TAR Catania, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 213
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Sentenza 23 gennaio 2026

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    Richiesta di ottemperanza

    Il Collegio prende atto della dichiarazione della parte ricorrente dell’avvenuto pagamento e dichiara cessata la materia del contendere. Tuttavia, la richiesta di condanna alle spese dell’Amministrazione centrale non può essere accolta poiché la parte ricorrente non ha prodotto il titolo esecutivo, la prova del passaggio in giudicato e la notifica all'amministrazione debitrice, condizioni di ammissibilità del ricorso. In conclusione, la parte ricorrente risulterebbe soccombente e poiché il Ministero non risulta costituito, nessuna statuizione può essere data sulle spese del presente giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 213
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 213
    Data del deposito : 23 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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