Art. 6. Ricorso al giudice dell'esecuzione nel corso delle
operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati 1. Dopo l' articolo 534-bis del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 534-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficolta' il notaio delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del notaio con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617".
operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati 1. Dopo l' articolo 534-bis del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 534-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficolta' il notaio delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del notaio con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617".