CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 04/02/2026, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 995/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2984/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022004DI0000009790001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti M O T I V A Z I O N E IN FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 8.4.2024 Ricorrente_1 spa ricorreva avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e contestuale irrogazione di sanzioni emesso ai suoi danni dall'Agenzia delle Entrate con il quale era stato invitato al pagamento della somma di € 400.00 per omessa registrazione decreto ingiuntivo n. 979/22 del GdP di
Catania. In particolare eccepiva il difetto di motivazione per mancata allegazione dell'atto tassato e l'errata applicazione dell'ulteriore imposta in misura fissa in relazione all'atto enunciato.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestava il ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Un primo orientamento della giurisprudenza riteneva che “è illegittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro che indichi soltanto la data ed il numero della sentenza civile oggetto di registrazione, senza allegarla e senza fornire la prova che il provvedimento fosse stato notificato o comunicato al contribuente, a nulla rilevando che questi era stato parte del giudizio civile conclusosi con la sentenza oggetto di registrazione. Il mero riferimento nell'avviso al numero e alla data della sentenza, senza nessun'altra precisazione, non è infatti sufficiente a ritenere l'atto richiamato conosciuto o comunque conoscibile dall'interessato, per il solo fatto che egli era stato parte nel relativo processo e una così scarna indicazione dell'atto imporrebbe al suo destinatario un'attività di ricerca del documento medesimo che comprimerebbe il diritto di difesa del contribuente, diritto alla cui tutela è appunto funzionale l'obbligo di allegazione degli atti previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.” (Cass. Civ.
Sez. V, 10.08.2010, n. 18532; Cass. Civ. Sez. VI - 5, Ord., 13.08.2014, n. 17911; Cass. n. Cass. n. 9299/2013; Cass. n. 7493/2014; Cass. Civ. Sez. VI - 5, Ord.
17.06.2015, n. 12468; Cass. Civ. Sez. VI - 5, Ord., 07.12.2017, n. 29402, Cass. civ.
Sez. VI - 5, Ord., 16.11.2018, n. 29491; Cass. Civ. Sez. V, Ord. 01.07.2020, n.
13402).
A tale orientamento se ne contrappone un altro – ribadito anche di recente da
Corte di cassazione con l'ordinanza n. 14582 del 30 maggio 2025 e n. 2311 del 23 gennaio 2024 - per il “in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente” (cfr Cass. nn. 11283/2022, 26340/2021,
30084/2021, 9344/2021 e 239/2021).
Ritiene la Corte di dovere dare seguito a tale secondo orientamento, maggiormente conforme anche al principio di leale collaborazione tra le parti, atteso che il richiamo chiaro all'atto giudiziario che ha visto come parte il ricorrente è ampiamente sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione, tenuto conto che la parte è ampiamente a conoscenza dell'atto richiamato e tassato.
In relazione alla doglianza relativa alla tassazione dell'atto enunciato, per un importo pari ad € 200,00, atteso che l'Ufficio ha applicato l'imposta fissa di € 200,00 per la tassazione del decreto ingiuntivo ed € 200,00 per la tassazione dell'atto enunciato ex art. 22 T.U.R, si osserva quanto segue. L'istituto della enunciazione di atti non registrati è disciplinato dall'articolo 22 del d.P.R. 131/1986. Il primo comma di tale articolo dispone che "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione,
l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate". Il medesimo comma 1 aggiunge che "Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69".
Dal tenore letterale della disposizione emerge che presupposto dell'applicabilità dell'imposta anche alle disposizioni enunciate è l'identità fra le parti dell'atto sottoposto a registrazione ed enunciante e le parti dell'atto non registrato ed enunciato. Invero, questa è l'interpretazione che emerge dall'enunciato di cui sopra, secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12, c. l, disp. prel. cod. civ.). Nella specie, non vi è prova alcuna dell'atto enunciato, atteso che AdE non si è fatta carico di produrre in giudizio il ricorso per decreto ingiuntivo ed il decreto ingiuntivo, cosicchè è impossibile valutare la susssitenza o meno dell'atto enunciato soggetto a tassazione (nemmeno indicato nelle difese di AdE).
Ciò posto ne segue che va dovuta la solo imposta di registro in misura fissa per la tassazione del solo decreto ingiuntivo.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII – così provvede: in parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovuta l'imposta di registro limitatamente all'atto enunciato;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Catania 3 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico dott. Giorgio Marino
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2984/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022004DI0000009790001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti M O T I V A Z I O N E IN FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 8.4.2024 Ricorrente_1 spa ricorreva avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e contestuale irrogazione di sanzioni emesso ai suoi danni dall'Agenzia delle Entrate con il quale era stato invitato al pagamento della somma di € 400.00 per omessa registrazione decreto ingiuntivo n. 979/22 del GdP di
Catania. In particolare eccepiva il difetto di motivazione per mancata allegazione dell'atto tassato e l'errata applicazione dell'ulteriore imposta in misura fissa in relazione all'atto enunciato.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestava il ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Un primo orientamento della giurisprudenza riteneva che “è illegittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro che indichi soltanto la data ed il numero della sentenza civile oggetto di registrazione, senza allegarla e senza fornire la prova che il provvedimento fosse stato notificato o comunicato al contribuente, a nulla rilevando che questi era stato parte del giudizio civile conclusosi con la sentenza oggetto di registrazione. Il mero riferimento nell'avviso al numero e alla data della sentenza, senza nessun'altra precisazione, non è infatti sufficiente a ritenere l'atto richiamato conosciuto o comunque conoscibile dall'interessato, per il solo fatto che egli era stato parte nel relativo processo e una così scarna indicazione dell'atto imporrebbe al suo destinatario un'attività di ricerca del documento medesimo che comprimerebbe il diritto di difesa del contribuente, diritto alla cui tutela è appunto funzionale l'obbligo di allegazione degli atti previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.” (Cass. Civ.
Sez. V, 10.08.2010, n. 18532; Cass. Civ. Sez. VI - 5, Ord., 13.08.2014, n. 17911; Cass. n. Cass. n. 9299/2013; Cass. n. 7493/2014; Cass. Civ. Sez. VI - 5, Ord.
17.06.2015, n. 12468; Cass. Civ. Sez. VI - 5, Ord., 07.12.2017, n. 29402, Cass. civ.
Sez. VI - 5, Ord., 16.11.2018, n. 29491; Cass. Civ. Sez. V, Ord. 01.07.2020, n.
13402).
A tale orientamento se ne contrappone un altro – ribadito anche di recente da
Corte di cassazione con l'ordinanza n. 14582 del 30 maggio 2025 e n. 2311 del 23 gennaio 2024 - per il “in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente” (cfr Cass. nn. 11283/2022, 26340/2021,
30084/2021, 9344/2021 e 239/2021).
Ritiene la Corte di dovere dare seguito a tale secondo orientamento, maggiormente conforme anche al principio di leale collaborazione tra le parti, atteso che il richiamo chiaro all'atto giudiziario che ha visto come parte il ricorrente è ampiamente sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione, tenuto conto che la parte è ampiamente a conoscenza dell'atto richiamato e tassato.
In relazione alla doglianza relativa alla tassazione dell'atto enunciato, per un importo pari ad € 200,00, atteso che l'Ufficio ha applicato l'imposta fissa di € 200,00 per la tassazione del decreto ingiuntivo ed € 200,00 per la tassazione dell'atto enunciato ex art. 22 T.U.R, si osserva quanto segue. L'istituto della enunciazione di atti non registrati è disciplinato dall'articolo 22 del d.P.R. 131/1986. Il primo comma di tale articolo dispone che "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione,
l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate". Il medesimo comma 1 aggiunge che "Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69".
Dal tenore letterale della disposizione emerge che presupposto dell'applicabilità dell'imposta anche alle disposizioni enunciate è l'identità fra le parti dell'atto sottoposto a registrazione ed enunciante e le parti dell'atto non registrato ed enunciato. Invero, questa è l'interpretazione che emerge dall'enunciato di cui sopra, secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12, c. l, disp. prel. cod. civ.). Nella specie, non vi è prova alcuna dell'atto enunciato, atteso che AdE non si è fatta carico di produrre in giudizio il ricorso per decreto ingiuntivo ed il decreto ingiuntivo, cosicchè è impossibile valutare la susssitenza o meno dell'atto enunciato soggetto a tassazione (nemmeno indicato nelle difese di AdE).
Ciò posto ne segue che va dovuta la solo imposta di registro in misura fissa per la tassazione del solo decreto ingiuntivo.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII – così provvede: in parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovuta l'imposta di registro limitatamente all'atto enunciato;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Catania 3 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico dott. Giorgio Marino