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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 634/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2402/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 606/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230010084111000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1967/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Resistente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Catania, impugnava la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata in data 20/04/2023, portante la somma complessiva di € 700.000,00
a titolo di credito IVA non riconosciuto per l'anno 2018, chiedendone la sospensione dell'efficacia in via cautelare.
A fondamento del ricorso e dell'istanza di sospensione eccepiva il difetto di motivazione dell'atto, non essendo state rese esplicite le ragioni per le quali a fronte di un originario credito IVA di € 700.178,00 sia stato riconosciuto esclusivamente il credito di € 178,00.
Precisava, inoltre, che in un primo momento aveva richiesto il rimborso di tale credito ed in un secondo momento, con dichiarazione integrativa, portava il credito in compensazione con conseguente revoca della richiesta di rimborso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, evidenziava, che la contribuente aveva chiesto il rimborso del credito già nell'anno 2015 e non aveva dato riscontro alla richiesta di documentazione avanzata dall'Agenzia delle Entrate. Illegittima era, pertanto, la compensazione del credito in quanto trattavasi di operazione effettuabile solo dopo espresso provvedimento di diniego della richiesta di rimborso da parte dell'Ufficio e contestuale autorizzazione al riporto in detrazione/compensazione negli anni successivi.
Con ordinanza del 06.10.2023 la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato per la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, quest'ultimo rilevato nell'entità della pretesa, in relazione al servizio pubblico reso dal contribuente.
La difesa del ricorrente provvedeva a depositare una memoria illustrativa con la quale replicava alle controdeduzioni della resistente, ribadendo le proprie ragioni ed insistendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 22 dicembre 2023 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e che, pertanto, debba essere accolto.
La cartella impugnata è stata emessa con le modalità previste dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972; la procedura automatizzata, in questo caso, ha rettificato i dati contenuti della dichiarazione della contribuente, recuperando il credito IVA pari ad € 700.000,00, portato illegittimamente in compensazione.
A fondamento del ricorso si deduce il difetto di motivazione. In particolare, la contribuente precisa che – in riscontro all'avviso di liquidazione prodromico alla cartella di pagamento, con cui si comunicava l'irregolarità della dichiarazione IVA 2019 riferita all'anno 2018, rettificando il credito IVA portato a nuovo in dichiarazione per l'importo complessivo di € 700.178,00, riconoscendo solo un credito di imposta di € 178,00 e chiedendo il rimborso di € 700.000,00 oltre sanzioni ed interessi - erano state illustrate all'Agenzia delle Entrate, con nota trasmessa a mezzo pec, le ragioni del proprio operato, ritenuto conforme al dettato normativo. La contribuente, infatti, aveva chiarito che il credito IVA esposto nella dichiarazione 2019 scaturiva dalla dichiarazione integrativa riferita all'anno 2016, allorquando, revocando la precedente richiesta di rimborso credito IVA per € 700.000,00, si determinava ad utilizzare il credito in compensazione negli anni successivi al 2018. A seguito di tale chiarimento l'Agenzia delle Entrate notificava la cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, senza dare riscontro alle ragioni della contribuente.
E' noto a questo giudicante che in tema di motivazione della cartella di pagamento, l'atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre l'atto con cui si proceda, in sede di controllo cartolare ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa.
In astratto, pertanto, la cartella ex art 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 non necessitava di una motivazione articolata.
Nella fattispecie in esame, peraltro, la contribuente, a fronte dell'avviso di liquidazione prodromico alla cartella, aveva compiutamente esposto le ragioni del proprio operato, ritenuto conforme al dettato normativo.
Le giustificazioni addotte dalla contribuente imponevano, quindi, una specificazione dei motivi per i quali le stesse erano state disattese nella cartella di pagamento. Specificazione che nel caso in esame è mancata a danno della stessa contribuente.
L'agenzia delle entrate, infatti, solo nel presente giudizio ha assunto che l'operato della contribuente non fosse aderente al dettato normativo non potendosi procedere alla compensazione del credito mediante dichiarazione integrativa nelle more di una richiesta di rimborso già avanzata nel 2015 e per la quale non era stato emesso un provvedimento di diniego con contestuale autorizzazione al riporto in detrazione/ compensazione negli anni successivi.
Tale motivazione – non espressa nella cartella di pagamento - alla luce delle emergenze in atti è fuorviante e comunque inidonea a fondare la pretesa in oggetto.
La contribuente ha, infatti, documentato che l'istanza di rimborso avanzata nell'anno 2015, cui si riferisce l'agenzia delle entrate nel proprio atto di costituzione, riguardava un credito IVA diverso rispetto a quello maturato nell'anno 2016 per il quale era stata avanzata analoga istanza di rimborso, successivamente revocata con la dichiarazione integrativa resa sempre nell'anno 2016.
È, quindi, evidente che alla base della cartella di pagamento ci sia la valutazione di un credito IVA diverso rispetto a quello portato in compensazione dalla contribuente con la dichiarazione integrativa del 2016.
A fronte di tali univoche ed incontrovertibili risultanze, la pretesa dell'agenzia delle entrate è palesemente infondata.
Deve, quindi, concludersi per l'annullamento della cartella di pagamento sia per difetto di motivazione che per infondatezza della pretesa, avendo la contribuente legittimamente portato in compensazione il credito
IVA maturato nell'anno 2016 pari a complessive € 700.178,00.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo e distratte a favore del difensore antistatario.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 16 Maggio 2024 deducendo i seguenti motivi. Violazione dell'art. 36 del D.Lgs, 546/92 per errata interpretazione delle circostanze di fatto e di diritto, insufficiente motivazione/motivazione apparente;
Violazione dell'art. 112 cpc;
Violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/92 e 92 CPC.
Sull'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato, quest'Ufficio contesta la pretestuosità della contestazione da parte dell'odierna parte appellata e rileva la contraddittorietà e l'erroneità della motivazione della sentenza sul punto. I primi Giudici dopo aver sostenuto che la cartella ex art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972 non necessitava di una motivazione articolata, rilevano impropriamente e senza alcun riferimento ad alcuna fonte normativa, a fronte dell'avviso di liquidazione (in realtà trattasi di comunicazione d'irregolarità ex art. 36bis DPR 600/73 e 54bis DPR 633/72) ed a seguito delle osservazioni della parte, un'insufficienza della motivazione della cartella, quasi a voler dire che l''Ufficio era tenuto, all'atto dell'iscrizione a ruolo, a rispondere alle osservazioni della parte. In realtà alcuna norma prevede l'obbligo che nella motivazione della cartella l'Ufficio riporti le motivazioni per cui i chiarimenti forniti dalla contribuente non sono stati ritenuti idonei a ritenere errata la rettifica operata dall'Ufficio ex art. 54 bis del DPR 633/72. E' evidente quindi che l'Ufficio ha ritenuto i chiarimenti forniti dalla parte irrilevanti sul merito dell'iscrizione a ruolo. La motivazione della sentenza risulta e meramente apparente e comunque insufficiente con riferimento ai motivi del recupero, laddove i primi Giudici motivano l'accoglimento del ricorso sostanzialmente solo su quanto sostenuto dalla contribuente in ordine al fatto che il recupero riguardava il credito IVA 2016. Tuttavia la rettifica operata dall'Ufficio, come rilevabile dalla cartella impugnata, è stata effettuata sulla dichiarazione IVA dell'anno d'imposta 2018 e con essa veniva rettificato il rigo VL 11 della stessa dichiarazione, che riporta i crediti IVA anni precedenti. Nella cartella non si fa riferimento all'anno di formazione del credito IVA recuperato. In ordine poi alla valutazione della correttezza dell'operato dell'Ufficio e della rettifica operata sulla dichiarazione
IVA A.I. 2018, a poco rileva se il credito IVA recuperato era quello formatasi nell'anno 2015 o nell'anno 2016, anche perché sia per il credito formatasi nell'anno 2015 che per quello formatasi nell'anno 2016., la parte aveva richiesto, in prima battuta, con la prima dichiarazione presentata per tali annualità il rimborso del credito IVA. Inoltre sia con riferimento alla richiesta di rimborso del credito IVA anno 2015 che con riferimento alla richiesta di rimborso per l'anno d'imposta 2016, l'Ufficio aveva provveduto prontamente ad istruire le richieste di rimborso, richiedendo, all'Resistente_1 la produzione della documentazione contabile e fiscale necessaria ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla regolarità formale e sostanziale della richiesta di rimborso e quindi sulla spettanza del rimborso. Sulla scorta di quanto sopra l'Ufficio ha eccepito che una volta richiesto il rimborso del credito IVA ed avviata la lavorazione della pratica, il contribuente può riportare il credito non rimborsato solo dopo espresso provvedimento di diniego dell'Ufficio e contestuale autorizzazione al riporto in detrazione/compensazione negli anni successivi. Orbene su questa specifica contestazione dell'Ufficio i
Giudici del primo grado non hanno fornito alcuna motivazione sul perchè non è stata ritenuta idonea a supportare la rettifica operata né peraltro, i primi Giudici, hanno motivato in ordine alla correttezza dell'operato della parte. I primi Giudici, in buona sostanza, non si sono compiutamente espressi né su quanto sostenuto dall'Ufficio né su quanto sostenuto dalla parte,. E' quindi evidente il difetto di motivazione della sentenza, avendo i Decidenti fondando la loro decisione su una circostanza irrilevante e cioè se il credito IVA alla base della rettifica operata dall'Ufficio fosse quello dell'anno 2015 o dell'anno 2016. Né peraltro si sono chiesti come mai la parte non ha dato seguito alla richiesta, da parte dell'Ufficio, della documentazione per l'istruttoria della domanda di rimborso, di contro presentando una dichiarazione integrativa ultrannuale per l'anno 20016, rettificando la richiesta di rimborso, Tutto ciò evidentemente al fine di sottrarsi ai controlli che l'Ufficio stava avviando in sede di istruttoria della richiesta di rimborso. E' poi il caso di evidenziare che il credito di 700.000,00 euro è stato utilizzato, parzialmente, in compensazione già nell'esercizio 2019. L'Ente, avendo proceduto ad effettuare acquisti in regime di reverse charge, ex art. 17 bis DPR 633/72, ed in regime di split payment, ex art. 17 ter DPR 633/72, avrebbe dovuto procedere al versamento dell'IVA relativa ai predetti acquisti.
Con l'utilizzo del credito, la parte appellata ha compensato l'imposta da versare per complessivi euro
505.546,00 (quadro VJ mod. 2 e quadro VJ mod. 3 della dichiarazione annuale IVA anno 2019).
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 606/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 12 e depositata il 22
Gennaio 2024. Si costituisce nel giudizio di appello Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Appello dell' Agenzia delle Entrate oggi in discussione è da considerarsi inammissibile perché tardivo, essendo stato notificato oltre i 60 giorni dalla notifica della Sentenza di primo grado, oggi appellata, da parte del difensore abilitato. Infatti, la Sentenza di primo grado è stata notificata all'Agenzia delle Entrate in data
23/01/2024 alle ore 20:21:08 ed assunta al protocollo in data 26.01.2024 al n. 169330. Ciò in quanto è stato chiesto la diffida e l'esecuzione della Sentenza, oltre per far decorrere il periodo breve, anche per effettuare lo sgravio della iscrizione a ruolo con la massima urgenza. A dimostrazione di ciò si rileva che tale notifica
è stata regolarmente recepita dall' Agenzia delle Entrate che, in data 31/01/2024, ha effettuato lo sgravio della iscrizione a ruolo dove risulta che è stato effettuato sulla base della Sentenza depositata in data
22/01/2024. L'Agenzia Entrate Riscossione, con propria comunicazione allo scrivente difensore del
18/06/2024, conferma tale provvedimento di sgravio del 31.01.2024 sulla base della Sentenza notificata in data 23/01/2024. I nuovi motivi non sono ammessi in sede di appello e quindi da ritenersi inammissibile.
L'Ufficio in sede di appello cambia l'anno della dichiarazione contestata e basa la propria rettifica sul credito
IVA 2016, rinunciando a rettificare il credito di cui alla dichiarazione IVA 2015, motivo sostanzialmente diverso da quello contestato in primo grado. Tra l'altro in primo grado venne contestato al contribuente una manchevolezza nella mancata presentazione della dichiarazione integrativa IVA 2015, mentre oggi l'Ufficio cambia il tiro, visto che è stato accertato ed acclarato anche dai primi giudici, che la dichiarazione integrativa a favore IVA 2016, ultrannuale ed entro i cinque anni, è stata regolarmente presentata e quindi tale adempimento esce dalla contestazione iniziale.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
In data 06 Ottobre 2025 parte appellate deposita memorie aggiuntive.
All'udienza del 31 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene che va accolta l'eccepita inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto.
L'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello, sollevata dall'Res._1, è fondata. Dalla documentazione in atti (PEC di notifica, file postacert. eml, attestazioni di accettazione e consegna, nonché protocollazione interna dell'Agenzia delle Entrate) emerge con chiarezza che la sentenza di primo grado n.606/12/2024: è stata notificata dall'Res._1 all'Agenzia delle Entrate in data 23.01.2024, a mezzo PEC, con allegazione integrale del provvedimento e diffida al pagamento delle spese di lite;
la detta PEC risulta pervenuta e protocollata dall'Ufficio in data 24.01.2024 (n. prot.15170); l'atto di appello dell'Agenzia delle
Entrate: è stato notificato al difensore dell'Res._1 in data 24.04.2024, e dunque oltre il sessantesimo giorno dalla data di perfezionamento della notifica della sentenza di primo grado nei confronti dell'Ufficio. La notificazione della sentenza a mezzo PEC, complete della allegazione del testo integrale della decisione, è atto idoneo a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione, sia per il notificante che per il destinatario, anche quando sia effettuata nell'ambito – o congiuntamente – ad una diffida al pagamento delle spese di giudizio, purché risulti inequivoco: l'intento notificatorio;
l'effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento da parte del destinatario. Nel caso in esame, tali requisiti risultano pienamente integrati.
Va, inoltre, rilevato che: l'Agenzia delle Entrate, a seguito della ricezione della sentenza, ha dato attuazione al decisum con lo sgravio del ruolo in data 31.01.2024, come documentato dall'estratto rilasciato dall'Agente della riscossione, il quale a sua volta ha confermato, in comunicazione del 18.06.2024, che lo sgravio era stato disposto in forza della sentenza notificata in data 23.01.2024; tali comportamenti processuali e sostanziali confermano che l'Ufficio ha avuto piena e tempestiva conoscenza della sentenza, e che la notificazione del 23.01.2024 era pienamente idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Alla luce del quadro normativo (art.51 D. Lgs. n.546/1992) e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cassazione Ordinanza n. 5155/2025), che riconosce il decorso del termine breve a seguito di notifica via PEC della sentenza con allegazione integrale del provvedimento, anche se effettuata ai fini della richiesta di pagamento delle spese di lite, deve concludersi che: il termine breve per la proposizione dell'appello decorreva dal 23.01.2024 (data di perfezionamento della notifica per il notificante) ovvero, per l'Ufficio destinatario, dalla data di ricezione/consegna PEC;
l'appello, proposto soltanto in data 24.04.2024, è stato proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. L'Res._1 ha ulteriormente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.57 D. Lgs. n.546/1992, deducendo che l'Agenzia delle Entrate, in secondo grado, avrebbe: mutato la causa petendi, spostando la pretesa dal recupero di un credito IVA 2015 (come prospettato in primo grado) al recupero di un credito IVA
2016, e qualificando l'elemento temporale (“anno 2015” o “anno 2016”) come indifferente ai fini della legittimità della ripresa;
introdotto nuovi argomenti e presupposti fattuali non dedotti nel giudizio di prime cure, in violazione del divieto di nova nel processo tributario di appello. Tale eccezione risulta sorretta da coerente ricostruzione documentale e da principi consolidati in tema di delimitazione dell'oggetto del contendere nel processo tributario;
tuttavia, la relativa disamina può ritenersi assorbita dall'accoglimento della più radicale eccezione di tardività dell'appello, che conduce già di per sé alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Pur essendo l'appello inammissibile e fermo restando che tale declaratoria esaurisce la cognizione del giudice di secondo grado, appare comunque opportuno, ad abundantiam, evidenziare che la sentenza di primo grado resiste alle censure mosse dall'Ufficio, sia in punto di motivazione degli atti impositivi, sia in punto di corretta utilizzazione del credito IVA 2016. Sulla motivazione dell'avviso ex art.54- bis e della cartella, dalla documentazione prodotta emerge che: la comunicazione di irregolarità (avviso bonario ex artt.36-bis d. P. R. n.600/1973 e 54-bis d. P. R. n.633/1972) non indicava compiutamente: l'anno di formazione del credito IVA oggetto di recupero;
il rigo esatto della dichiarazione coinvolto nella rettifica;
le specifiche ragioni giuridiche e fattuali della ripresa, limitandosi ad una mera indicazione numerica di un minor credito riconosciuto;
soltanto in sede contenziosa l'Agenzia ha: prima ricondotto la pretesa al credito
IVA 2015 (invocando supposte carenze documentali in sede di richiesta di rimborso); poi, in appello, ammesso il riferimento al credito IVA 2016, prospettando l'irrilevanza della distinzione tra i due esercizi. Ne consegue che il contribuente: non era stato posto in grado, in sede amministrativa, di conoscere con sufficiente determinatezza: se la ripresa riguardasse il credito IVA 2015 oppure quello 2016; se i presupposti contestati fossero formali (mancanza di documenti) o sostanziali (insussistenza del diritto al credito, o illegittimità della scelta di utilizzo); ha potuto comprendere le effettive ragioni della pretesa solo attraverso la lettura delle difese dell'Ufficio in giudizio, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione, che nel caso di intervento su elementi sostanziali della dichiarazione – e non di meri errori materiali o di calcolo – richiede un'esposizione chiara del percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, non essendo sufficiente un mero richiamo alla dichiarazione o ad una comunicazione standard di irregolarità. Tali profili confermano la correttezza della statuizione di primo grado nel ritenere viziati per difetto di motivazione l'avviso prodromico e la cartella conseguente. Sulla spettanza del credito IVA 2016 e sulla procedura di modifica della scelta (da rimborso a compensazione), la ricostruzione documentale operata dal primo giudice – e ripresa dall'Res._1 in questo grado – evidenzia che: il credito IVA 2016: scaturisce dai registri IVA acquisti e vendite 2016 (per attività istituzionale, mensa e alloggi), prodotti in giudizio;
è stato oggetto di dichiarazione integrativa “a favore” IVA 2016 presentata in data 11.07.2018, entro il termine quinquennale previsto;
è stato qualificato in detta integrativa come credito da non più richiedere a rimborso, bensì da riportare in detrazione/ compensazione;
la dichiarazione IVA 2018: recepisce il credito IVA 2016 come credito da riportare a nuovo, con espressa indicazione dell'anno di origine nel quadro VN e corretta esposizione dell'importo nel rigo
VL11; è stata compilata in conformità alle istruzioni ministeriali per il modello IVA e alla disciplina di cui all'art.8, comma 6-bis e 6-quater, d. P. R. n.322/1998; il credito così emergente: è stato utilizzato in compensazione solo a decorrere dall'anno d'imposta 2019, ossia dal periodo successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa, secondo l'indicazione fornita dalla stessa Amministrazione finanziaria nella risposta a interpello n.231/2020 e nella prassi richiamata;
è stato oggetto di successiva verifica specifica da parte dell'Ufficio (richiesta documentale del 17.07.2024 e produzione integrale da parte dell'Res._1 in data 30.08.2024), senza che alla data odierna risulti emessa alcuna rettifica di accertamento. In tale contesto, le doglianze dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla pretesa necessità di un previo provvedimento di diniego di rimborso con contestuale autorizzazione al riporto, appaiono: non pertinenti rispetto alla fattispecie concreta, nella quale non è in discussione un diniego per carenza dei presupposti ex art.30 d. P. R. n.633/1972, bensì l'esercizio, da parte del contribuente, dell'ordinaria facoltà di modificare la scelta di utilizzo del credito mediante dichiarazione integrativa, nei termini e modi previsti dalla legge e dalla prassi amministrativa;
smentite, peraltro, dalla stessa condotta successiva dell'Ufficio, che ha avviato un controllo mirato sulla dichiarazione integrativa 2016, senza modulare alcun atto impositivo conseguente alla produzione della documentazione. Questi rilievi confermano – a livello meramente argomentativo e non decisorio, data l'inammissibilità dell'appello – la tenuta logico-giuridica della decisione di primo grado anche nel merito.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello è effettivamente inammissibile perchè tardivamente notificato.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 31 Ottobre 2025. IL
GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2402/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 606/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230010084111000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1967/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Resistente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Catania, impugnava la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata in data 20/04/2023, portante la somma complessiva di € 700.000,00
a titolo di credito IVA non riconosciuto per l'anno 2018, chiedendone la sospensione dell'efficacia in via cautelare.
A fondamento del ricorso e dell'istanza di sospensione eccepiva il difetto di motivazione dell'atto, non essendo state rese esplicite le ragioni per le quali a fronte di un originario credito IVA di € 700.178,00 sia stato riconosciuto esclusivamente il credito di € 178,00.
Precisava, inoltre, che in un primo momento aveva richiesto il rimborso di tale credito ed in un secondo momento, con dichiarazione integrativa, portava il credito in compensazione con conseguente revoca della richiesta di rimborso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, evidenziava, che la contribuente aveva chiesto il rimborso del credito già nell'anno 2015 e non aveva dato riscontro alla richiesta di documentazione avanzata dall'Agenzia delle Entrate. Illegittima era, pertanto, la compensazione del credito in quanto trattavasi di operazione effettuabile solo dopo espresso provvedimento di diniego della richiesta di rimborso da parte dell'Ufficio e contestuale autorizzazione al riporto in detrazione/compensazione negli anni successivi.
Con ordinanza del 06.10.2023 la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato per la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, quest'ultimo rilevato nell'entità della pretesa, in relazione al servizio pubblico reso dal contribuente.
La difesa del ricorrente provvedeva a depositare una memoria illustrativa con la quale replicava alle controdeduzioni della resistente, ribadendo le proprie ragioni ed insistendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 22 dicembre 2023 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e che, pertanto, debba essere accolto.
La cartella impugnata è stata emessa con le modalità previste dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972; la procedura automatizzata, in questo caso, ha rettificato i dati contenuti della dichiarazione della contribuente, recuperando il credito IVA pari ad € 700.000,00, portato illegittimamente in compensazione.
A fondamento del ricorso si deduce il difetto di motivazione. In particolare, la contribuente precisa che – in riscontro all'avviso di liquidazione prodromico alla cartella di pagamento, con cui si comunicava l'irregolarità della dichiarazione IVA 2019 riferita all'anno 2018, rettificando il credito IVA portato a nuovo in dichiarazione per l'importo complessivo di € 700.178,00, riconoscendo solo un credito di imposta di € 178,00 e chiedendo il rimborso di € 700.000,00 oltre sanzioni ed interessi - erano state illustrate all'Agenzia delle Entrate, con nota trasmessa a mezzo pec, le ragioni del proprio operato, ritenuto conforme al dettato normativo. La contribuente, infatti, aveva chiarito che il credito IVA esposto nella dichiarazione 2019 scaturiva dalla dichiarazione integrativa riferita all'anno 2016, allorquando, revocando la precedente richiesta di rimborso credito IVA per € 700.000,00, si determinava ad utilizzare il credito in compensazione negli anni successivi al 2018. A seguito di tale chiarimento l'Agenzia delle Entrate notificava la cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, senza dare riscontro alle ragioni della contribuente.
E' noto a questo giudicante che in tema di motivazione della cartella di pagamento, l'atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre l'atto con cui si proceda, in sede di controllo cartolare ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa.
In astratto, pertanto, la cartella ex art 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 non necessitava di una motivazione articolata.
Nella fattispecie in esame, peraltro, la contribuente, a fronte dell'avviso di liquidazione prodromico alla cartella, aveva compiutamente esposto le ragioni del proprio operato, ritenuto conforme al dettato normativo.
Le giustificazioni addotte dalla contribuente imponevano, quindi, una specificazione dei motivi per i quali le stesse erano state disattese nella cartella di pagamento. Specificazione che nel caso in esame è mancata a danno della stessa contribuente.
L'agenzia delle entrate, infatti, solo nel presente giudizio ha assunto che l'operato della contribuente non fosse aderente al dettato normativo non potendosi procedere alla compensazione del credito mediante dichiarazione integrativa nelle more di una richiesta di rimborso già avanzata nel 2015 e per la quale non era stato emesso un provvedimento di diniego con contestuale autorizzazione al riporto in detrazione/ compensazione negli anni successivi.
Tale motivazione – non espressa nella cartella di pagamento - alla luce delle emergenze in atti è fuorviante e comunque inidonea a fondare la pretesa in oggetto.
La contribuente ha, infatti, documentato che l'istanza di rimborso avanzata nell'anno 2015, cui si riferisce l'agenzia delle entrate nel proprio atto di costituzione, riguardava un credito IVA diverso rispetto a quello maturato nell'anno 2016 per il quale era stata avanzata analoga istanza di rimborso, successivamente revocata con la dichiarazione integrativa resa sempre nell'anno 2016.
È, quindi, evidente che alla base della cartella di pagamento ci sia la valutazione di un credito IVA diverso rispetto a quello portato in compensazione dalla contribuente con la dichiarazione integrativa del 2016.
A fronte di tali univoche ed incontrovertibili risultanze, la pretesa dell'agenzia delle entrate è palesemente infondata.
Deve, quindi, concludersi per l'annullamento della cartella di pagamento sia per difetto di motivazione che per infondatezza della pretesa, avendo la contribuente legittimamente portato in compensazione il credito
IVA maturato nell'anno 2016 pari a complessive € 700.178,00.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo e distratte a favore del difensore antistatario.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 16 Maggio 2024 deducendo i seguenti motivi. Violazione dell'art. 36 del D.Lgs, 546/92 per errata interpretazione delle circostanze di fatto e di diritto, insufficiente motivazione/motivazione apparente;
Violazione dell'art. 112 cpc;
Violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/92 e 92 CPC.
Sull'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato, quest'Ufficio contesta la pretestuosità della contestazione da parte dell'odierna parte appellata e rileva la contraddittorietà e l'erroneità della motivazione della sentenza sul punto. I primi Giudici dopo aver sostenuto che la cartella ex art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972 non necessitava di una motivazione articolata, rilevano impropriamente e senza alcun riferimento ad alcuna fonte normativa, a fronte dell'avviso di liquidazione (in realtà trattasi di comunicazione d'irregolarità ex art. 36bis DPR 600/73 e 54bis DPR 633/72) ed a seguito delle osservazioni della parte, un'insufficienza della motivazione della cartella, quasi a voler dire che l''Ufficio era tenuto, all'atto dell'iscrizione a ruolo, a rispondere alle osservazioni della parte. In realtà alcuna norma prevede l'obbligo che nella motivazione della cartella l'Ufficio riporti le motivazioni per cui i chiarimenti forniti dalla contribuente non sono stati ritenuti idonei a ritenere errata la rettifica operata dall'Ufficio ex art. 54 bis del DPR 633/72. E' evidente quindi che l'Ufficio ha ritenuto i chiarimenti forniti dalla parte irrilevanti sul merito dell'iscrizione a ruolo. La motivazione della sentenza risulta e meramente apparente e comunque insufficiente con riferimento ai motivi del recupero, laddove i primi Giudici motivano l'accoglimento del ricorso sostanzialmente solo su quanto sostenuto dalla contribuente in ordine al fatto che il recupero riguardava il credito IVA 2016. Tuttavia la rettifica operata dall'Ufficio, come rilevabile dalla cartella impugnata, è stata effettuata sulla dichiarazione IVA dell'anno d'imposta 2018 e con essa veniva rettificato il rigo VL 11 della stessa dichiarazione, che riporta i crediti IVA anni precedenti. Nella cartella non si fa riferimento all'anno di formazione del credito IVA recuperato. In ordine poi alla valutazione della correttezza dell'operato dell'Ufficio e della rettifica operata sulla dichiarazione
IVA A.I. 2018, a poco rileva se il credito IVA recuperato era quello formatasi nell'anno 2015 o nell'anno 2016, anche perché sia per il credito formatasi nell'anno 2015 che per quello formatasi nell'anno 2016., la parte aveva richiesto, in prima battuta, con la prima dichiarazione presentata per tali annualità il rimborso del credito IVA. Inoltre sia con riferimento alla richiesta di rimborso del credito IVA anno 2015 che con riferimento alla richiesta di rimborso per l'anno d'imposta 2016, l'Ufficio aveva provveduto prontamente ad istruire le richieste di rimborso, richiedendo, all'Resistente_1 la produzione della documentazione contabile e fiscale necessaria ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla regolarità formale e sostanziale della richiesta di rimborso e quindi sulla spettanza del rimborso. Sulla scorta di quanto sopra l'Ufficio ha eccepito che una volta richiesto il rimborso del credito IVA ed avviata la lavorazione della pratica, il contribuente può riportare il credito non rimborsato solo dopo espresso provvedimento di diniego dell'Ufficio e contestuale autorizzazione al riporto in detrazione/compensazione negli anni successivi. Orbene su questa specifica contestazione dell'Ufficio i
Giudici del primo grado non hanno fornito alcuna motivazione sul perchè non è stata ritenuta idonea a supportare la rettifica operata né peraltro, i primi Giudici, hanno motivato in ordine alla correttezza dell'operato della parte. I primi Giudici, in buona sostanza, non si sono compiutamente espressi né su quanto sostenuto dall'Ufficio né su quanto sostenuto dalla parte,. E' quindi evidente il difetto di motivazione della sentenza, avendo i Decidenti fondando la loro decisione su una circostanza irrilevante e cioè se il credito IVA alla base della rettifica operata dall'Ufficio fosse quello dell'anno 2015 o dell'anno 2016. Né peraltro si sono chiesti come mai la parte non ha dato seguito alla richiesta, da parte dell'Ufficio, della documentazione per l'istruttoria della domanda di rimborso, di contro presentando una dichiarazione integrativa ultrannuale per l'anno 20016, rettificando la richiesta di rimborso, Tutto ciò evidentemente al fine di sottrarsi ai controlli che l'Ufficio stava avviando in sede di istruttoria della richiesta di rimborso. E' poi il caso di evidenziare che il credito di 700.000,00 euro è stato utilizzato, parzialmente, in compensazione già nell'esercizio 2019. L'Ente, avendo proceduto ad effettuare acquisti in regime di reverse charge, ex art. 17 bis DPR 633/72, ed in regime di split payment, ex art. 17 ter DPR 633/72, avrebbe dovuto procedere al versamento dell'IVA relativa ai predetti acquisti.
Con l'utilizzo del credito, la parte appellata ha compensato l'imposta da versare per complessivi euro
505.546,00 (quadro VJ mod. 2 e quadro VJ mod. 3 della dichiarazione annuale IVA anno 2019).
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 606/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 12 e depositata il 22
Gennaio 2024. Si costituisce nel giudizio di appello Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Appello dell' Agenzia delle Entrate oggi in discussione è da considerarsi inammissibile perché tardivo, essendo stato notificato oltre i 60 giorni dalla notifica della Sentenza di primo grado, oggi appellata, da parte del difensore abilitato. Infatti, la Sentenza di primo grado è stata notificata all'Agenzia delle Entrate in data
23/01/2024 alle ore 20:21:08 ed assunta al protocollo in data 26.01.2024 al n. 169330. Ciò in quanto è stato chiesto la diffida e l'esecuzione della Sentenza, oltre per far decorrere il periodo breve, anche per effettuare lo sgravio della iscrizione a ruolo con la massima urgenza. A dimostrazione di ciò si rileva che tale notifica
è stata regolarmente recepita dall' Agenzia delle Entrate che, in data 31/01/2024, ha effettuato lo sgravio della iscrizione a ruolo dove risulta che è stato effettuato sulla base della Sentenza depositata in data
22/01/2024. L'Agenzia Entrate Riscossione, con propria comunicazione allo scrivente difensore del
18/06/2024, conferma tale provvedimento di sgravio del 31.01.2024 sulla base della Sentenza notificata in data 23/01/2024. I nuovi motivi non sono ammessi in sede di appello e quindi da ritenersi inammissibile.
L'Ufficio in sede di appello cambia l'anno della dichiarazione contestata e basa la propria rettifica sul credito
IVA 2016, rinunciando a rettificare il credito di cui alla dichiarazione IVA 2015, motivo sostanzialmente diverso da quello contestato in primo grado. Tra l'altro in primo grado venne contestato al contribuente una manchevolezza nella mancata presentazione della dichiarazione integrativa IVA 2015, mentre oggi l'Ufficio cambia il tiro, visto che è stato accertato ed acclarato anche dai primi giudici, che la dichiarazione integrativa a favore IVA 2016, ultrannuale ed entro i cinque anni, è stata regolarmente presentata e quindi tale adempimento esce dalla contestazione iniziale.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
In data 06 Ottobre 2025 parte appellate deposita memorie aggiuntive.
All'udienza del 31 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene che va accolta l'eccepita inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto.
L'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello, sollevata dall'Res._1, è fondata. Dalla documentazione in atti (PEC di notifica, file postacert. eml, attestazioni di accettazione e consegna, nonché protocollazione interna dell'Agenzia delle Entrate) emerge con chiarezza che la sentenza di primo grado n.606/12/2024: è stata notificata dall'Res._1 all'Agenzia delle Entrate in data 23.01.2024, a mezzo PEC, con allegazione integrale del provvedimento e diffida al pagamento delle spese di lite;
la detta PEC risulta pervenuta e protocollata dall'Ufficio in data 24.01.2024 (n. prot.15170); l'atto di appello dell'Agenzia delle
Entrate: è stato notificato al difensore dell'Res._1 in data 24.04.2024, e dunque oltre il sessantesimo giorno dalla data di perfezionamento della notifica della sentenza di primo grado nei confronti dell'Ufficio. La notificazione della sentenza a mezzo PEC, complete della allegazione del testo integrale della decisione, è atto idoneo a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione, sia per il notificante che per il destinatario, anche quando sia effettuata nell'ambito – o congiuntamente – ad una diffida al pagamento delle spese di giudizio, purché risulti inequivoco: l'intento notificatorio;
l'effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento da parte del destinatario. Nel caso in esame, tali requisiti risultano pienamente integrati.
Va, inoltre, rilevato che: l'Agenzia delle Entrate, a seguito della ricezione della sentenza, ha dato attuazione al decisum con lo sgravio del ruolo in data 31.01.2024, come documentato dall'estratto rilasciato dall'Agente della riscossione, il quale a sua volta ha confermato, in comunicazione del 18.06.2024, che lo sgravio era stato disposto in forza della sentenza notificata in data 23.01.2024; tali comportamenti processuali e sostanziali confermano che l'Ufficio ha avuto piena e tempestiva conoscenza della sentenza, e che la notificazione del 23.01.2024 era pienamente idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Alla luce del quadro normativo (art.51 D. Lgs. n.546/1992) e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cassazione Ordinanza n. 5155/2025), che riconosce il decorso del termine breve a seguito di notifica via PEC della sentenza con allegazione integrale del provvedimento, anche se effettuata ai fini della richiesta di pagamento delle spese di lite, deve concludersi che: il termine breve per la proposizione dell'appello decorreva dal 23.01.2024 (data di perfezionamento della notifica per il notificante) ovvero, per l'Ufficio destinatario, dalla data di ricezione/consegna PEC;
l'appello, proposto soltanto in data 24.04.2024, è stato proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. L'Res._1 ha ulteriormente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.57 D. Lgs. n.546/1992, deducendo che l'Agenzia delle Entrate, in secondo grado, avrebbe: mutato la causa petendi, spostando la pretesa dal recupero di un credito IVA 2015 (come prospettato in primo grado) al recupero di un credito IVA
2016, e qualificando l'elemento temporale (“anno 2015” o “anno 2016”) come indifferente ai fini della legittimità della ripresa;
introdotto nuovi argomenti e presupposti fattuali non dedotti nel giudizio di prime cure, in violazione del divieto di nova nel processo tributario di appello. Tale eccezione risulta sorretta da coerente ricostruzione documentale e da principi consolidati in tema di delimitazione dell'oggetto del contendere nel processo tributario;
tuttavia, la relativa disamina può ritenersi assorbita dall'accoglimento della più radicale eccezione di tardività dell'appello, che conduce già di per sé alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Pur essendo l'appello inammissibile e fermo restando che tale declaratoria esaurisce la cognizione del giudice di secondo grado, appare comunque opportuno, ad abundantiam, evidenziare che la sentenza di primo grado resiste alle censure mosse dall'Ufficio, sia in punto di motivazione degli atti impositivi, sia in punto di corretta utilizzazione del credito IVA 2016. Sulla motivazione dell'avviso ex art.54- bis e della cartella, dalla documentazione prodotta emerge che: la comunicazione di irregolarità (avviso bonario ex artt.36-bis d. P. R. n.600/1973 e 54-bis d. P. R. n.633/1972) non indicava compiutamente: l'anno di formazione del credito IVA oggetto di recupero;
il rigo esatto della dichiarazione coinvolto nella rettifica;
le specifiche ragioni giuridiche e fattuali della ripresa, limitandosi ad una mera indicazione numerica di un minor credito riconosciuto;
soltanto in sede contenziosa l'Agenzia ha: prima ricondotto la pretesa al credito
IVA 2015 (invocando supposte carenze documentali in sede di richiesta di rimborso); poi, in appello, ammesso il riferimento al credito IVA 2016, prospettando l'irrilevanza della distinzione tra i due esercizi. Ne consegue che il contribuente: non era stato posto in grado, in sede amministrativa, di conoscere con sufficiente determinatezza: se la ripresa riguardasse il credito IVA 2015 oppure quello 2016; se i presupposti contestati fossero formali (mancanza di documenti) o sostanziali (insussistenza del diritto al credito, o illegittimità della scelta di utilizzo); ha potuto comprendere le effettive ragioni della pretesa solo attraverso la lettura delle difese dell'Ufficio in giudizio, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione, che nel caso di intervento su elementi sostanziali della dichiarazione – e non di meri errori materiali o di calcolo – richiede un'esposizione chiara del percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, non essendo sufficiente un mero richiamo alla dichiarazione o ad una comunicazione standard di irregolarità. Tali profili confermano la correttezza della statuizione di primo grado nel ritenere viziati per difetto di motivazione l'avviso prodromico e la cartella conseguente. Sulla spettanza del credito IVA 2016 e sulla procedura di modifica della scelta (da rimborso a compensazione), la ricostruzione documentale operata dal primo giudice – e ripresa dall'Res._1 in questo grado – evidenzia che: il credito IVA 2016: scaturisce dai registri IVA acquisti e vendite 2016 (per attività istituzionale, mensa e alloggi), prodotti in giudizio;
è stato oggetto di dichiarazione integrativa “a favore” IVA 2016 presentata in data 11.07.2018, entro il termine quinquennale previsto;
è stato qualificato in detta integrativa come credito da non più richiedere a rimborso, bensì da riportare in detrazione/ compensazione;
la dichiarazione IVA 2018: recepisce il credito IVA 2016 come credito da riportare a nuovo, con espressa indicazione dell'anno di origine nel quadro VN e corretta esposizione dell'importo nel rigo
VL11; è stata compilata in conformità alle istruzioni ministeriali per il modello IVA e alla disciplina di cui all'art.8, comma 6-bis e 6-quater, d. P. R. n.322/1998; il credito così emergente: è stato utilizzato in compensazione solo a decorrere dall'anno d'imposta 2019, ossia dal periodo successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa, secondo l'indicazione fornita dalla stessa Amministrazione finanziaria nella risposta a interpello n.231/2020 e nella prassi richiamata;
è stato oggetto di successiva verifica specifica da parte dell'Ufficio (richiesta documentale del 17.07.2024 e produzione integrale da parte dell'Res._1 in data 30.08.2024), senza che alla data odierna risulti emessa alcuna rettifica di accertamento. In tale contesto, le doglianze dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla pretesa necessità di un previo provvedimento di diniego di rimborso con contestuale autorizzazione al riporto, appaiono: non pertinenti rispetto alla fattispecie concreta, nella quale non è in discussione un diniego per carenza dei presupposti ex art.30 d. P. R. n.633/1972, bensì l'esercizio, da parte del contribuente, dell'ordinaria facoltà di modificare la scelta di utilizzo del credito mediante dichiarazione integrativa, nei termini e modi previsti dalla legge e dalla prassi amministrativa;
smentite, peraltro, dalla stessa condotta successiva dell'Ufficio, che ha avviato un controllo mirato sulla dichiarazione integrativa 2016, senza modulare alcun atto impositivo conseguente alla produzione della documentazione. Questi rilievi confermano – a livello meramente argomentativo e non decisorio, data l'inammissibilità dell'appello – la tenuta logico-giuridica della decisione di primo grado anche nel merito.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello è effettivamente inammissibile perchè tardivamente notificato.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 31 Ottobre 2025. IL
GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)