Art. 16.
L'ispezione di cui all' art. 43 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , e successive disposizioni legislative e regolamentari, e' esercitata anche presso le sedi, le rappresentanze, le agenzie e gli uffici degli edili e persone di cui alle lettere b) e d) dell'art. 61 del predetto regio decreto-legge.
L'ispezione di cui all' art. 43 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , e successive disposizioni legislative e regolamentari, e' esercitata anche presso le sedi, le rappresentanze, le agenzie e gli uffici degli edili e persone di cui alle lettere b) e d) dell'art. 61 del predetto regio decreto-legge.