Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02447/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2447 del 2025, proposto da Veruska Linguaglossa, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Zangara e Martina Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 1061/2024, emessa in data 22/02/2024 e pubblicata in pari data, notificata in data 07/03/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. EM MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 6 novembre 2025 e depositato il successivo 20 novembre 2025, la prof.ssa Veruska Linguaglossa ha adito questo Tribunale per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1061/2024, emessa e pubblicata in data 22 febbraio 2024.
Con detta pronuncia, il Giudice del Lavoro ha riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della predetta carta per un valore complessivo di € 2.000,00, oltre accessori di legge, nonché al pagamento dei 2/3 delle spese processuali, liquidate in € 686,66 oltre accessori.
La ricorrente ha esposto che, nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva e dell'atto di precetto, e malgrado il decorso del termine di 120 giorni, l'Amministrazione non aveva prestato ottemperanza al giudicato, formatosi in data 16 luglio 2025; ha chiesto, pertanto, che venisse ordinato al Ministero resistente di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza, con la nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un Commissario ad acta, e con vittoria delle spese del giudizio di ottemperanza.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
In data 9 gennaio 2026, la difesa della ricorrente ha depositato un’istanza con la quale ha dichiarato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione resistente ha dato spontanea esecuzione alla sentenza, provvedendo nel mese di dicembre 2025 al versamento delle somme dovute; per l'effetto, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Collegio prende atto della dichiarazione della parte ricorrente dell’avvenuto pagamento e dichiara cessata la materia del contendere; tuttavia la richiesta di condanna alle spese dell’Amministrazione centrale non può essere accolta poiché la parte ricorrente non ha prodotto il titolo esecutivo, la prova del passaggio in giudicato e la notifica all'amministrazione debitrice, condizioni di ammissibilità del ricorso.
In conclusione, la parte ricorrente risulterebbe soccombente e poiché il Ministero non risulta costituito, nessuna statuizione può essere data sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Nessuna statuizione sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL LI, Presidente
EM MI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM MI | EL LI |
IL SEGRETARIO