TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/12/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, udite le conclusioni di parte appellante e data lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1994/2025 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cianci giusta mandato allegato telematicamente al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Fonderia n.
47/A;
c.f.: CodiceFiscale_1
- appellante - contro
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, elettivamente domiciliato per il presente procedimento presso la sede dell'Avvocatura in Venezia, San Marco n.
63;
c.f.: P.IVA_1
1 - appellato -
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
In via principale: per i motivi tutti di cui in premessa, in totale riforma della sentenza n. 617/2024 emessa da
Giudice di Pace di Treviso nel giudizio RG 2355/24 (cron. 7734/2024), dichiarare nulle ovvero annullare in favore del ricorrente le ordinanze ingiunzione emesse a suo carico da Prefetto di Treviso ed elencate in premessa e - per l'effetto - dei verbali presupposti elevati da Polizia Locale Treviso nella parte di esso relativa alla previsione di responsabilità per il fatto contestato e delle conseguenti sanzioni pecuniarie ed accessorie applicate.
Per parte appellata:
- respingere l'appello avversario;
- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso in appello depositato in data 14.4.2025, il signor proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 617/2024, pubblicata il 23.9.2024, con la quale era stata rigettata l'opposizione dal medesimo proposta avverso le ordinanze-ingiunzione della
C.F._
nn. PR_TVSPC 00007246 del 6.2.2024 e M_IT PR_TVSPC 00013489 Controparte_1
del 12.3.2024.
Tali provvedimenti confermavano i verbali di contestazione della Polizia Locale di Treviso n.
V/387907V/2023 e n. V/387908V/2023, con i quali gli accertatori avevano contestato le violazioni di cui agli artt. 173, comma secondo, 172, commi primo e decimo (uso del cellulare alla guida e mancato uso delle cinture di sicurezza) e art. 192, commi secondo e sesto, cod. strad.
(inosservanza all'alt intimato dagli agenti).
2 In particolare, l'odierno appellante affermava nel giudizio di primo grado che l'uso del cellulare era stato erroneamente percepito dagli agenti (sostenendo di aver solo controllato il quadro comandi per un'avaria) e che la mancata osservanza dell'alt fosse dipesa dalla concitazione dovuta a un sinistro stradale in atto, che rendeva le indicazioni poco percepibili. Inoltre, sosteneva di aver sganciato le cinture di sicurezza solo a veicolo fermo.
Lamentava, inoltre, l'omessa motivazione delle ordinanze prefettizie impugnate.
Il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione ritenendo fondato l'accertamento sul presupposto che il verbale facesse piena prova fino a querela di falso e che le giustificazioni del ricorrente fossero prive di riscontri probatori e meramente soggettive.
Avverso tale decisione proponeva appello il signor , evidenziando la nullità della Parte_1
sentenza per apparenza o inesistenza della motivazione. In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse utilizzato una motivazione standardizzata senza rispondere alle specifiche censure difensive sollevate, limitandosi a richiamare genericamente la fede privilegiata del verbale senza analizzare le deduzioni sulla illogicità della ricostruzione dei fatti.
L'appellante chiedeva, dunque, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione opposte.
Il ricorso in appello veniva notificato alla , la quale si costituiva in giudizio Controparte_1
resistendo all'impugnazione proposta e sostenendo la correttezza della motivazione di prime cure.
L'Amministrazione appellata eccepiva l'infondatezza dei motivi di gravame, ribadendo la legittimità della motivazione per relationem delle ordinanze e la piena prova fornita dai verbali di accertamento, chiedendo pertanto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 5.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e replicavano alle deduzioni di controparte. Il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.12.2025 compariva la sola parte appellante, che precisava le conclusioni sopra
3 epigrafate.
* * *
1) Sul motivo d'appello relativo all'asserita nullità delle ordinanze-ingiunzione per difetto di motivazione
Il motivo d'appello con il quale il signor lamenta la nullità delle ordinanze-ingiunzione Parte_1
opposte per carenza di motivazione – assumendo che la si sia limitata a richiamare per CP_1
relationem i verbali di accertamento senza valutare le difese svolte in sede amministrativa – deve essere rigettato in quanto infondato.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l'obbligo di motivazione dell'ordinanza- ingiunzione è soddisfatto anche mediante il richiamo agli atti istruttori (c.d. motivazione per relationem), purché dal complesso dell'atto siano desumibili le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, senza che l'Amministrazione sia tenuta a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva del trasgressore.
A ben vedere, l'elemento dirimente risiede nella natura stessa del giudizio di opposizione ex art. 204-bis cod. strad. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., 28 gennaio 2010, n. 1786), tale giudizio non ha ad oggetto l'atto amministrativo in sé, ma il rapporto sanzionatorio sottostante. Ne consegue che eventuali vizi di motivazione dell'ordinanza- ingiunzione non comportano l'automatica nullità del provvedimento o l'insussistenza del credito sanzionatorio, avendo il Giudice dell'opposizione – e, per l'effetto devolutivo dell'appello, questo
Tribunale – il potere-dovere di esaminare il rapporto nel merito con pienezza di cognizione.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, dunque, le doglianze relative all'iter procedimentale amministrativo risultano superate dalla presente fase giurisdizionale, nella quale le difese del trasgressore sono state pienamente vagliate e, come si vedrà nel prosieguo, ritenute infondate nel merito.
4 2) Sul motivo d'appello relativo al merito delle violazioni contestate
Venendo al merito delle singole condotte sanzionate, va premesso che i verbali di contestazione oggetto di causa costituiscono atti pubblici redatti da Pubblico Ufficiale. Come tali, essi fanno piena prova – fino, appunto, a querela di falso ex art. 2700 cod. civ. – dei fatti che il Pubblico
Ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nel caso di specie, l'appellante non ha promosso querela di falso avverso i verbali, limitandosi a fornire una ricostruzione alternativa dei fatti priva di riscontro probatorio.
Con specifico riferimento alla violazione dell'art. 173, comma secondo, cod. strad., contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante circa un presunto vizio di percezione o illogicità della contestazione, gli agenti accertatori hanno attestato de visu non solo la posizione dell'apparecchio (“tenuto con le mani sopra il volante”), ma la condotta dinamica del conducente, il quale “stava eseguendo delle operazioni sul display”, distogliendo lo sguardo dalla guida. Tale circostanza fattuale, accertata direttamente dai verbalizzanti, integra pienamente la fattispecie vietata, essendo irrilevante la mera collocazione spaziale del telefono qualora vi sia, come attestato, un utilizzo interattivo dello stesso incompatibile con la sicurezza alla guida.
Parimenti infondate risultano le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. strad.
(inottemperanza all'alt) e dell'art. 172 cod. strad. (mancato uso delle cinture).
Dal verbale emerge in modo inequivocabile che l'agente, per arrestare la marcia del veicolo che
“continuava ad avanzare”, si è visto costretto a porsi “vistosamente davanti al veicolo” stesso. Tale dinamica smentisce l'assunto del lento avvicinamento dovuto a prudenza, evidenziando piuttosto una condotta di guida non collaborativa in un contesto di emergenza (sinistro stradale in atto) che avrebbe richiesto l'immediato arresto alla prima intimazione.
Infine, quanto al mancato uso della cintura di sicurezza, la tesi secondo cui il conducente avrebbe sganciato la cintura a veicolo fermo non trova riscontro nella sequenza degli eventi descritta nell'atto pubblico. L'accertamento è avvenuto contestualmente all'arresto forzoso del mezzo e
5 all'avvicinamento dell'operatore al finestrino;
appare inverosimile, e comunque non provato, che nella concitazione del momento – caratterizzata dal mancato rispetto dell'alt e dall'interazione fisica dell'agente con il veicolo in movimento – il conducente abbia avuto tempo e modo di sganciare la cintura prima che l'agente potesse notarne l'assenza.
Dunque la sentenza di prime cure nel merito è corretta e deve trovare conferma, seppur con l'integrazione motivazionale qui esposta.
3) Sul motivo d'appello relativo alla nullità della sentenza di prime cure per omessa o apparente motivazione
Va disattesa l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per asserita mancanza o apparenza della motivazione. Il Giudice di prime cure, pur stringatamente, ha reso intelligibile l'iter logico- giuridico seguito, fondando il proprio convincimento sulla valenza probatoria privilegiata degli atti di accertamento e sull'assenza di elementi probatori di segno contrario idonei a superarla.
In ogni caso, per quanto concerne le doglianze sulla sinteticità dell'iter argomentativo, si osserva che l'effetto devolutivo dell'appello attribuisce a questo Giudice il potere-dovere di riesaminare l'intera vicenda processuale e di decidere la causa nel merito. Ne consegue che eventuali vizi motivazionali della sentenza appellata non ne comportano l'automatica nullità o riforma nel dispositivo, ma impongono al giudice del gravame di decidere la controversia, come in effetti avviene nella presente sede. Pertanto, la pronuncia di primo grado, essendo corretta nel suo esito dispositivo, merita conferma, ma la motivazione della stessa va integrata e sostituita dalle argomentazioni in fatto e in diritto sopra esposte.
* * *
L'appello, dunque, deve essere rigettato integralmente – anche sotto il profilo delle spese di lite del primo grado di giudizio – e confermata la statuizione di prime cure.
4) Sulle spese di lite del giudizio d'appello
Con riguardo alle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e sono
6 liquidate come da dispositivo (con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, cause di valore indeterminabile – complessità bassa), tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della mera discussione all'udienza del 17.12.2025, senza deposito di scritti conclusivi.
Si rileva inoltre che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, del citato testo normativo.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per effetto, conferma integralmente la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Treviso n. 617/2024;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.905,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
- dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellato, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, del citato testo normativo.
Così deciso in Treviso, 17 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, udite le conclusioni di parte appellante e data lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1994/2025 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cianci giusta mandato allegato telematicamente al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Fonderia n.
47/A;
c.f.: CodiceFiscale_1
- appellante - contro
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, elettivamente domiciliato per il presente procedimento presso la sede dell'Avvocatura in Venezia, San Marco n.
63;
c.f.: P.IVA_1
1 - appellato -
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
In via principale: per i motivi tutti di cui in premessa, in totale riforma della sentenza n. 617/2024 emessa da
Giudice di Pace di Treviso nel giudizio RG 2355/24 (cron. 7734/2024), dichiarare nulle ovvero annullare in favore del ricorrente le ordinanze ingiunzione emesse a suo carico da Prefetto di Treviso ed elencate in premessa e - per l'effetto - dei verbali presupposti elevati da Polizia Locale Treviso nella parte di esso relativa alla previsione di responsabilità per il fatto contestato e delle conseguenti sanzioni pecuniarie ed accessorie applicate.
Per parte appellata:
- respingere l'appello avversario;
- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso in appello depositato in data 14.4.2025, il signor proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 617/2024, pubblicata il 23.9.2024, con la quale era stata rigettata l'opposizione dal medesimo proposta avverso le ordinanze-ingiunzione della
C.F._
nn. PR_TVSPC 00007246 del 6.2.2024 e M_IT PR_TVSPC 00013489 Controparte_1
del 12.3.2024.
Tali provvedimenti confermavano i verbali di contestazione della Polizia Locale di Treviso n.
V/387907V/2023 e n. V/387908V/2023, con i quali gli accertatori avevano contestato le violazioni di cui agli artt. 173, comma secondo, 172, commi primo e decimo (uso del cellulare alla guida e mancato uso delle cinture di sicurezza) e art. 192, commi secondo e sesto, cod. strad.
(inosservanza all'alt intimato dagli agenti).
2 In particolare, l'odierno appellante affermava nel giudizio di primo grado che l'uso del cellulare era stato erroneamente percepito dagli agenti (sostenendo di aver solo controllato il quadro comandi per un'avaria) e che la mancata osservanza dell'alt fosse dipesa dalla concitazione dovuta a un sinistro stradale in atto, che rendeva le indicazioni poco percepibili. Inoltre, sosteneva di aver sganciato le cinture di sicurezza solo a veicolo fermo.
Lamentava, inoltre, l'omessa motivazione delle ordinanze prefettizie impugnate.
Il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione ritenendo fondato l'accertamento sul presupposto che il verbale facesse piena prova fino a querela di falso e che le giustificazioni del ricorrente fossero prive di riscontri probatori e meramente soggettive.
Avverso tale decisione proponeva appello il signor , evidenziando la nullità della Parte_1
sentenza per apparenza o inesistenza della motivazione. In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse utilizzato una motivazione standardizzata senza rispondere alle specifiche censure difensive sollevate, limitandosi a richiamare genericamente la fede privilegiata del verbale senza analizzare le deduzioni sulla illogicità della ricostruzione dei fatti.
L'appellante chiedeva, dunque, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione opposte.
Il ricorso in appello veniva notificato alla , la quale si costituiva in giudizio Controparte_1
resistendo all'impugnazione proposta e sostenendo la correttezza della motivazione di prime cure.
L'Amministrazione appellata eccepiva l'infondatezza dei motivi di gravame, ribadendo la legittimità della motivazione per relationem delle ordinanze e la piena prova fornita dai verbali di accertamento, chiedendo pertanto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 5.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e replicavano alle deduzioni di controparte. Il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.12.2025 compariva la sola parte appellante, che precisava le conclusioni sopra
3 epigrafate.
* * *
1) Sul motivo d'appello relativo all'asserita nullità delle ordinanze-ingiunzione per difetto di motivazione
Il motivo d'appello con il quale il signor lamenta la nullità delle ordinanze-ingiunzione Parte_1
opposte per carenza di motivazione – assumendo che la si sia limitata a richiamare per CP_1
relationem i verbali di accertamento senza valutare le difese svolte in sede amministrativa – deve essere rigettato in quanto infondato.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l'obbligo di motivazione dell'ordinanza- ingiunzione è soddisfatto anche mediante il richiamo agli atti istruttori (c.d. motivazione per relationem), purché dal complesso dell'atto siano desumibili le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, senza che l'Amministrazione sia tenuta a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva del trasgressore.
A ben vedere, l'elemento dirimente risiede nella natura stessa del giudizio di opposizione ex art. 204-bis cod. strad. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., 28 gennaio 2010, n. 1786), tale giudizio non ha ad oggetto l'atto amministrativo in sé, ma il rapporto sanzionatorio sottostante. Ne consegue che eventuali vizi di motivazione dell'ordinanza- ingiunzione non comportano l'automatica nullità del provvedimento o l'insussistenza del credito sanzionatorio, avendo il Giudice dell'opposizione – e, per l'effetto devolutivo dell'appello, questo
Tribunale – il potere-dovere di esaminare il rapporto nel merito con pienezza di cognizione.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, dunque, le doglianze relative all'iter procedimentale amministrativo risultano superate dalla presente fase giurisdizionale, nella quale le difese del trasgressore sono state pienamente vagliate e, come si vedrà nel prosieguo, ritenute infondate nel merito.
4 2) Sul motivo d'appello relativo al merito delle violazioni contestate
Venendo al merito delle singole condotte sanzionate, va premesso che i verbali di contestazione oggetto di causa costituiscono atti pubblici redatti da Pubblico Ufficiale. Come tali, essi fanno piena prova – fino, appunto, a querela di falso ex art. 2700 cod. civ. – dei fatti che il Pubblico
Ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nel caso di specie, l'appellante non ha promosso querela di falso avverso i verbali, limitandosi a fornire una ricostruzione alternativa dei fatti priva di riscontro probatorio.
Con specifico riferimento alla violazione dell'art. 173, comma secondo, cod. strad., contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante circa un presunto vizio di percezione o illogicità della contestazione, gli agenti accertatori hanno attestato de visu non solo la posizione dell'apparecchio (“tenuto con le mani sopra il volante”), ma la condotta dinamica del conducente, il quale “stava eseguendo delle operazioni sul display”, distogliendo lo sguardo dalla guida. Tale circostanza fattuale, accertata direttamente dai verbalizzanti, integra pienamente la fattispecie vietata, essendo irrilevante la mera collocazione spaziale del telefono qualora vi sia, come attestato, un utilizzo interattivo dello stesso incompatibile con la sicurezza alla guida.
Parimenti infondate risultano le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. strad.
(inottemperanza all'alt) e dell'art. 172 cod. strad. (mancato uso delle cinture).
Dal verbale emerge in modo inequivocabile che l'agente, per arrestare la marcia del veicolo che
“continuava ad avanzare”, si è visto costretto a porsi “vistosamente davanti al veicolo” stesso. Tale dinamica smentisce l'assunto del lento avvicinamento dovuto a prudenza, evidenziando piuttosto una condotta di guida non collaborativa in un contesto di emergenza (sinistro stradale in atto) che avrebbe richiesto l'immediato arresto alla prima intimazione.
Infine, quanto al mancato uso della cintura di sicurezza, la tesi secondo cui il conducente avrebbe sganciato la cintura a veicolo fermo non trova riscontro nella sequenza degli eventi descritta nell'atto pubblico. L'accertamento è avvenuto contestualmente all'arresto forzoso del mezzo e
5 all'avvicinamento dell'operatore al finestrino;
appare inverosimile, e comunque non provato, che nella concitazione del momento – caratterizzata dal mancato rispetto dell'alt e dall'interazione fisica dell'agente con il veicolo in movimento – il conducente abbia avuto tempo e modo di sganciare la cintura prima che l'agente potesse notarne l'assenza.
Dunque la sentenza di prime cure nel merito è corretta e deve trovare conferma, seppur con l'integrazione motivazionale qui esposta.
3) Sul motivo d'appello relativo alla nullità della sentenza di prime cure per omessa o apparente motivazione
Va disattesa l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per asserita mancanza o apparenza della motivazione. Il Giudice di prime cure, pur stringatamente, ha reso intelligibile l'iter logico- giuridico seguito, fondando il proprio convincimento sulla valenza probatoria privilegiata degli atti di accertamento e sull'assenza di elementi probatori di segno contrario idonei a superarla.
In ogni caso, per quanto concerne le doglianze sulla sinteticità dell'iter argomentativo, si osserva che l'effetto devolutivo dell'appello attribuisce a questo Giudice il potere-dovere di riesaminare l'intera vicenda processuale e di decidere la causa nel merito. Ne consegue che eventuali vizi motivazionali della sentenza appellata non ne comportano l'automatica nullità o riforma nel dispositivo, ma impongono al giudice del gravame di decidere la controversia, come in effetti avviene nella presente sede. Pertanto, la pronuncia di primo grado, essendo corretta nel suo esito dispositivo, merita conferma, ma la motivazione della stessa va integrata e sostituita dalle argomentazioni in fatto e in diritto sopra esposte.
* * *
L'appello, dunque, deve essere rigettato integralmente – anche sotto il profilo delle spese di lite del primo grado di giudizio – e confermata la statuizione di prime cure.
4) Sulle spese di lite del giudizio d'appello
Con riguardo alle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e sono
6 liquidate come da dispositivo (con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, cause di valore indeterminabile – complessità bassa), tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della mera discussione all'udienza del 17.12.2025, senza deposito di scritti conclusivi.
Si rileva inoltre che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, del citato testo normativo.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per effetto, conferma integralmente la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Treviso n. 617/2024;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.905,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
- dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellato, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, del citato testo normativo.
Così deciso in Treviso, 17 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
7