Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 01/04/2026, n. 6084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6084 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06084/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02279/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2279 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nova Biomedical Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B31CC28E23, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Aliverti, Domenico Greco, Cosimo Andrea Vestuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Mdhealthcare S.r.l., non costituito in giudizio;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmen Di Carlo, Simona Consani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della deliberazione del direttore generale n. 13 del 3 gennaio 2025, comunicata in data 8 gennaio 2025, pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda per 15 giorni, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura triennale di dispositivi per il monitoraggio glicemico per le esigenze dell’ASL Roma 3 – Rdo Mepa 4576423 –nella parte in cui ha aggiudicato il lotto 1, alla società MD Healthcare
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NO IO TA SR il 28\3\2025 :
-della deliberazione del direttore generale n. 13 del 3 gennaio 2025, comunicata in data 8 gennaio 2025, pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda per 15 giorni, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura triennale di dispositivi per il monitoraggio glicemico per le esigenze dell’ASL Roma 3 – Rdo Mepa 4576423 –nella parte in cui ha aggiudicato il lotto 1, alla società MD Healthcare;
- di ogni atto presupposto e connesso anche non conosciuto ivi inclusi gli atti e/o i verbali con cui si è dichiarata l’idoneità dei prodotti offerti dalla impresa aggiudicataria e /o comunque ritenuta valida l’offerta tecnica della impresa aggiudicataria e congrua l’offerta economica e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto ivi incluso il silenzio serbato dalla ASL Roma 3 rispetto alla istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente in data 9 gennaio 2025;
nonché della nota protocollo n. 13240 del 20 febbraio 2025 a firma dell’Asl Roma 3 della dott. Lorenza Abbati (direttore UOO Approvvigionamenti) in parte qua e di tutti gli atti a essa presupposti e connessi ad oggi non conosciuti;
E PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
del contratto d’appalto eventualmente stipulato e/o stipulando con l’aggiudicataria,
NONCHÉ PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
della Stazione Appaltante resistente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e/o mediante subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NO IO TA SR il 18\4\2025:
- della deliberazione del direttore generale n. 13 del 3 gennaio 2025, comunicata in data 8 gennaio 2025, pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda per 15 giorni, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura triennale di dispositivi per il monitoraggio glicemico per le esigenze dell’ASL Roma 3 – Rdo Mepa 4576423 –nella parte in cui ha aggiudicato il lotto 1, alla società MD Healthcare;
- di ogni atto presupposto e connesso anche non conosciuto ivi inclusi gli atti e/o i verbali con cui si è dichiarata l’idoneità dei prodotti offerti dalla impresa aggiudicataria e /o comunque ritenuta valida l’offerta tecnica della impresa aggiudicataria e congrua l’offerta economica e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto ivi incluso il silenzio serbato dalla ASL Roma 3 rispetto alla istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente in data 9 gennaio 2025;
- nonché della nota protocollo n. 13240 del 20 febbraio 2025 a firma dell’Asl Roma 3 della Dott. Lorenza Abbati (direttore UOO Approvvigionamenti) in parte qua;
- della nota protocollo n. 21770 del 21 marzo 2025 a firma del direttore UOC Approvvigionamenti Dott. Lorenza Abbati dell’Asl Roma 3 comunicato in pari data;
- dei chiarimenti forniti in corso di RDO e in particolare di quello con il quale è stato precisato che “Ad integrazione di quanto specificato nel chiarimento prodotto al riguardo per i pazienti critici e su sangue neonatale, si conferma che a pena esclusione, al fine di dimostrare l'idoneità all'utilizzo su pazienti critici e su sangue neonatale, dovranno essere prodotte certificazioni legalmente riconosciute e valide in Unione Europea, quindi certificazioni CE e non banalmente degli studi clinici effettuati in strutture sanitarie o a maggior ragione, delle semplici istruzioni per l'uso” e di tutti gli atti a essa presupposti e connessi ad oggi non conosciuti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NO IO TA SR il 27\5\2025 :
per l'annullamento:
- della deliberazio del direttore generale n. 13 del 3 gennaio 2025, comunicata in data 8 gennaio 2025, pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda per 15 giorni, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura triennale di dispositivi per il monitoraggio glicemico per le esigenze dell’ASL Roma 3 – Rdo Mepa 4576423 –nella parte in cui ha aggiudicato il lotto 1, alla società MD Healthcare;
- di ogni atto presupposto e connesso anche non conosciuto ivi inclusi gli atti e/o i verbali con cui si è dichiarata l’idoneità dei prodotti offerti dalla impresa aggiudicataria e /o comunque ritenuta valida l’offerta tecnica della impresa aggiudicataria e congrua l’offerta economica e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto ivi incluso il silenzio serbato dalla ASL Roma 3 rispetto alla istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente in data 9 gennaio 2025;
- nonché della nota protocollo n. 13240 del 20 febbraio 2025 a firma dell’Asl Roma 3 della Dott. Lorenza Abbati (direttore UOO Approvvigionamenti) in parte qua;
- della nota prot. n. 21770 del 21 marzo 2025 a firma del direttore UOC Approvvigionamenti Dott. Lorenza Abbati dell’Asl Roma 3 comunicato in pari data;
- dei chiarimenti forniti in corso di RDO e in particolare di quello con il quale è stato precisato che “Ad integrazione di quanto specificato nel chiarimento prodotto al riguardo per i pazienti critici e su sangue neonatale, si conferma che a pena esclusione, al fine di dimostrare l'idoneità all'utilizzo su pazienti critici e su sangue neonatale, dovranno essere prodotte certificazioni legalmente riconosciute e valide in Unione Europea, quindi certificazioni CE e non banalmente degli studi clinici effettuati in strutture sanitarie o a maggior ragione, delle semplici istruzioni per l'uso”;
e di tutti gli atti a essa presupposti e connessi ad oggi non conosciuti;
- della deliberazione del direttore generale n. 67 del 5 maggio 2025, comunicata con nota prot. n. 34103 del 12 maggio 2025, pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda per 15 giorni, avente ad oggetto “Revoca in autotutela della procedura di gara per l’affidamento della fornitura di dispositivi per il monitoraggio glicemico (lotto n. 1), di cui alla deliberazione n. 13/2025”
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NO IO TA SR il 26\9\2025:
- della delibera del direttore generale n. 13 del 3 gennaio 2025, comunicata in data 8 gennaio 2025, pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda per 15 giorni, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura triennale di dispositivi per il monitoraggio glicemico per le esigenze dell’ASL Roma 3 – Rdo Mepa 4576423 –nella parte in cui ha aggiudicato il lotto 1, alla società MD Healthcare;
- di ogni atto presupposto e connesso anche non conosciuto ivi inclusi gli atti e/o i verbali con cui si è dichiarata l’idoneità dei prodotti offerti dalla impresa aggiudicataria e /o comunque ritenuta valida l’offerta tecnica della impresa aggiudicataria e congrua l’offerta economica e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto ivi incluso il silenzio serbato dalla ASL Roma 3 rispetto alla istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente in data 9 gennaio 2025;
- nonché della nota protocollo n. 13240 del 20 febbraio 2025 a firma dell’Asl Roma 3 della Dott. Lorenza Abbati (direttore UOO Approvvigionamenti) in parte qua;
- della nota prot. n. 21770 del 21 marzo 2025 a firma del direttore UOC Approvvigionamenti Dott. Lorenza Abbati dell’Asl Roma 3 comunicato in pari data;
- dei chiarimenti forniti in corso di RDO e in particolare di quello con il quale è stato precisato che “Ad integrazione di quanto specificato nel chiarimento prodotto al riguardo per i pazienti critici e su sangue neonatale, si conferma che a pena esclusione, al fine di dimostrare l'idoneità all'utilizzo su pazienti critici e su sangue neonatale, dovranno essere prodotte certificazioni legalmente riconosciute e valide in Unione Europea, quindi certificazioni CE e non banalmente degli studi clinici effettuati in strutture sanitarie o a maggior ragione, delle semplici istruzioni per l'uso”
e di tutti gli atti a essa presupposti e connessi ad oggi non conosciuti;
- della delibera del direttore generale n. 67 del 5 maggio 2025, comunicata con nota prot. n. 34103 del 12 maggio 2025, pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda per 15 giorni, avente ad oggetto “Revoca in autotutela della procedura di gara per l’affidamento della fornitura di dispositivi per il monitoraggio glicemico (lotto n. 1), di cui alla deliberazione n. 13/2025”;
-della nota del 22 agosto 2025, prot. 61116 avente ad oggetto “esiti nuova procedura di acquisto, deliberazione n. 494 del 14 agosto 2025” del relativo avviso di indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici da invitare a una procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023 e della lettera di invito per la procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia per le esigenze dell’ASL ROMA 3 ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023 e della deliberazione n. 494 del 14 agosto 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa VI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, disposta dalla Asl Roma 3 in favore della società MD Healthcare, del lotto n. 1 della procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. e) del d.lgs. n. 36 del 2023 per la fornitura triennale di dispositivi per il monitoraggio glicemico per le esigenze dell’Azienda sanitaria.
A supporto del ricorso parte ricorrente ha addotto l’illegittimità dell’aggiudicazione sostenendo che la MD Healthcare avrebbe dovuto essere esclusa per non aver allegato alla propria offerta parte della “Documentazione Tecnica” richiesta nella lettera d’invito e le IFU (Informazioni sul funzionamento e uso) dei prodotti offerti, nonché per aver formulato un’offerta non conforme alle specifiche tecniche prescritte poiché il dispositivo medico offerto sarebbe stato inidoneo all’uso ospedaliero, non utilizzabile per l’analisi di campioni di sangue neonatale e non idoneo all’utilizzo su pazienti critici.
2. Dopo la proposizione del ricorso l’Amministrazione resistente con nota del 20 febbraio 2025 ha comunicato a MD Healthcare Srl e per conoscenza alla ricorrente l’esclusione dalla procedura, essendo stata “ rilevata l’assenza della documentazione tecnica richiesta dalla lettera di invito all’art. 9 punto 5 a pena di esclusione (IFU del prodotto per le opportune verifiche sull’utilizzo, sulle effettive prestazioni e sulla attendibilità nella misura del parametro) ”.
3. Avverso tale nota parte ricorrente ha proposto un primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 28 marzo 2025, sostenendone l’illegittimità sia perché il provvedimento di esclusione non sarebbe stato motivato con riferimento a tutte le carenze sollevate con il ricorso introduttivo, sia perché l’Amministrazione non aveva concluso il procedimento con un atto di annullamento del provvedimento di aggiudicazione e conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente.
4. Nelle more della proposizione dei motivi aggiunti l’Amministrazione in data 21 marzo 2025 ha comunicato anche alla ricorrente l’esclusione dalla procedura in ragione dell’assenza, nell’offerta presentata, della certificazione CE, attestante l’idoneità dei dispositivi offerti per l’uso sui pazienti critici. Con la medesima nota L’Amministrazione ha altresì manifestato la volontà di revocare la procedura di gara “ per addivenire ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario con una nuova formulazione delle prestazioni nella lex specialis più idonea a soddisfare le esigenze aziendali ed a garantire il buon esito dell’affidamento. ”
5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 aprile 2025 la Società ricorrente ha pertanto gravato anche tale provvedimento di esclusione adottato nei propri confronti.
6. Successivamente la Asl Roma 3 con deliberazione del Direttore generale del 5 maggio 2025 ha disposto la “ revoca in autotulela la procedura di gara per l’affidamento della fornitura di dispositivi per il monitoraggio glicemico (lotto n.1), per una rivalutazione dell'interesse pubblico originario ed una nuova formulazione dei requisiti prescritti nella Lex specialis idonea a soddisfare le esigenze aziendali ed a garantire il buon esito dell’affidamento”.
7. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 27 maggio 2025, parte ricorrente ha impugnato anche tale decisione dell’Amministrazione, sostenendone l’illegittimità, essendo sub iudice , il presupposto di fatto relativo alla esclusione della ricorrente stessa e riproponendo le censure prospettate con il secondo ricorso per motivi aggiunti (assenza dei presupposti di legge per l’esercizio del potere di autotutela ex artt. 21 octies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e violazione dell’affidamento dell’operatore economico) per ha ritenuto di revocare in autotutela la procedura di gara in questione.
8. Nelle more la Asl Roma 3 ha avviato un’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare a una nuova procedura di gara negoziata per l’affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia, ridefinendo le specifiche tecniche richieste.
La ricorrente, dopo aver manifestato interesse alla partecipazione alla gara ed aver inoltrato la documentazione tecnica necessaria, non ha presentato la relativa offerta.
All’esito della procedura negoziata con gli operatori che hanno presentato offerta, la gara è stata aggiudicata con il criterio selettivo del minor prezzo ex art. 108 comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2003, con deliberazione n. 494 del 14 agosto 2025 alla MED TRUST TA S.r.l. per un importo annuo di euro 9.600,00 oltre IVA, per il periodo di mesi 12.
9. Con un quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 26 settembre 2025, parte ricorrente ha impugnato altresì l’aggiudicazione della nuova procedura di gara a favore della MED TRUST TA srl. adducendone l’illegittimità in via derivata e per vizi propri.
10. La Asl costituitasi in giudizio per resistere al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, ne ha eccepito l’inammissibilità per carenza d’interesse e l’infondatezza.
11. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Preliminarmente va rilevata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse poiché con esso la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della MD Healthcare s.r.l., nei confronti della quale l’Asl Roma 3 ha successivamente adottato un provvedimento di esclusione in autotutela con conseguente caducazione del provvedimento di aggiudicazione.
13. Sempre in via preliminare va ritenuta in parte l’inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti (depositato il 28 marzo 2025) con il quale la ricorrente ha impugnato il suddetto atto di esclusione della controinteressata MD Healthcare s.r.l. ed in parte l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
Con esso infatti parte ricorrente sostiene l’illegittimità dell’atto di esclusione da un lato perché non avrebbe preso in considerazione tutte le carenze di cui si sarebbe resa responsabile l’aggiudicataria e tuttavia si tratta di doglianze rispetto alle quali non è ravvisabile alcun interesse da parte della ricorrente; dall’altro perché all’atto di esclusione non sarebbe poi seguita la conclusione del relativo procedimento con l’aggiudicazione in favore della ricorrente.
Quest’ultima doglianza risulta in realtà superata dai successivi provvedimenti adottati dall’Amministrazione e gravati con ulteriori motivi aggiunti dalla ricorrente.
14. Difatti l’Amministrazione ha successivamente provveduto alla verifica della documentazione tecnica del secondo graduato, ossia l’odierna ricorrente, e, rilevata l’assenza della certificazione CE attestante l’idoneità dei dispositivi offerti per l’uso sui pazienti critici (requisito necessario pena l’esclusione dalla procedura), ha ritenuto con provvedimento del 21 marzo 2025 di escludere la ricorrente.
Con la medesima nota l’Amministrazione, tenuto conto di molteplici criticità riscontrate nella procedura, ha altresì espresso la volontà di effettuare approfondimenti al fine di definire chiaramente le caratteristiche tecniche più appropriate da porre a base di un nuovo procedimento d’acquisto, revocando in autotutela la precedente procedura di gara.
14.1 Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti (depositato in data 18 aprile 2025) adducendo i seguenti motivi avverso la propria esclusione:
a) non esisterebbero certificazioni CE per la destinazione d’uso, essendo questa in realtà indicata dal fabbricante nelle IFU, ed avendo offerto un sistema (glucometro e strisce) certificato sia in ambito europeo secondo il nuovo Regolamento EU 2017/746 per utilizzo su pazienti critici e neonatali. come riportato nelle IFU (“ …sangue intero arterioso neonatale e in campioni di sangue neonatale ottenuti mediante puntura del tallone, in tutti i tipi di contesti (“setting”) ospedalieri e sanitari, ivi inclusi i pazienti sottoposti a intervento medico intensivo o in terapia intensiva ”), sia da un ulteriore organismo notificatore di rilevanza mondiale, quale la Food & Drug Administration statunitense;
b) il requisito in questione sarebbe stato introdotto dalla Stazione appaltante solo in sede di chiarimento ove si legge “ a pena di esclusione al fine di dimostrare l'idoneità all'utilizzo su pazienti critici e su sangue neonatale, dovranno essere prodotte certificazioni legalmente riconosciute e valide in Unione Europea, quindi certificazioni CE e non banalmente degli studi clinici effettuati in strutture sanitarie o a maggior ragione, delle semplici istruzioni per l'uso ”.
14.2 Tali motivi di ricorso si rivelano improcedibile alla luce della revoca della procedura di gara in questione, da ritenersi legittima per le ragioni di seguito riportate.
14.3 Sul punto è decisivo rilevare che la volontà dell’Amministrazione, anticipata con la nota del 21 marzo 2025 e poi consolidata con la deliberazione del direttore generale del 5 maggio 2025 (impugnata con successivo ricorso per motivi aggiunti), di revocare la precedente procedura e indirne altra, previa ridefinizione dei requisiti tecnici dei prodotti da fornire, non è motivata solo sul presupposto della esclusione della ricorrente, ma “ alla luce molteplici criticità riscontrate nella procedura in oggetto, la necessità di un approfondimento sulla materia in esame al fine di definire puntualmente le caratteristiche tecniche più appropriate da porre a base di un nuovo procedimento di acquisto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione nell’interesse primario della salute dei pazienti e, nello stesso tempo, nell’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive. ”.
14.4 La decisione di revocare in autotutela la precedente procedura è dunque plurimotivata e soprattutto appare il frutto di una rideterminazione dell’Amministrazione mossa dalla maggiore consapevolezza in ordine alle caratteristiche tecniche più appropriate da richiedere nella fornitura dei dispositivi medici in questione e dalla necessità di meglio contemperare l’interesse primario della salute dei pazienti con la corretta gestione delle risorse pubbliche.
14.5 Come noto la revoca della gara è espressione del potere di autotutela della pubblica Amministrazione e, come tale, è caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile solo per illogicità e manifesta irragionevolezza, che non ricorrono nella fattispecie in esame.
Secondo orientamento giurisprudenziale costante, “ La possibilità che all'aggiudicazione provvisoria della gara non faccia seguito quella definitiva è evento del tutto fisiologico, che esclude qualsivoglia affidamento tutelabile; pertanto la revoca (come pure l'annullamento) dell'aggiudicazione provvisoria non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto endoprocedimentale che si inserisce nell'ambito del procedimento di scelta del contraente come momento necessario, ma non decisivo; solamente l'aggiudicazione definitiva attribuisce, in modo stabile, il bene della vita ed è pertanto idonea ad ingenerare un affidamento in capo all'aggiudicatario, sì da imporre l'instaurazione del contraddittorio procedimentale.”: fra le più recenti, si veda la sentenza del Cons. Stato, Sez. V, n. 8273 del 12 settembre 2023, in cui si afferma anche che “Né può sostenersi che il lungo tempo trascorso tra l'aggiudicazione e la revoca della stessa, nonché dell'intera gara abbia mutato la natura giuridica di atto provvisorio, ad effetti instabili, dell'aggiudicazione provvisoria, atteso che il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 12 del d.lgs. n. 163 del 2006 comporta solamente che l'aggiudicazione si consideri, nel silenzio dell'Amministrazione, approvata, ma non che essa determini l'aggiudicazione definitiva, la quale resta sempre sottoposta alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicataria" (Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2018, n. 5834).” (Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2024, n. 2660).
15. Parte ricorrente con il terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 27 maggio 2025, chiede l’annullamento dell’atto di revoca della procedura in questione sostenendone l’illegittimità perché il presupposto di fatto della propria esclusione era sub iudice e -riproponendo parte dei motivi formulati con il secondo ricorso per motivi aggiunti avverso la nota del 21 marzo 2025 nella parte in cui preannunciava la volontà di revocare la procedura- perché non sussisterebbero i presupposti di legge per l’esercizio del potere di autotutela e perché vi sarebbe una violazione del principio di affidamento.
15.1 Ribadito quanto sopra in ordine al potere discrezionale dell’Amministrazione di rideterminarsi e rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente non era stata destinataria di alcun provvedimento di aggiudicazione, cui non può accomunarsi la pendenza di un giudizio avverso la propria esclusione dalla gara, e che pertanto nessun legittimo affidamento poteva ritenersi integrato in ordine all’affidamento della fornitura, i motivi di doglianza avverso l’atto di revoca si rivelano infondati.
15.2 Come già evidenziato il provvedimento di revoca è plurimotivato.
Esso non solo si fonda sulla esclusione di entrambi gli operatori che avevano partecipato alla procedura, tra cui la ricorrente, ma altresì sulle “ …molteplici criticità riscontrate nella procedura in oggetto” da cui “.. è emersa la necessità di un approfondimento sulla materia in esame al fine di definire chiaramente le caratteristiche tecniche più appropriate da porre a base di un nuovo procedimento di acquisto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione nell'interesse primario della salute dei pazienti e, nello stesso tempo, nell'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive. ”
Per tali motivazioni è stata disposta la revoca in autotutela della procedura di gara per “ addivenire ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario con una nuova formulazione delle prestazioni nella lex specialis più idonea a soddisfare le esigenze aziendali ed a garantire il buon esito dell'affidamento ”.
Difatti l’Amministrazione nell’indire la nuova procedura ha ridefinito i requisiti tecnici dei prodotti richiesti, attivando una nuova procedura per la fornitura dei sistemi della glicemia con base d'asta annuale di euro 24.000,00 oltre IVA 22% da aggiudicarsi con il criterio selettivo del minor prezzo ex art. 108 comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2003 di durata pari a mesi 12 rinnovabili per ulteriori 12 mesi.
La nuova procedura, come riportato in atti, ha determinato peraltro un risparmio notevole di spesa (quasi il 60% rispetto alla offerta formulata dalla odierna ricorrente).
15.3 Tanto rilevato i motivi di doglianza avverso la revoca della precedente procedura sono infondati: le ragioni di maggiore idoneità dei prodotti a soddisfare le esigenze aziendali, anche in termini di risparmio economico senza tuttavia rinunciare alla cura dell’interesse pubblico primario della tutela della salute dei pazienti appaiono anche ad sole idonee a fondare la revoca della precedente procedura ed inoltre parte ricorrente neppure poteva ritenersi minimamente titolare, nelle more della pendenza del presente giudizio avverso la propria esclusione, di un affidamento tale da poter ostacolare la volontà dell’Amministrazione.
Né la motivazione a supporto della revoca appare carente o generica, essendo peraltro stata confermata dall’adozione di un nuovo capitolato speciale con la previsione di nuovi requisiti tecnici.
15.4 Ne consegue che il secondo ricorso per motivi aggiunti è in parte improcedibile, laddove parte ricorrente impugna la propria esclusione ed in parte infondato, così come infondato è il terzo ricorso per motivi aggiunti. Per siffatte ragioni entrambi i ricorsi per motivi aggiunti non possono trovare accoglimento.
16. Con un quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 26 settembre 2025, parte ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta con deliberazione del 14 agosto 2025 in favore di MED TRUST TA S.r.l. della nuova procedura di gara negoziata per l’affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia, come ridefiniti nelle loro specifiche tecniche con l’avviso di indagine del 27 maggio 2025 e relativi allegati.
16.1 Parte ricorrente sostiene l’illegittimità dell’aggiudicazione poiché con il nuovo avviso l’Amministrazione avrebbe richiesto sistemi generici e non più idonei all’uso ospedaliero e da utilizzare sul paziente critico, richiedendosi unicamente un “Sistema (strisce) idoneo all’indagine diagnostica da svolgere in prossimità del soggetto da testare documentato dalle IFU dei prodotti”.
Il nuovo sistema di approvvigionamento sarebbe finalizzato ad acquisire prodotti di qualità inferiore (anche in termini di sicurezza e di correttezza del risultato diagnostico) favorendo operatori economici che sono in grado di offrire sistemi di minor qualità a costi decisamente più bassi pregiudicando così definitivamente il sistema dell’aggiudicataria l’unico risultato idoneo all’uso ospedaliero.
Il risparmio economico decantato dall’Amministrazione si risolverebbe in realtà in un pregiudizio per il bene costituzionalmente garantito della salute pubblica.
L’interesse della ricorrente sarebbe quello dell’annullamento di tutti i presupposti atti, con caducazione della nuova procedura ed aggiudicazione della gara originaria.
16.2 Con un ulteriore motivo parte ricorrente sostiene che il prodotto di cui alla nuova procedura sarebbe inidoneo all’uso ospedaliero cui era inizialmente destinato, dove vi sono sia “pazienti critici”, che “neonati”.
L’aggiudicazione disposta dall’amministrazione esporrebbe l’Ospedale a un rischio di errore troppo elevato: ogni errore di misurazione della glicemia effettuato su pazienti con patologie per le quali viene sconsigliato l’utilizzo e di conseguenza ogni evento avverso su tali pazienti esporrebbe l’ospedale a rischi per la salute pubblica inaccettabili.
16.3 La Asl Roma 3 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, avendo parte ricorrente inizialmente partecipato alla procedura per poi tuttavia non presentare alcuna offerta, e replicato nel merito di aver rappresentato nei propri atti le ragioni a giustificazione della propria condotta in considerazione delle criticità che affliggevano le offerte proposte dagli operatori economici partecipanti alla gara e di aver ritenuto opportuno agire in revoca, conseguendone anche un congruo risparmio di spesa.
Evidenzia l’Amministrazione di aver operato in conformità al principio del risultato, quale applicazione anche del principio di economicità dell’azione amministrativa, e al principio di tempestività, avendo indetto e concluso nel minor tempo possibile una nuova gara per soddisfare le esigenze degli utenti. Il costo di aggiudicazione sarebbe proporzionato alla nuova fornitura e alle sue caratteristiche, anche considerati i tempi di durata e quindi di esecuzione della stessa.
16.7 Ritiene il Collegio di soprassedere dall’eccezione di inammissibilità attesa la palese infondatezza dei motivi di doglianza sollevati con il quarto ricorso per motivi aggiunti.
Occorre rilevare, come peraltro evidenziato dalla stessa ricorrente, la diversità delle due procedure, avendo l’Amministrazione rideterminato i requisiti tecnici dei prodotti da fornire in base alla nuova procedura.
La considerazione che i nuovi prodotti non presenterebbero l’idoneità in via esclusiva all’uso ospedaliero non ne inficia comunque la loro utilizzabilità per il soddisfacimento delle esigenze dell’Amministrazione.
Spetta difatti a quest’ultima nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica valutare le caratteristiche tecniche richieste perchè i presidi medici da fornire siano adeguati all’uso che se ne intende fare.
La nuova procedura risulta indetta ed espletata in base a prescrizioni tecniche ridefinite proprio al fine di individuare la migliore soluzione nell’interesse primario della salute dei pazienti e, nello stesso tempo, nell’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive.
La stessa asserita inidoneità all’uso ospedaliero esclusivo del dispositivo oggetto della nuova gara, da ultimo aggiudicata dall’Asl Roma 3, non potrebbe comportare l’annullamento della nuova procedura, come vorrebbe parte ricorrente, non essendo precluso alla Asl di ritenere di fornirsi di prodotti non aventi tale uso esclusivo.
Se difatti la previsione dell’esclusività dell’uso ospedaliero è dimostrativa della inidoneità dell’uso del prodotto in ambiti diversi (ad esempio domiciliari), di contro, nel caso di specie, non può escludersi che un prodotto definito come idoneo all’uso domiciliare possa essere utilizzato altresì in ambito ospedaliero, sempre che non ricorrano peculiari condizioni dei pazienti che ne rendano inefficace l’utilizzo. Si tratta tuttavia di valutazioni rimesse alla struttura ospedaliera che per tali specifici casi (ad esempio per pazienti critici) di volta in volta potrà escluderne la utilizzabilità, ma che non rendono palesemente illogica illegittima la scelta dell’Amministrazione di rifornirsi di prodotti non aventi un uso esclusivo ospedaliero.
La ragionevolezza in termini di congruità ed efficienza di una tale scelta sarebbe altresì dimostrata dal fatto che prodotti privi di tale specifica attestazione sull’uso esclusivo ospedaliero sarebbero “ regolarmente in uso presso altre strutture ospedaliere, come ad esempio presso il San Camillo Forlanini ” (si veda la relazione in atti del Dirigente UOC Approvvigionamenti del 22 gennaio 2026).
17. In conclusione il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti vanno respinti per le ragioni sopra riportate, conseguentemente infondata è altresì la domanda di risarcimento del danno, non ravvisandosi il presupposto dell’illegittimità degli atti gravati.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della ASL Roma 3 che liquida in euro 3000,00 (tremila,00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI TI IL, Presidente
VI ON, Primo Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ON | RI TI IL |
IL SEGRETARIO