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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, IU
IO GE, IU
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2803/2020 depositato il 24/04/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5640/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 31/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520179011936034 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso
contro
SI Sicilia s.p.a. e all'Agenzia Entrate per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. n. 295 2017 90119360 34, con la quale gli è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 466,76 per tasse automobilistiche per il 2010. Eccepiva la nullità per inesistenza della notifica avvenuta tramite PEC nonché l'intervenuta prescrizione. Si costituivano sia l'Agenzia Entrate che il concessionario SI Sicilia che contestavano i motivi di motivi di ricorso.
Con sentenza n. 5640/8/19 depositata in data 31.10.2019 la CTP di Messina accoglieva il ricorso sul presupposto dell'avvenuta prescrizione. Spese compensate. Agenzia Entrate direzione provinciale di
Messina ritenendo la sentenza suindicata ingiusta ha proposto tempestivo appello, deducendo che i giudici di primo grado dovevano dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto che si è reso definitivo per mancanza di impugnazione. Inoltre ha eccepito la mancanza di legittimazione in quanto legittimato a controdedurre era il concessionario. L'appellato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, pertanto va rigettato.
La motivazione è chiara, logica e sufficiente a giustificare la decisione presa. Essa è stata adottata in base alle risultanze probatorie emerse dal fascicolo processuale, dove sono stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del giudice di primo grado. Parte appellante nemmeno in sede di gravame ha fornito la prova documentale dell'interruzione della prescrizione. In conseguenza di ciò, l'appello va rigettato. La mancata costituzione dell'appellato consegue nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello con conferma della sentenza di primo grado. Nulla sulle spese.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, IU
IO GE, IU
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2803/2020 depositato il 24/04/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5640/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 31/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520179011936034 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso
contro
SI Sicilia s.p.a. e all'Agenzia Entrate per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. n. 295 2017 90119360 34, con la quale gli è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 466,76 per tasse automobilistiche per il 2010. Eccepiva la nullità per inesistenza della notifica avvenuta tramite PEC nonché l'intervenuta prescrizione. Si costituivano sia l'Agenzia Entrate che il concessionario SI Sicilia che contestavano i motivi di motivi di ricorso.
Con sentenza n. 5640/8/19 depositata in data 31.10.2019 la CTP di Messina accoglieva il ricorso sul presupposto dell'avvenuta prescrizione. Spese compensate. Agenzia Entrate direzione provinciale di
Messina ritenendo la sentenza suindicata ingiusta ha proposto tempestivo appello, deducendo che i giudici di primo grado dovevano dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto che si è reso definitivo per mancanza di impugnazione. Inoltre ha eccepito la mancanza di legittimazione in quanto legittimato a controdedurre era il concessionario. L'appellato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, pertanto va rigettato.
La motivazione è chiara, logica e sufficiente a giustificare la decisione presa. Essa è stata adottata in base alle risultanze probatorie emerse dal fascicolo processuale, dove sono stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del giudice di primo grado. Parte appellante nemmeno in sede di gravame ha fornito la prova documentale dell'interruzione della prescrizione. In conseguenza di ciò, l'appello va rigettato. La mancata costituzione dell'appellato consegue nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello con conferma della sentenza di primo grado. Nulla sulle spese.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.