Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00388/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Iannone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RT AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Permesso che:
- il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha condannato la resistente amministrazione al pagamento delle spese di lite;
Considerato che:
- nel costituirsi in giudizio, la Prefettura ha dedotto che tale pagamento è stato integralmente eseguito;
- parte ricorrente ha a sua volta dichiarato di rinunciare al ricorso;
Ritenuto che:
- attese le modalità di tale rinuncia, non conformi alle prescrizioni di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., non sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio;
- ricorrono tuttavia i presupposti per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ex artt. 84, comma 4, 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO RA, Presidente
RT AT, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AT | DO RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.