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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/12/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
. R.G. 251/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Il Tribunale, nella persona del Giudice o.p. dott. Alessandro Feliziani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 251/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEREZ FRANCESCO Parte_1 C.F._1
AO (C.F. ), con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il C.F._2 difensore avv. PEREZ FRANCESCO AO – parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace – parte resistente CP_1 P.IVA_1
Conclusioni della parte attrice
“IN VIA PRINCIPALE: Accertare l'inadempimento della resistente per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto pronunciare la risoluzione dei contratti di acquisto delle autovetture (ad eccezione di quello relativo alla Mercedes classe A targa DF836ZW, che è stata consegnata), e per l'effetto condannare la resistente alla restituzione della somma di euro 10.410,00= in favore del ricorrente, oltre al risarcimento del danno pari ad euro 1.220,00=, oltre agli interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria.
- IN VIA SUBORDINATA condannare la resistente a titolo di risarcimento danni al pagamento della somma di euro 11.630,00= in favore della resistente, per tutti i fatti esposti in narrativa, oltre agli interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo oltre rivalutazione monetaria.
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese, compensi e onorari, anche relativi alla precedente fase cautelare”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha introdotto il giudizio con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., deducendo di avere acquistato dieci autovetture dalla società (CF E P.I avente sede legale CP_1 P.IVA_1 in Monteroni D'Arbia (SI), via Roma 468, a seguito di una trattativa svolta con il rappresentante legale della stessa, signor , per mezzo di messaggi whatsapp documentati come in Controparte_2 atti.
In particolare, il ricorrente dichiara di avere ordinato alla società resistente le seguenti autovetture usate: A (DF836ZW), (EH581XA), (ER898DP), Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 (CH357ZB), 07 (DH360RB), (CW126WZ), (FR078DX),
[...] CP_7 CP_8 CP_9 (DW341YK), 147 (CZ587GX), (DL744JR) e di CP_10 CP_11 CP_6
pagina 1 di 4 avere corrisposto l'intero prezzo di tutte le autovetture per mezzo di bonifici effettuati nel corso dei mesi di ottobre e novembre del 2024 in favore, sia della sia di , CP_1 Controparte_2 in base alle indicazioni di volta in volta ricevute dal venditore.
Ha quindi depositato documentazione relativa ai bonifici effettuati, indicando per ciascuno di essi le autovetture alle quali i pagamenti si riferivano:
- in data 4/10/2024 in favore di per euro 1.750,00; Controparte_2
- in data 14/10/2024 in favore della per euro 3.400,00; CP_1
- in data 12/11/2024 in favore di per euro 1.700,00; Controparte_2
- in data 5/11/2024 in favore di per euro 2.100,00; Controparte_2
- in data 18/10/2024 in favore di per euro 2.660,00. Controparte_2
Il ricorrente ha altresì documentato che tre autovetture erano già state a lui intestate e segnatamente: la Classe A (DF836ZW); la FI TO (EH581XA) e la 07 (DH360RB); ha CP_3 CP_7 precisato che le altre vetture erano state comunque pagate, in attesa della formalizzazione del passaggio di proprietà al PRA (si veda il doc. 4 allegato al ricorso).
Il ricorrente ha anche prodotto copia della fattura emessa a proprio carico dalla società incaricata del trasporto delle dieci vetture da Siena a Brescia, contenente l'elenco delle vetture di cui sopra, singolarmente identificate.
Il ricorrente ha inoltre documentato che il giorno fissato per la consegna (19 novembre 2024)
[...]
gli aveva inviato tramite whatsapp una foto riproducente la vettura caricata CP_2 CP_3 sulla bisarca, ma che all'arrivo a Brescia l'unica vettura presente sul camion era solo la predetta a fronte delle dieci autovetture ordinate e pagate, mai consegnate. CP_3
Ha dedotto il ricorrente che il resistente gli aveva inviato alcuni messaggi – documentati in atti - tendenti sostanzialmente a guadagnare altro tempo e si rendeva successivamente non più reperibile, mentre il ricorrente, venuto anche a conoscenza che le altre autovetture erano state illegittimamente intestate a soggetti terzi, dopo aver spedito una diffida con raccomandata del 21/11/2024, rimasta senza esito, in data 2/12/2024 aveva presentato formale denuncia-querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.
Il ricorrente lamenta di avere corrisposto a parte resistente l'importo complessivo di euro 11.610,00, avendo ricevuto in consegna la sola Mercedes Classe A, acquistata al prezzo di euro 1.200,00, come da doc. 4 allegato al ricorso, con una conseguente perdita di euro 10.410,00, importo trattenuto indebitamente dalla resistente.
Il ricorrente evidenzia, inoltre, di avere subito un ulteriore danno di euro 1.220,00, per importo corrisposto alla società che egli aveva incaricato per il trasporto delle dieci autovetture, avendone ricevuta soltanto una, come da fattura emessa dalla società verso la ditta Parte_2 individuale intestata al ricorrente.
Aggiunge il ricorrente che la somma di euro 1.220,00 rappresenta un danno per il ricorrente, che deve sommarsi alla somma corrisposta di euro 10.410,00, per un totale complessivo di euro 11.630,00.
Rassegnava pertanto le conclusioni sopra riportate.
La domanda proposta dal signor è fondata e deve essere accolta. Parte_1
I fatti dallo stesso descritti nel ricorso sono risultati provati documentalmente, come da allegati al ricorso introduttivo, descritti in narrativa. pagina 2 di 4 Dall'accertamento positivo dei fatti allegati dal ricorrente consegue, da un lato, che il contratto relativo all'autovettura MERCEDES Classe A (DF836ZW) è stato regolarmente adempiuto, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, in quanto la vettura è stata interamente pagata ed è stata consegnata presso il domicilio del ricorrente.
Al contrario, la società si è resa completamente inadempiente rispetto alle restanti CP_1 nove autovetture: (EH581XA), (ER898DP), (CH357ZB), CP_4 CP_5 CP_6 07 (DH360RB), ( , (FR078DX), 10 CP_7 CP_8 C.F._3 CP_9 CP_7 ( ), (CZ587GX), ( ). C.F._4 CP_12 CP_6 C.F._5
Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha pagato mediante bonifici la complessiva somma di euro 11.600,00 per le dieci autovetture. Detratto l'importo di euro 1.200,00 relativo al prezzo della vettura consegnata ( Classe A), residuano euro 10.400,00, quale importo CP_3 complessivamente incassato dalla società resistente, che si è resa inadempiente rispetto alla controprestazione consistente nella consegna delle restanti nove vetture.
Inoltre, il ricorrente ha dimostrato di avere ricevuto una richiesta di pagamento per euro 1.000,00 oltre IVA, per il trasporto delle dieci vetture presso il proprio domicilio. Il danno relativo a tale attività, posta in essere in buona fede dal ricorrente, dovrà essere ridotto di 1/10, in quanto il trasporto della ha avuto buon esito, essendo rimasto adempiuto il relativo contratto. CP_3
Sulle somme dovute saranno dovuti gli interessi dal giorno della diffida stragiudiziale, mentre non è dovuta la rivalutazione per il maggior danno, non allegato e non provato dal ricorrente
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente, secondo lo scaglione 5.201/26.000 del DM 55/2014, valori medi. Nulla sulle spese di lite relative alla fase cautelare, in quanto già liquidate con ordinanza del 20/12/2024 nel procedimento RG n. 2319/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertato il grave inadempimento della società (C.F. ) rispetto ai CP_1 P.IVA_1 contratti di compravendita relativi alle n. 9 vetture descritte in narrativa, avendo la società incassato le somme concordate a titolo di prezzo senza aver provveduto alla consegna delle vetture al ricorrente;
visti gli artt. 1453 e ss. c.c.; dichiara risolti i n. 9 contratti relativi alla compravendita delle seguenti autovetture: FI TO (EH581XA), SMART (ER898DP), TO AR (CH357ZB), EU 07 (DH360RB),
( , OP (FR078DX), EU 10 (DW341YK), LF RO CP_8 C.F._3 CP_9 147 (CZ587GX), TO AR (DL744JR), per responsabilità imputabile in via esclusiva alla società convenuta.
Per l'effetto:
- condanna la società (C.F. ) al pagamento in favore del ricorrente CP_1 P.IVA_1 della somma di euro 10.400,00 di cui agli importi ricevuti a titolo di prezzo delle n. 9 vetture non consegnate, oltre interessi nella misura legale dalla data della diffida in atti (21/11/2024) fino al saldo;
- condanna altresì la società (C.F. ) al pagamento in favore del CP_1 P.IVA_1 ricorrente della somma di euro 900,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, conseguenti all'inadempimento dei n. 9 contratti di compravendita delle autovetture mai consegnate, quale inutile costo documentato relativo al trasporto delle nove autovetture, oltre interessi nella misura legale dalla data della diffida in atti (21/11/2024), fino al saldo;
pagina 3 di 4 - condanna la società resistente (C.F. ) al pagamento in favore del CP_1 P.IVA_1 ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 5.077,00, oltre spese generali, oltre Cassa Forense e IVA se dovuta, oltre euro 264,00 per contributo unificato e marca da bollo e successive occorrende.
Siena, 24 dicembre 2025 Il Giudice o.p.
dott. Alessandro Feliziani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Il Tribunale, nella persona del Giudice o.p. dott. Alessandro Feliziani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 251/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEREZ FRANCESCO Parte_1 C.F._1
AO (C.F. ), con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il C.F._2 difensore avv. PEREZ FRANCESCO AO – parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace – parte resistente CP_1 P.IVA_1
Conclusioni della parte attrice
“IN VIA PRINCIPALE: Accertare l'inadempimento della resistente per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto pronunciare la risoluzione dei contratti di acquisto delle autovetture (ad eccezione di quello relativo alla Mercedes classe A targa DF836ZW, che è stata consegnata), e per l'effetto condannare la resistente alla restituzione della somma di euro 10.410,00= in favore del ricorrente, oltre al risarcimento del danno pari ad euro 1.220,00=, oltre agli interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria.
- IN VIA SUBORDINATA condannare la resistente a titolo di risarcimento danni al pagamento della somma di euro 11.630,00= in favore della resistente, per tutti i fatti esposti in narrativa, oltre agli interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo oltre rivalutazione monetaria.
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese, compensi e onorari, anche relativi alla precedente fase cautelare”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha introdotto il giudizio con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., deducendo di avere acquistato dieci autovetture dalla società (CF E P.I avente sede legale CP_1 P.IVA_1 in Monteroni D'Arbia (SI), via Roma 468, a seguito di una trattativa svolta con il rappresentante legale della stessa, signor , per mezzo di messaggi whatsapp documentati come in Controparte_2 atti.
In particolare, il ricorrente dichiara di avere ordinato alla società resistente le seguenti autovetture usate: A (DF836ZW), (EH581XA), (ER898DP), Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 (CH357ZB), 07 (DH360RB), (CW126WZ), (FR078DX),
[...] CP_7 CP_8 CP_9 (DW341YK), 147 (CZ587GX), (DL744JR) e di CP_10 CP_11 CP_6
pagina 1 di 4 avere corrisposto l'intero prezzo di tutte le autovetture per mezzo di bonifici effettuati nel corso dei mesi di ottobre e novembre del 2024 in favore, sia della sia di , CP_1 Controparte_2 in base alle indicazioni di volta in volta ricevute dal venditore.
Ha quindi depositato documentazione relativa ai bonifici effettuati, indicando per ciascuno di essi le autovetture alle quali i pagamenti si riferivano:
- in data 4/10/2024 in favore di per euro 1.750,00; Controparte_2
- in data 14/10/2024 in favore della per euro 3.400,00; CP_1
- in data 12/11/2024 in favore di per euro 1.700,00; Controparte_2
- in data 5/11/2024 in favore di per euro 2.100,00; Controparte_2
- in data 18/10/2024 in favore di per euro 2.660,00. Controparte_2
Il ricorrente ha altresì documentato che tre autovetture erano già state a lui intestate e segnatamente: la Classe A (DF836ZW); la FI TO (EH581XA) e la 07 (DH360RB); ha CP_3 CP_7 precisato che le altre vetture erano state comunque pagate, in attesa della formalizzazione del passaggio di proprietà al PRA (si veda il doc. 4 allegato al ricorso).
Il ricorrente ha anche prodotto copia della fattura emessa a proprio carico dalla società incaricata del trasporto delle dieci vetture da Siena a Brescia, contenente l'elenco delle vetture di cui sopra, singolarmente identificate.
Il ricorrente ha inoltre documentato che il giorno fissato per la consegna (19 novembre 2024)
[...]
gli aveva inviato tramite whatsapp una foto riproducente la vettura caricata CP_2 CP_3 sulla bisarca, ma che all'arrivo a Brescia l'unica vettura presente sul camion era solo la predetta a fronte delle dieci autovetture ordinate e pagate, mai consegnate. CP_3
Ha dedotto il ricorrente che il resistente gli aveva inviato alcuni messaggi – documentati in atti - tendenti sostanzialmente a guadagnare altro tempo e si rendeva successivamente non più reperibile, mentre il ricorrente, venuto anche a conoscenza che le altre autovetture erano state illegittimamente intestate a soggetti terzi, dopo aver spedito una diffida con raccomandata del 21/11/2024, rimasta senza esito, in data 2/12/2024 aveva presentato formale denuncia-querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.
Il ricorrente lamenta di avere corrisposto a parte resistente l'importo complessivo di euro 11.610,00, avendo ricevuto in consegna la sola Mercedes Classe A, acquistata al prezzo di euro 1.200,00, come da doc. 4 allegato al ricorso, con una conseguente perdita di euro 10.410,00, importo trattenuto indebitamente dalla resistente.
Il ricorrente evidenzia, inoltre, di avere subito un ulteriore danno di euro 1.220,00, per importo corrisposto alla società che egli aveva incaricato per il trasporto delle dieci autovetture, avendone ricevuta soltanto una, come da fattura emessa dalla società verso la ditta Parte_2 individuale intestata al ricorrente.
Aggiunge il ricorrente che la somma di euro 1.220,00 rappresenta un danno per il ricorrente, che deve sommarsi alla somma corrisposta di euro 10.410,00, per un totale complessivo di euro 11.630,00.
Rassegnava pertanto le conclusioni sopra riportate.
La domanda proposta dal signor è fondata e deve essere accolta. Parte_1
I fatti dallo stesso descritti nel ricorso sono risultati provati documentalmente, come da allegati al ricorso introduttivo, descritti in narrativa. pagina 2 di 4 Dall'accertamento positivo dei fatti allegati dal ricorrente consegue, da un lato, che il contratto relativo all'autovettura MERCEDES Classe A (DF836ZW) è stato regolarmente adempiuto, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, in quanto la vettura è stata interamente pagata ed è stata consegnata presso il domicilio del ricorrente.
Al contrario, la società si è resa completamente inadempiente rispetto alle restanti CP_1 nove autovetture: (EH581XA), (ER898DP), (CH357ZB), CP_4 CP_5 CP_6 07 (DH360RB), ( , (FR078DX), 10 CP_7 CP_8 C.F._3 CP_9 CP_7 ( ), (CZ587GX), ( ). C.F._4 CP_12 CP_6 C.F._5
Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha pagato mediante bonifici la complessiva somma di euro 11.600,00 per le dieci autovetture. Detratto l'importo di euro 1.200,00 relativo al prezzo della vettura consegnata ( Classe A), residuano euro 10.400,00, quale importo CP_3 complessivamente incassato dalla società resistente, che si è resa inadempiente rispetto alla controprestazione consistente nella consegna delle restanti nove vetture.
Inoltre, il ricorrente ha dimostrato di avere ricevuto una richiesta di pagamento per euro 1.000,00 oltre IVA, per il trasporto delle dieci vetture presso il proprio domicilio. Il danno relativo a tale attività, posta in essere in buona fede dal ricorrente, dovrà essere ridotto di 1/10, in quanto il trasporto della ha avuto buon esito, essendo rimasto adempiuto il relativo contratto. CP_3
Sulle somme dovute saranno dovuti gli interessi dal giorno della diffida stragiudiziale, mentre non è dovuta la rivalutazione per il maggior danno, non allegato e non provato dal ricorrente
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente, secondo lo scaglione 5.201/26.000 del DM 55/2014, valori medi. Nulla sulle spese di lite relative alla fase cautelare, in quanto già liquidate con ordinanza del 20/12/2024 nel procedimento RG n. 2319/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertato il grave inadempimento della società (C.F. ) rispetto ai CP_1 P.IVA_1 contratti di compravendita relativi alle n. 9 vetture descritte in narrativa, avendo la società incassato le somme concordate a titolo di prezzo senza aver provveduto alla consegna delle vetture al ricorrente;
visti gli artt. 1453 e ss. c.c.; dichiara risolti i n. 9 contratti relativi alla compravendita delle seguenti autovetture: FI TO (EH581XA), SMART (ER898DP), TO AR (CH357ZB), EU 07 (DH360RB),
( , OP (FR078DX), EU 10 (DW341YK), LF RO CP_8 C.F._3 CP_9 147 (CZ587GX), TO AR (DL744JR), per responsabilità imputabile in via esclusiva alla società convenuta.
Per l'effetto:
- condanna la società (C.F. ) al pagamento in favore del ricorrente CP_1 P.IVA_1 della somma di euro 10.400,00 di cui agli importi ricevuti a titolo di prezzo delle n. 9 vetture non consegnate, oltre interessi nella misura legale dalla data della diffida in atti (21/11/2024) fino al saldo;
- condanna altresì la società (C.F. ) al pagamento in favore del CP_1 P.IVA_1 ricorrente della somma di euro 900,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, conseguenti all'inadempimento dei n. 9 contratti di compravendita delle autovetture mai consegnate, quale inutile costo documentato relativo al trasporto delle nove autovetture, oltre interessi nella misura legale dalla data della diffida in atti (21/11/2024), fino al saldo;
pagina 3 di 4 - condanna la società resistente (C.F. ) al pagamento in favore del CP_1 P.IVA_1 ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 5.077,00, oltre spese generali, oltre Cassa Forense e IVA se dovuta, oltre euro 264,00 per contributo unificato e marca da bollo e successive occorrende.
Siena, 24 dicembre 2025 Il Giudice o.p.
dott. Alessandro Feliziani
pagina 4 di 4