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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 651/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9067/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202483122208802144899777 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4380/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata in data 30.08.2024 relativamente all'avviso di accertamento n. 203534 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Catania ai fini TA.RI. per l'anno 2016, ha lamentato l'omessa notifica degli atti presupposto, l'intervenuta prescrizione della pretesa ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Il Comune di Catania e la società Municipia s.p.a. si sono costituiti insistendo sul rispettivo operato
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva, sul primo motivo del ricorso, che l'Ufficio impositore ha documentato che la notifica dell'avviso di accertamento è stata effettuata per la temporanea assenza della ricorrente con il deposito dell'atto presso la Casa Comunale e la successiva spedizione della raccomandata informativa. In proposito va rilevato che la raccomandata prodotta agli atti è priva di qualsiasi riferimento all'accertamento prodromico e non è sottoscritto da chi ha ricevuto l'atto. Pertanto la notifica risulta irregolare in quanto manca la prova della riferibilità della raccomandata all'avviso di accertamento prodromico relativo alla controversia in esame e manca la prova dell'avvenuto ricevimento della raccomandata da parte della ricorrente. Quindi il primo motivo del ricorso e fondato e va accolto ritenendosi assorbiti i restanti motivi esposti nell'atto introduttivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di Catania al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 100,00. Catania, 10. dicembre.2025 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9067/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202483122208802144899777 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4380/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata in data 30.08.2024 relativamente all'avviso di accertamento n. 203534 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Catania ai fini TA.RI. per l'anno 2016, ha lamentato l'omessa notifica degli atti presupposto, l'intervenuta prescrizione della pretesa ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Il Comune di Catania e la società Municipia s.p.a. si sono costituiti insistendo sul rispettivo operato
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva, sul primo motivo del ricorso, che l'Ufficio impositore ha documentato che la notifica dell'avviso di accertamento è stata effettuata per la temporanea assenza della ricorrente con il deposito dell'atto presso la Casa Comunale e la successiva spedizione della raccomandata informativa. In proposito va rilevato che la raccomandata prodotta agli atti è priva di qualsiasi riferimento all'accertamento prodromico e non è sottoscritto da chi ha ricevuto l'atto. Pertanto la notifica risulta irregolare in quanto manca la prova della riferibilità della raccomandata all'avviso di accertamento prodromico relativo alla controversia in esame e manca la prova dell'avvenuto ricevimento della raccomandata da parte della ricorrente. Quindi il primo motivo del ricorso e fondato e va accolto ritenendosi assorbiti i restanti motivi esposti nell'atto introduttivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di Catania al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 100,00. Catania, 10. dicembre.2025 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo