.
5. In data 23.12.2025, si costituiva in grado di appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, confermando in primo luogo la sicura applicabilità della proroga di cui all'art. 67 D.L. 18/20 anche ai termini aventi scadenza successivamente al 2020, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. L'appellata sosteneva l'applicabilità pure della proroga automatica di cui all'art. 5, comma 3 bis, del D.Lgs. 218/97, poiché a tal fine occorreva considerare la data indicata nell'avviso notificato alla contribuente e non quella in cui l'incontro tra le parti aveva avuto effettivamente luogo, non potendosi far dipendere l'applicabilità della proroga dalla scelta del contribuente su quando comparire per l'esecuzione del contraddittorio preventivo.
6. In data 6.2.2026, la difesa dell'Ufficio depositava una sentenza relativa ad altra controversia recentemente emessa da questa Corte.
7. All'udienza odierna, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, questa Corte invitava le parti a prendere posizione in merito alla possibilità dell'emissione di una sentenza ex art. 47-ter D. Lgs. 564/92 e, non essendo stata sollevata alcuna opposizione, pronunciava la presente sentenza, dando pronta comunicazione alle parti del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza appellata risulta assolutamente corretta. Il giudice di prime cure ha, infatti, correttamente ritenuto la tempestiva notifica dell'avviso di accertamento rivolto alla contribuente. Ai fini dell'esatta individuazione del termine di decadenza dal potere impositivo, è invero necessario considerare tutto il corpo normativo che disciplina la fattispecie.
2. E' bensì vero, infatti, che l'art. 43, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce in linea generale che “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.”. Altrettanto indiscutibile è il fatto che, nel caso di specie, l'avviso di accertamento (oggetto di impugnazione in questa sede) è stato notificato alla dr.ssa Ricorrente_1 in data 19.4.2025 (come affermato dalla contribuente e come riconosciuto anche dallo stesso Ufficio nelle proprie controdeduzioni), pur facendo riferimento al reddito dell'anno di imposta 2018 e, quindi, ad un recupero operato con riguardo ad una dichiarazione fiscale che doveva essere presentata nel 2019. Inoltre, è doveroso premettere che la difesa della contribuente invoca l'applicazione, al caso di specie, della disposizione prevista dall'art. 9 bis del D.L. 24.4.2017 n. 50 (conv. nella L. 21.6.2017, n. 96), laddove prevede che, con riferimento ai contribuenti aventi un elevato livello di affidabilità fiscale, “l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;”. Orbene, nel caso di specie, è assolutamente pacifico che la dr.ssa Ricorrente_1 aveva conseguito all'epoca dei fatti, un indice di affidabilità tale da determinare l'anticipazione di un anno del termine di decadenza di cui si tratta in questa sede. Dunque, secondo la normativa premiale sopra ricordata, l'Ufficio sarebbe stato tenuto a concludere l'attività di controllo entro il termine (abbreviato di un anno rispetto a quello ordinario) del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione era stata presentata (che, nel caso concreto, sarebbe venuto a scadere il 31.12.2023). 3. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente, l'atto impositivo non è intervenuto tardivamente, poiché il termine di decadenza invocato deve ritenersi essere stato prorogato anzitutto per effetto della normativa emergenziale anti Covid-19. Come è noto, infatti, l'art. 67 del D.L. 17.3.2020 n. 18, conv. in L. 24.4.2020 n. 27, dispone al comma 1, che: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” ed al comma 4 precisa che: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” Orbene, il richiamato art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/15 precisa che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” Il complesso di tali disposizioni determina, quindi, la sospensione, per 85 giorni (corrispondenti al lasso temporale compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.5.2020), del termine previsto dall'art. 43 DPR 600/73. E' infatti di tutta evidenza che il tenore letterale del combinato disposto sopra ricordato denota chiaramente un'applicabilità dello stesso non soltanto alla parte contribuente, bensì anche alle attività dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, a giudizio di questa Corte, il dettato normativo poc'anzi ricordato, proprio perché si esprime in termini di “sospensione” della decorrenza di tutti i “termini” in corso, non può avere altro effetto se non quello di prolungare per 85 giorni l'intero termine, previsto a pena di decadenza per l'emissione degli avvisi di accertamento, laddove – come nel caso di specie – il decorso di esso fosse in corso durante il periodo dell'epidemia preso in considerazione dalla legge. Infatti, la diversa interpretazione - che ha trovato un riscontro in parte della giurisprudenza di merito - secondo cui la proroga prevista nell'art. 67 D.L. 18/2020 avrebbe avuto valenza esclusivamente per l'anno durante il quale si è verificata l'epidemia COVID, senza influire sul decorso del termine quinquennale successivo, non pare condivisibile, poiché contrasta con la ratio della disposizione, che è evidentemente quella di consentire agli uffici impositori un maggior lasso temporale per emettere gli avvisi di accertamento, sopperendo così al rallentamento delle attività impositive determinato dalle restrizioni imposte dalla legge durante l'epidemia. E' di tutta evidenza, infatti, che l'impossibilità di lavorare durante quel periodo temporale ha necessariamente influenzato la durata della trattazione di tutte le pratiche in corso;
appare incongruo, quindi, limitare la proroga del termine a quelle sole situazioni ormai giunte a scadenza. A sostegno della conclusione sostenuta dalla contribuente, non risulta affatto decisivo il richiamo all'art. 157 D.L. n. 34 del 2020, poiché tale norma è intervenuta per disciplinare specificamente gli accertamenti aventi scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31.12.2020 (prevedendo che gli stessi potevano essere notificati fino al 31.12.2021) e, dunque, con carattere di specialità rispetto alla previsione dell'art. 67 sopra citato. Siffatta ulteriore disposizione, quindi, non ha assolutamente proceduto all'abrogazione tacita o implicita della norma qui in considerazione, come invece erroneamente sostenuto dalla difesa del contribuente. Del resto, anche la Suprema Corte recentemente ha avuto modo di pronunciarsi nel senso che qui si sostiene, affermando testualmente che: “occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159 del 2015” (cfr. Cass. 15.1.2025 n. 960, richiamato anche dal decreto del Primo Presidente della Suprema Corte 23.1.2025 n. 1630). E' bensì vero che l'art. 3, comma 3, dello Statuto del Contribuente stabilisce che: “I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”. Tuttavia, nel caso di specie, la norma di cui all'art. 67 citato, inserito in un atto normativo con valore di legge, lungi dall'operare un'ingiustificata proroga ai termini di prescrizione e decadenza fissati per l'attività accertativa dell'Ufficio, si è limitato a prevedere una sospensione alla decorrenza dei termini in questione, correlata ad un'indiscutibile ed eccezionale situazione di emergenza e, dunque, con un carattere di specialità sicuramente idoneo a giustificare la deroga alla regola generale contenuta nello Statuto. Del resto, in numerosissimi altri casi, il legislatore è intervenuto per prevedere deroghe a quel principio statutario, sulla scorta di particolari situazioni di fatto, ricevendo anche l'avallo della legittimità di quell'operato da parte dei Supremi giudici. Tale conclusione è stata confermata dalla recentissima pronuncia Cass. 29.7.2025 n. 21765, ove è stato ribadito in primo luogo che: “Questa Corte ha, di recente, precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”, ma è stato pure espressamente precisato che detta sospensione: “si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine.”. E' bensì vero che l'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale di Roma, con una propria nota interna, ha recentemente invitato gli Uffici a non considerare più questa proroga, per gli accertamenti in scadenza ordinaria al 31 dicembre 2023. Tale indicazione, tuttavia, ha il solo significato di fornire una indicazione prudenziale agli Uffici per la formazione degli accertamenti ancora da emettere nel 2013, ma non è certamente tale da inficiare la validità di quelli già emessi precedentemente. Del tutto inconferente risulta poi il richiamo alla sentenza Cass. 30.6.2025 n. 17668, poiché tale pronuncia si è limitata a statuire sulle non cumulabilità della sospensione di cui qui si tratta con il differimento dei termini di cui all'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020. Dunque, come correttamente ritenuto dai giudici di prime cure, l'art. 67, comma 1, costituisce una norma di carattere generale applicabile a tutte le annualità ancora accertabili e, conseguentemente, i termini per l'emissione e la notifica dell'accertamento da parte dell'Ufficio relativi alle annualità successive a quelle in scadenza nel 2020 risultano prorogati di 85 giorni e, conseguentemente, le relative scadenze non si verificano al 31 dicembre dei vari anni, bensì 85 giorni dopo. Da ultimo, è doveroso precisare che è bensì vero che l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, ha testualmente stabilito che: “A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle entrate.”. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della contribuente, il chiaro tenore di tale disposizione, evidentemente riferito ai soli atti emanati dopo il 31.12.2025, non conferma affatto la prospettazione della dr.ssa Ricorrente_1, limitandosi ad eliminare per l'avvenire la proroga di cui si tratta. Dunque, tale norma non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione del caso di specie, ove l'atto impositivo è stato notificato alla parte contribuente assai prima del dicembre 2025. Pertanto, nel caso di specie, per effetto della proroga sopra ricordata, il termine di decadenza applicabile era stato prorogato, anzitutto fino alla successiva data del 26.3.2025. 4. Inoltre, ai fini della verifica della tempestività dell'emissione dell'atto impositivo di cui si tratta in questa sede, occorre poi tenere presente anche il disposto di cui all'art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 19.6.1997 n. 218, il quale, come è noto, stabilisce che: “Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b)” (e cioè della data indicata sull'invito a comparire avanti all'Ufficio, in sede di avvio del procedimento) “e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.”. La ratio di tale disposizione è evidentemente da individuarsi nella necessità di concedere un ampliamento del termine dell'Amministrazione per provvedere all'emissione dell'atto impositivo, laddove la data prevista per il contraddittorio preventivo sia troppo ravvicinata alla scadenza del termine ordinario, poiché solo in tal modo si consente all'Ufficio un'adeguata valutazione preventiva delle difese della parte contribuente. Orbene, nel caso di specie, l'Ufficio ha fornito prova documentale (cfr. doc. 2 allegato alle controdeduzioni di primo grado) del fatto che l'invito per il contraddittorio preventivo, a norma dell'art.
5-ter del D.Lgs. 218/1997, è stato pacificamente notificato all'attuale appellante il 16.2.2024, in vista di una comparizione fissata per il giorno 22.3.2024, e, cioè, in una data distante assai meno di 90 giorni (essendo pari a quattro giorni) dal termine di decadenza dal potere impositivo, così come prorogato ai sensi dell'art. 67 cit.. Anzi, finanche la notifica di tale avviso è avvenuta meno di 90 giorni prima della scadenza, così palesandosi la sussistenza delle esigenze considerate dalla normativa per la previsione della proroga automatica di cui si tratta. Pertanto, nel caso in esame, il termine di decadenza era da intendersi prorogato ex lege di ulteriori 120 giorni. Si noti che la contribuente era perfettamente a conoscenza di questa disciplina normativa, posto che, nello stesso invito a comparire (da lui pacificamente ricevuto), era stato testualmente precisato che: “se tra la data fissata per la presentazione e il termine di notifica dell'avviso di accertamento intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”. E' poi opportuno precisare che, diversamente da quanto opinato dalla difesa dell'appellante, ai fini della proroga è sufficiente l'indicazione (nell'invito notificato alla contribuente) di una data di comparizione ravvicinata rispetto alla scadenza del termine di decadenza, a nulla rilevando invece l'esito di quel contraddittorio, né tantomeno il contenuto della discussione avvenuta in quella sede o se essa si sia risolta in un mero rinvio. Diversamente opinando, infatti, si rimetterebbe al verificarsi di eventi assolutamente imprevedibili (e finanche al mero arbitrio della parte contribuente correlato ad eventuali richieste di rinvio) l'applicabilità di una proroga “automatica” ad un termine di decadenza imposto dalla legge all'attività dell'Ufficio. Concludendo, si deve quindi precisare che la decadenza dal potere impositivo dell'Ufficio sarebbe venuto a scadere, nel caso in esame, soltanto nel mese di luglio del 2025. Conseguentemente, la notifica dell'avviso di accertamento alla dr.ssa Ricorrente_1 è stata sicuramente eseguita tempestivamente, prima dello spirare del termine di decadenza applicabile alla fattispecie concreta.
5. Nessun'altra doglianza è stata sollevata dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato e, pertanto, deve affermarsi la totale correttezza della decisione di primo grado, che merita integrale conferma.
6. La totale soccombenza della contribuente determina, altresì, la necessità di condannare la dr.ssa Ricorrente_1 a rifondere all'Ufficio appellato tutte le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
conferma la decisione appellata;
condanna la contribuente appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00. Torino, 11.2.2026.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu