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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA NZ Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
FA CI IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 600/2025, introdotta da
(ROMA, 15/03/1984), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
IK SS e (ROMA, 18/05/1983), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. MARIA GRAZIA LEO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2022, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO (PG) il giorno 5 del mese di Luglio dell'anno 2009 tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 Controparte_1 iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO al N. 8 P.2 S.A anno 2009 e conseguentemente ordinare al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2. Confermare le condizioni di cui al decreto di omologazione n. cronol 10182/2022 del 09.06.2022 RG 54337/2018 con il quale Il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come da ordinanza de 19.05.2022 nonché accogliere le integrazioni alle medesime come specificato in premessa, tutto quanto come di seguito trascritto: I Confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori FA ed Per_1 con collocazione prevalente delle stesse presso la madre in Roma alla Via Monte Massico,30, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse per le figlie e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e con il diritto dovere per il sig.
di poter tenere con sé le figlie minori FA ed quando lo vorrà e, comunque, in CP_1 Per_1 mancanza di diverso preventivo accordo assunto tra le parti, due giorni a settimana da individuare nel giorno di riposo dal lavoro del padre e nella giornata del venerdì, dall'uscita da scuola delle minori (o nei periodi in cui non la frequentano dalle ore 9.00, allorquando le preleverà dalla casa della madre) e fino giorno successivo, quando le riaccompagnerà a scuola, o presso il domicilio materno alle ore 15.30 nei periodi in cui le minori non frequentano la scuola. Il padre, inoltre, prenderà con sè le figlie minori per due fine settimana al mese da concordare tra il sig.
e la sig.ra entro la fine del mese precedente. In tali fine settimana preventivamente CP_1 Pt_1 individuati per accordo tra le parti, il sig. prenderà le minori dal sabato all'uscita da scuola CP_1
( o quando le minori non frequentano la s e preleverà da casa della madre alle ore 9.00 del mattino) e le riaccompagnerà il lunedì mattina all'ingresso a scuola (o laddove le minori non frequentino la scuola, presso il domicilio materno entro le ore 15.30) Resta inteso che nei due weekend in cui le bambine staranno con il papà il giorno di visita settimanale sarà solo quello di riposo dal lavoro del papà. Durante i periodi in cui le minori saranno presso il padre, inoltre, lo stesso potrà avvalersi per la cura e custodia delle minori di persone di sua fiducia. II Per le festività natalizie le minori staranno con i genitori in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di capodanno e comunque, in difetto di diverso accordo, ad anni alterni trascorreranno con i genitori medesimi i giorni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
III Per le festività pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni tra i genitori, i giorni dal giovedì precedente la Pasqua e fino alla sera del giorno di Pasquetta.
IV Per le vacanze Estive le minori trascorreranno con ciascun genitore 30 giorni anche non tutti continuativi da concordare tra la sig.ra ed il sig. entro il 31 maggio di ciascun Pt_1 CP_1 anno, garantendo a ciascun genitore almeno 15 giorni consecutivi.
V Per quanto concerne il centro estivo, ad integrazione delle condizioni concordate in separazione
- nel predetto periodo delle vacanze estive - le parti reciprocamente manifestano il proprio consenso alla frequentazione del centro estivo da parte delle figlie minori. Il medesimo dovrà essere scelto ogni anno e di comune accordo tra i genitori. Laddove i genitori indicassero strutture diverse, dovrà essere scelta la struttura più vicina (in termini di distanza in metri) al luogo in cui le minori sono stabilmente collocate. Il sig. sarà tenuto, in ogni caso al pagamento nella CP_1 misura del 50% solo della retta per la frequentazione nonché, sempre nella misura del 50%, della quota di iscrizione al predetto centro estivo se prevista e non anche di eventuali spese accessorie connesse o collegate. Resta intesa che non vi è l'obbligo per il sig. di portare le bambine al centro estivo laddove, nei giorni nei quali saranno presso il CP_1 padre, non volessero frequentarlo.
VI Il padre, inoltre, terrà con sé le minori il giorno della festa del papà e la madre quello della festa della mamma e ad anni alterni le minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno del loro compleanno salvo diversi e preventivi accordi che potranno sempre intervenire tra le parti. VII Confermare l'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale sita in Roma Via Parte_1
Monte Massico n°30 di proprietà del Co e vi abiterà unitamente alle figlie minori.
VIII Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento delle sole Controparte_1 figlie mino 5 di ogni mese alla sig.ra quale genitore collocatario, Parte_1 presso il domicilio della medesima ovvero a mezzo bonifico bancario o vaglia postale, un assegno mensile complessivo pari ad euro € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, nonchè il 50% delle spese straordinarie delle minori come determinate dal protocollo in essere presso il Tribunale di Roma del 17.12.2014 che dovranno essere sempre preventivamente concordate e comunicate ed in ogni caso documentate.
IX In ragione della confermata indipendenza economica dei coniugi ciascuno provvederà al proprio mantenimento e pertanto nessun assegno divorzile sarà dovuto a favore di nessuno dei due coniugi
X I coniugi confermano sin da ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o altro documento valido per espatrio sia per sé che per i figli minori
XI Spese compensate.
3. Compensate le spese del presente giudizio”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 05/07/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 600/2025 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NO (PG) in data 05/07/2009 tra (ROMA, Parte_1
15/03/1984) e (ROMA, 18/05/1983) trascritto nel Controparte_1 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO (PG) al n. 8, Parte
2 , Serie A, Anno 2009, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA NZ Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
FA CI IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 600/2025, introdotta da
(ROMA, 15/03/1984), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
IK SS e (ROMA, 18/05/1983), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. MARIA GRAZIA LEO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2022, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO (PG) il giorno 5 del mese di Luglio dell'anno 2009 tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 Controparte_1 iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO al N. 8 P.2 S.A anno 2009 e conseguentemente ordinare al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2. Confermare le condizioni di cui al decreto di omologazione n. cronol 10182/2022 del 09.06.2022 RG 54337/2018 con il quale Il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come da ordinanza de 19.05.2022 nonché accogliere le integrazioni alle medesime come specificato in premessa, tutto quanto come di seguito trascritto: I Confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori FA ed Per_1 con collocazione prevalente delle stesse presso la madre in Roma alla Via Monte Massico,30, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse per le figlie e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e con il diritto dovere per il sig.
di poter tenere con sé le figlie minori FA ed quando lo vorrà e, comunque, in CP_1 Per_1 mancanza di diverso preventivo accordo assunto tra le parti, due giorni a settimana da individuare nel giorno di riposo dal lavoro del padre e nella giornata del venerdì, dall'uscita da scuola delle minori (o nei periodi in cui non la frequentano dalle ore 9.00, allorquando le preleverà dalla casa della madre) e fino giorno successivo, quando le riaccompagnerà a scuola, o presso il domicilio materno alle ore 15.30 nei periodi in cui le minori non frequentano la scuola. Il padre, inoltre, prenderà con sè le figlie minori per due fine settimana al mese da concordare tra il sig.
e la sig.ra entro la fine del mese precedente. In tali fine settimana preventivamente CP_1 Pt_1 individuati per accordo tra le parti, il sig. prenderà le minori dal sabato all'uscita da scuola CP_1
( o quando le minori non frequentano la s e preleverà da casa della madre alle ore 9.00 del mattino) e le riaccompagnerà il lunedì mattina all'ingresso a scuola (o laddove le minori non frequentino la scuola, presso il domicilio materno entro le ore 15.30) Resta inteso che nei due weekend in cui le bambine staranno con il papà il giorno di visita settimanale sarà solo quello di riposo dal lavoro del papà. Durante i periodi in cui le minori saranno presso il padre, inoltre, lo stesso potrà avvalersi per la cura e custodia delle minori di persone di sua fiducia. II Per le festività natalizie le minori staranno con i genitori in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di capodanno e comunque, in difetto di diverso accordo, ad anni alterni trascorreranno con i genitori medesimi i giorni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
III Per le festività pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni tra i genitori, i giorni dal giovedì precedente la Pasqua e fino alla sera del giorno di Pasquetta.
IV Per le vacanze Estive le minori trascorreranno con ciascun genitore 30 giorni anche non tutti continuativi da concordare tra la sig.ra ed il sig. entro il 31 maggio di ciascun Pt_1 CP_1 anno, garantendo a ciascun genitore almeno 15 giorni consecutivi.
V Per quanto concerne il centro estivo, ad integrazione delle condizioni concordate in separazione
- nel predetto periodo delle vacanze estive - le parti reciprocamente manifestano il proprio consenso alla frequentazione del centro estivo da parte delle figlie minori. Il medesimo dovrà essere scelto ogni anno e di comune accordo tra i genitori. Laddove i genitori indicassero strutture diverse, dovrà essere scelta la struttura più vicina (in termini di distanza in metri) al luogo in cui le minori sono stabilmente collocate. Il sig. sarà tenuto, in ogni caso al pagamento nella CP_1 misura del 50% solo della retta per la frequentazione nonché, sempre nella misura del 50%, della quota di iscrizione al predetto centro estivo se prevista e non anche di eventuali spese accessorie connesse o collegate. Resta intesa che non vi è l'obbligo per il sig. di portare le bambine al centro estivo laddove, nei giorni nei quali saranno presso il CP_1 padre, non volessero frequentarlo.
VI Il padre, inoltre, terrà con sé le minori il giorno della festa del papà e la madre quello della festa della mamma e ad anni alterni le minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno del loro compleanno salvo diversi e preventivi accordi che potranno sempre intervenire tra le parti. VII Confermare l'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale sita in Roma Via Parte_1
Monte Massico n°30 di proprietà del Co e vi abiterà unitamente alle figlie minori.
VIII Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento delle sole Controparte_1 figlie mino 5 di ogni mese alla sig.ra quale genitore collocatario, Parte_1 presso il domicilio della medesima ovvero a mezzo bonifico bancario o vaglia postale, un assegno mensile complessivo pari ad euro € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, nonchè il 50% delle spese straordinarie delle minori come determinate dal protocollo in essere presso il Tribunale di Roma del 17.12.2014 che dovranno essere sempre preventivamente concordate e comunicate ed in ogni caso documentate.
IX In ragione della confermata indipendenza economica dei coniugi ciascuno provvederà al proprio mantenimento e pertanto nessun assegno divorzile sarà dovuto a favore di nessuno dei due coniugi
X I coniugi confermano sin da ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o altro documento valido per espatrio sia per sé che per i figli minori
XI Spese compensate.
3. Compensate le spese del presente giudizio”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 05/07/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 600/2025 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NO (PG) in data 05/07/2009 tra (ROMA, Parte_1
15/03/1984) e (ROMA, 18/05/1983) trascritto nel Controparte_1 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO (PG) al n. 8, Parte
2 , Serie A, Anno 2009, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA NZ