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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1357/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5717/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 484/2023 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5106/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore, propone appello della sentenza n. 2144/10/2024 emessa il 29/4/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno sez. IV, depositata il 15/5/2024 di rigetto del ricorso, con condanna alle spese, proposto avverso avviso di accertamento n.484 per IMU anno
2018 emesso dal Comune di Salerno per complessivi Euro 3.665,00.
Nella impugnata sentenza, la Corte di primo grado ha respinto il ricorso rilevando che la residenza anagrafica era stata trasferita nel giugno 2021, epoca successiva alla data di acquisto dell'immobile, confutando la doluta mancata considerazione dell'immobile quale abitazione principale della ricorrente ed unico immobile posseduto;
inoltre, ha osservato che alcun obbligo di contraddittorio sussiste in materia di tributi locali, a fronte della mancanza di indicazione di elementi che avrebbero potuto incidere, ove forniti dalla ricorrente, sull'esito finale del procedimento;
ed ancora, ha rilevato che sulla invocata inutilizzabilità del bene alcuna dichiarazione in tal senso era stata inoltrata all'ente impositore sì da consentire l'attivazione di verifiche sulla inagibilità o inabilità del bene.
L'appellante deduce di aver acquistato l'immobile nel gennaio 2018 destinato ad abitazione principale ivi stabilendo la propria dimora abituale e residenza anagrafica, con allaccio di utenze elettriche ed idriche e l'avvio di lavori di ristrutturazione più volte sospesi durante il periodo emergenziale Covid;
ha quindi criticato l'erronea interpretazione resa in sentenza sulla pronuncia della Corte Costituzionale n. 209/2022 in tema di esenzione da IMU per gli immobili adibiti a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare consentendo residenze disgiunte dei coniugi con doppia esenzione;
e, nel caso di specie, la richiedente dimorava nell'immobile sin dal 2018 e durante come documentano i consumi di energia elettrica ed idrica nel triennio 2018-2020. Inoltre, sul contraddittorio preventivo, richiama l'art.
6-bis che ha introdotto un contraddittorio generalizzato, e gli artt. 5 e 5-ter L. 218/1997, che impongono il contraddittorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili, preceduto da un contraddittorio effettivo ed informato. Lamenta, infine, la sproporzionata condanna alle spese processuali per Euro 1996,40, a fronte di un valore di lite pari ad euro 3.665,00.
Regolarmente notificato il ricorso, si è costituito in giudizio l'ufficio appellato, che controdeduce per il giudicato sulla inutilizzabilità del bene, non impugnato in appello, e la rilevanza della residenza anagrafica non della dimora, che manca. Quanto alla dimora, l presenza di lavori di ristrutturazione esclude che la ricorrente possa aver ivi dimorato, e l'allaccio di utenze poteva essere a servizio dei medesimi lavori;
la coincidenza di dimora e residenza era condizione formale per collegare i benefici dell'abitazione personale al possessore,
e precisa che l'esenzione IMU per l'abitazione principale spetta al possessore dell'immobile in cui questi dimora abitualmente o risiede anagraficamente.
All'udienza del 10/09/2025, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si è riservata di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. In primo luogo va esclusa la necessità di un contraddittorio preventivo endoprocedimentale per gli atti impositivi degli enti locali;
la Corte di Cassazione, con recenti pronunce (ord. 34273/2025, 33584/2025,
19516/25, ed altre in esse richiamate) ha ribadito che in tema di tributi "non armonizzati" (come l'IRPEF,
l'IRAP, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, i tributi locali), l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d. “a tavolino”, per cui non si pone la questione di un'eventuale inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma
7, della legge 27 luglio 2000, n. 212; ed in particolare, richiamate le indicazioni provenienti dalla Corte
Costituzionale, è stato affermato che “pur rilevando che «(…) la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all'evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale», il giudice delle leggi ha recentemente ribadito che, «(…) dalla pluralità dei moduli procedimentali legislativamente previsti e dal loro ambito applicativo, emerge con evidenza la varietà e la frammentarietà delle norme che disciplinano l'istituto e la difficoltà di assumere una di esse a modello generale (…)» (Corte Cost., 21 marzo
2023, n. 47); per cui, premesso che: «Il principio enunciato dall'art. 12, comma 7, statuto contribuente – la partecipazione procedimentale del contribuente – ancorché esprima una esigenza di carattere costituzionale, non può essere esteso in via generale tramite una sentenza di questa Corte;
comunque la soluzione proposta dal rimettente potrebbe creare disfunzioni nel sistema tributario, imponendo un'unica tipologia partecipativa per tutti gli accertamenti, anche “a tavolino”», se ne è desunto che: «Di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti» (Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47)”. Pertanto, anche alla luce dell'esegesi proposta dal giudice delle leggi (Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47), l'obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i c.d. “tributi armonizzati”, mentre per i c.d. “tributi non armonizzati”, come nel caso di specie, occorre una specifica previsione normativa in assenza della quale non può affermarsi l'esistenza di tale obbligo la cui inosservanza possa invalidare l'avviso di accertamento. Né ricorre il caso di accertamento tributario preceduto da un verbale di constatazione all'esito del quale, ai sensi dell'art. 12 co.7 L.212/2000, sia garantito uno spatium deliberandi precedente la notifica dell'avviso di accertamento durante il quale il contribuente può far valere le proprie ragioni esercitando il diritto di esser sentito (cfr. Cass. 9076/2021).
Riguardo all'an della imposizione tributaria in esame, si rammenta che anche di recente la Corte di
Cassazione ha affermato (ord. n.5445/2025) che in tema di IMU, l'esenzione dal pagamento dell'imposta - alla luce del coordinamento sistematico tra l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, (che individua i soggetti passivi dell'imposta), e l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011, nonché l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif. dalla l. n. 214 del 2011 (che esentano da imposta l'abitazione principale in presenza di determinati requisiti, soggettivi e oggettivi), nella formulazione vigente ratione temporis - spetta in via esclusiva alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sull'immobile destinato ad abitazione e che ivi hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica.
Nel caso in esame è pacifico, per averlo affermato anche la ricorrente, che l'istante, proprietaria dell'immobile oggetto di tassazione, non aveva ancora fissato nell'anno oggetto di imposizione la residenza anagrafica nel Comune ove è ubicato l'immobile. Ciò posto, rammenta Cass. ord. 6029/2025, “in tema di ICI, come di recente ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte, è assolutamente consolidato il principio, tanto da costituire «diritto vivente», secondo cui, ai fini della spettanza dell'agevolazione prevista per le abitazioni principali, occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale propria e dei suoi familiari (così, Cass. Sez. U., n. 26774/2024, che richiama, ex multis, Cass. sez. 6-5, ord. 4 maggio 2022…”.,
e tante altre ivi citate;
ed ancora, “ai fini della detrazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, quale modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b, (con decorrenza dall'1 gennaio 2007), per l'abitazione principale (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduce una presunzione relativa che può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale, anche per un periodo di tempo limitato, di altro immobile non coincidente con quello di residenza (così Cass., Sez. T., 27 febbraio 2023, n. 5870/2023, che richiama Cass., Sez. 5, 24 maggio 2017, n. 13062; Cass., Sez. 5, 8 marzo 2019, n. 6845; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2021, n. 17408)”. Per dirla con le parole della citata pronuncia di legittimità, “l'errore concettuale da cui muove la difesa della ricorrente è quello di ritenere che la sola proprietà di un unico immobile nel territorio italiano dia diritto all'esenzione per l'abitazione principale”.
Occorre invece, per conseguire il beneficio all'unità immobiliare di proprietà della contribuente, la dimostrazione della collocazione in essa della dimora abituale, vale a dire del luogo in cui stabilmente, cioè in modo prevalente e non occasionale, vive ed esercita i propri interessi, che si presume, salvo propria contraria, essere quello in cui ha posto la residenza anagrafica.
Orbene, poiché la residenza anagrafica è stata ivi fissata nel giugno 2021 e risulta (come dalla stessa ricorrente riferito) che i lavori di ristrutturazione (comprensivi di un mutamento di destinazione d'uso) siano stati avviati a seguito di presentazione di pratica edilizia nel dicembre 2018 (afferenti, tra l'altro, anche lavori di risistemazione ambienti interni e spostamento di tramezzi, peraltro sospesi in periodo emergenziale, e terminati nel 2021), non è logicamente ipotizzabile che l'immobile sia stato adibito a “dimora abituale”, ossia luogo in cui si svolgono le ordinarie attività di vita quotidiana, e come tale divenire de facto “abitazione principale” della ricorrente sin dal momento dell'acquisto nel gennaio 2018 e per l'intero anno a seguire. È del tutto irrilevante, allora, la circostanza che l'immobile in oggetto sia stato all'epoca dell'annualità di tassazione l'unico di proprietà della ricorrente, e manca la prova della fissazione di dimora abituale, non evincibile dalla intestazione di utenze di fornitura elettrica ed idrica, ben compatibile con la finalità a servizio dell'area di cantiere, e comunque consistente in un dato non inequivocamente sintomatico di “abitazione principale”.
In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza di primo grado va integralmente confermata. Segue, per soccombenza, la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di rito.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5717/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 484/2023 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5106/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore, propone appello della sentenza n. 2144/10/2024 emessa il 29/4/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno sez. IV, depositata il 15/5/2024 di rigetto del ricorso, con condanna alle spese, proposto avverso avviso di accertamento n.484 per IMU anno
2018 emesso dal Comune di Salerno per complessivi Euro 3.665,00.
Nella impugnata sentenza, la Corte di primo grado ha respinto il ricorso rilevando che la residenza anagrafica era stata trasferita nel giugno 2021, epoca successiva alla data di acquisto dell'immobile, confutando la doluta mancata considerazione dell'immobile quale abitazione principale della ricorrente ed unico immobile posseduto;
inoltre, ha osservato che alcun obbligo di contraddittorio sussiste in materia di tributi locali, a fronte della mancanza di indicazione di elementi che avrebbero potuto incidere, ove forniti dalla ricorrente, sull'esito finale del procedimento;
ed ancora, ha rilevato che sulla invocata inutilizzabilità del bene alcuna dichiarazione in tal senso era stata inoltrata all'ente impositore sì da consentire l'attivazione di verifiche sulla inagibilità o inabilità del bene.
L'appellante deduce di aver acquistato l'immobile nel gennaio 2018 destinato ad abitazione principale ivi stabilendo la propria dimora abituale e residenza anagrafica, con allaccio di utenze elettriche ed idriche e l'avvio di lavori di ristrutturazione più volte sospesi durante il periodo emergenziale Covid;
ha quindi criticato l'erronea interpretazione resa in sentenza sulla pronuncia della Corte Costituzionale n. 209/2022 in tema di esenzione da IMU per gli immobili adibiti a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare consentendo residenze disgiunte dei coniugi con doppia esenzione;
e, nel caso di specie, la richiedente dimorava nell'immobile sin dal 2018 e durante come documentano i consumi di energia elettrica ed idrica nel triennio 2018-2020. Inoltre, sul contraddittorio preventivo, richiama l'art.
6-bis che ha introdotto un contraddittorio generalizzato, e gli artt. 5 e 5-ter L. 218/1997, che impongono il contraddittorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili, preceduto da un contraddittorio effettivo ed informato. Lamenta, infine, la sproporzionata condanna alle spese processuali per Euro 1996,40, a fronte di un valore di lite pari ad euro 3.665,00.
Regolarmente notificato il ricorso, si è costituito in giudizio l'ufficio appellato, che controdeduce per il giudicato sulla inutilizzabilità del bene, non impugnato in appello, e la rilevanza della residenza anagrafica non della dimora, che manca. Quanto alla dimora, l presenza di lavori di ristrutturazione esclude che la ricorrente possa aver ivi dimorato, e l'allaccio di utenze poteva essere a servizio dei medesimi lavori;
la coincidenza di dimora e residenza era condizione formale per collegare i benefici dell'abitazione personale al possessore,
e precisa che l'esenzione IMU per l'abitazione principale spetta al possessore dell'immobile in cui questi dimora abitualmente o risiede anagraficamente.
All'udienza del 10/09/2025, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si è riservata di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. In primo luogo va esclusa la necessità di un contraddittorio preventivo endoprocedimentale per gli atti impositivi degli enti locali;
la Corte di Cassazione, con recenti pronunce (ord. 34273/2025, 33584/2025,
19516/25, ed altre in esse richiamate) ha ribadito che in tema di tributi "non armonizzati" (come l'IRPEF,
l'IRAP, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, i tributi locali), l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d. “a tavolino”, per cui non si pone la questione di un'eventuale inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma
7, della legge 27 luglio 2000, n. 212; ed in particolare, richiamate le indicazioni provenienti dalla Corte
Costituzionale, è stato affermato che “pur rilevando che «(…) la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all'evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale», il giudice delle leggi ha recentemente ribadito che, «(…) dalla pluralità dei moduli procedimentali legislativamente previsti e dal loro ambito applicativo, emerge con evidenza la varietà e la frammentarietà delle norme che disciplinano l'istituto e la difficoltà di assumere una di esse a modello generale (…)» (Corte Cost., 21 marzo
2023, n. 47); per cui, premesso che: «Il principio enunciato dall'art. 12, comma 7, statuto contribuente – la partecipazione procedimentale del contribuente – ancorché esprima una esigenza di carattere costituzionale, non può essere esteso in via generale tramite una sentenza di questa Corte;
comunque la soluzione proposta dal rimettente potrebbe creare disfunzioni nel sistema tributario, imponendo un'unica tipologia partecipativa per tutti gli accertamenti, anche “a tavolino”», se ne è desunto che: «Di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti» (Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47)”. Pertanto, anche alla luce dell'esegesi proposta dal giudice delle leggi (Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47), l'obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i c.d. “tributi armonizzati”, mentre per i c.d. “tributi non armonizzati”, come nel caso di specie, occorre una specifica previsione normativa in assenza della quale non può affermarsi l'esistenza di tale obbligo la cui inosservanza possa invalidare l'avviso di accertamento. Né ricorre il caso di accertamento tributario preceduto da un verbale di constatazione all'esito del quale, ai sensi dell'art. 12 co.7 L.212/2000, sia garantito uno spatium deliberandi precedente la notifica dell'avviso di accertamento durante il quale il contribuente può far valere le proprie ragioni esercitando il diritto di esser sentito (cfr. Cass. 9076/2021).
Riguardo all'an della imposizione tributaria in esame, si rammenta che anche di recente la Corte di
Cassazione ha affermato (ord. n.5445/2025) che in tema di IMU, l'esenzione dal pagamento dell'imposta - alla luce del coordinamento sistematico tra l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, (che individua i soggetti passivi dell'imposta), e l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011, nonché l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif. dalla l. n. 214 del 2011 (che esentano da imposta l'abitazione principale in presenza di determinati requisiti, soggettivi e oggettivi), nella formulazione vigente ratione temporis - spetta in via esclusiva alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sull'immobile destinato ad abitazione e che ivi hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica.
Nel caso in esame è pacifico, per averlo affermato anche la ricorrente, che l'istante, proprietaria dell'immobile oggetto di tassazione, non aveva ancora fissato nell'anno oggetto di imposizione la residenza anagrafica nel Comune ove è ubicato l'immobile. Ciò posto, rammenta Cass. ord. 6029/2025, “in tema di ICI, come di recente ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte, è assolutamente consolidato il principio, tanto da costituire «diritto vivente», secondo cui, ai fini della spettanza dell'agevolazione prevista per le abitazioni principali, occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale propria e dei suoi familiari (così, Cass. Sez. U., n. 26774/2024, che richiama, ex multis, Cass. sez. 6-5, ord. 4 maggio 2022…”.,
e tante altre ivi citate;
ed ancora, “ai fini della detrazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, quale modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b, (con decorrenza dall'1 gennaio 2007), per l'abitazione principale (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduce una presunzione relativa che può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale, anche per un periodo di tempo limitato, di altro immobile non coincidente con quello di residenza (così Cass., Sez. T., 27 febbraio 2023, n. 5870/2023, che richiama Cass., Sez. 5, 24 maggio 2017, n. 13062; Cass., Sez. 5, 8 marzo 2019, n. 6845; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2021, n. 17408)”. Per dirla con le parole della citata pronuncia di legittimità, “l'errore concettuale da cui muove la difesa della ricorrente è quello di ritenere che la sola proprietà di un unico immobile nel territorio italiano dia diritto all'esenzione per l'abitazione principale”.
Occorre invece, per conseguire il beneficio all'unità immobiliare di proprietà della contribuente, la dimostrazione della collocazione in essa della dimora abituale, vale a dire del luogo in cui stabilmente, cioè in modo prevalente e non occasionale, vive ed esercita i propri interessi, che si presume, salvo propria contraria, essere quello in cui ha posto la residenza anagrafica.
Orbene, poiché la residenza anagrafica è stata ivi fissata nel giugno 2021 e risulta (come dalla stessa ricorrente riferito) che i lavori di ristrutturazione (comprensivi di un mutamento di destinazione d'uso) siano stati avviati a seguito di presentazione di pratica edilizia nel dicembre 2018 (afferenti, tra l'altro, anche lavori di risistemazione ambienti interni e spostamento di tramezzi, peraltro sospesi in periodo emergenziale, e terminati nel 2021), non è logicamente ipotizzabile che l'immobile sia stato adibito a “dimora abituale”, ossia luogo in cui si svolgono le ordinarie attività di vita quotidiana, e come tale divenire de facto “abitazione principale” della ricorrente sin dal momento dell'acquisto nel gennaio 2018 e per l'intero anno a seguire. È del tutto irrilevante, allora, la circostanza che l'immobile in oggetto sia stato all'epoca dell'annualità di tassazione l'unico di proprietà della ricorrente, e manca la prova della fissazione di dimora abituale, non evincibile dalla intestazione di utenze di fornitura elettrica ed idrica, ben compatibile con la finalità a servizio dell'area di cantiere, e comunque consistente in un dato non inequivocamente sintomatico di “abitazione principale”.
In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza di primo grado va integralmente confermata. Segue, per soccombenza, la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di rito.