Articolo 6 della Legge 3 agosto 1998, n. 302
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 settembre 1998
Art. 6. Ricorso al giudice dell'esecuzione nel corso delle
operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati 1. Dopo l' articolo 534-bis del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 534-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficolta' il notaio delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del notaio con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617".
Entrata in vigore il 8 settembre 1998
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