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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 29/03/2024, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
N.19 / 2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Gianmarco Cantalini Giudice dott.ssa Vera Colella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 19/2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AT ON (PU) in data 30.07.2005 tra i coniugi:
1. (CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
2. (CF: ) nata a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]
rappresentanti e difesi entrambi dall'Avv. FABRIZIA GIBIINO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 10/01/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n.
898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
– che i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi per effetto di separazione personale omologata con decreto in data 03.03.2022;
– che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
– che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– che il P.M. ha espresso parere favorevole;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AT ON (PU) in data
30.07.2005 tra i coniugi:
1. (CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
2. (CF: ) nata a [...] l'[...], residente Parte_2 C.F._2 in AT ON (PU), via Casilbene n. 30
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di RC CO (PU) ANNO 2005 Numero 1 Parte II Serie A Ufficio 1; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data 10.01.2024, che integralmente si riportano:
“1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati e la SInora assieme al figlio Parte_2 Per_1 continuerà ad abitare n sa coniugale sita rcatino ON, Via Casilbene n. 30, di proprietà della SInora per ¼ e del SI. per ¾, mentre quest'ultimo trasferirà la Parte_2 Pt_1 propria residenza in un'altra dimora entro e non oltre il 15.10.2021.
2. Le spese zione coniugale nonché le utenze tutte sono e saranno integralmente a carico della SI.ra Parte_2
3. Il figlio vedrà il padre per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dall'uscita di Per_1 scuola alle 22 (se lo vorrà anche con pernottamento presso di lui) ed a week end alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
I giorni delle festività natalizie e di quelle pasquali che il figlio trascorrerà rispettivamente con la madre e con il padre verranno di volta in volta decisi di comune accordo privilegiando le scelte del ragazzo.
Allo stesso modo nel periodo estivo il padre avrà diritto di tenere il figlio per due settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre, con preavviso di almeno 20 giorni, ma sempre subordinatamente ed in aderenza alla volontà del ragazzo.
4. Il SI. rovvederà a versare alla SI.ra entro il 25 di ogni mese la somma di euro Pt_1 Parte_2
500,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie (es. mediche, scolastiche e sportive), oltre ad aumento ISTAT come per legge;
5. A modifi unto 5 della separazione, con impegno non ancora adempiuto dalle parti, il SI. i impegna a cedere alla SI.ra i ¾ di sua proprietà della casa familiare Pt_1 Parte_2
(casa, garage e corte), trattenendone unicamente il diritto di abitazione;
gli immobili in oggetto sono quelli evidenziati nelle visure allegate, siti in AT ON, catasto fabbricati foglio 1, particella 1015, sub.1, Cat. A/4, foglio 1 part. 1015 cat. C/6, catasto terreni foglio 1, particella 1018 seminativo, classe 03, ha. 1221, foglio 1 particella 1022, pasc. cespugl, classe 02, ha.252.
6. Nel rispetto reciproco entrambe le parti si impegnano a non permettere a terze persone, legate sentimentalmente a ciascuno dei due, l'ingresso per qualsivoglia motivo nella predetta abitazione coniugale sita in Via Casilbene 30. 7. Le parti danno atto che le suddette disposizioni sono relative alla regolazione di rapporti tra coniugi e sono pertanto soggette alla disciplina ed alle specifiche agevolazioni fiscali previste per legge in materia.
8. Le parti dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto economico tra loro, esclusi quelli sopra menzionati.”
Spese di lite compensate.
***
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di MERCATINO CO (PU) per quanto di competenza.
Urbino, 27.03.2024
Il Giudice relatore
Vera Colella
Il Presidente Massimo Di Patria
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Gianmarco Cantalini Giudice dott.ssa Vera Colella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 19/2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AT ON (PU) in data 30.07.2005 tra i coniugi:
1. (CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
2. (CF: ) nata a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]
rappresentanti e difesi entrambi dall'Avv. FABRIZIA GIBIINO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 10/01/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n.
898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
– che i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi per effetto di separazione personale omologata con decreto in data 03.03.2022;
– che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
– che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– che il P.M. ha espresso parere favorevole;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AT ON (PU) in data
30.07.2005 tra i coniugi:
1. (CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
2. (CF: ) nata a [...] l'[...], residente Parte_2 C.F._2 in AT ON (PU), via Casilbene n. 30
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di RC CO (PU) ANNO 2005 Numero 1 Parte II Serie A Ufficio 1; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data 10.01.2024, che integralmente si riportano:
“1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati e la SInora assieme al figlio Parte_2 Per_1 continuerà ad abitare n sa coniugale sita rcatino ON, Via Casilbene n. 30, di proprietà della SInora per ¼ e del SI. per ¾, mentre quest'ultimo trasferirà la Parte_2 Pt_1 propria residenza in un'altra dimora entro e non oltre il 15.10.2021.
2. Le spese zione coniugale nonché le utenze tutte sono e saranno integralmente a carico della SI.ra Parte_2
3. Il figlio vedrà il padre per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dall'uscita di Per_1 scuola alle 22 (se lo vorrà anche con pernottamento presso di lui) ed a week end alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
I giorni delle festività natalizie e di quelle pasquali che il figlio trascorrerà rispettivamente con la madre e con il padre verranno di volta in volta decisi di comune accordo privilegiando le scelte del ragazzo.
Allo stesso modo nel periodo estivo il padre avrà diritto di tenere il figlio per due settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre, con preavviso di almeno 20 giorni, ma sempre subordinatamente ed in aderenza alla volontà del ragazzo.
4. Il SI. rovvederà a versare alla SI.ra entro il 25 di ogni mese la somma di euro Pt_1 Parte_2
500,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie (es. mediche, scolastiche e sportive), oltre ad aumento ISTAT come per legge;
5. A modifi unto 5 della separazione, con impegno non ancora adempiuto dalle parti, il SI. i impegna a cedere alla SI.ra i ¾ di sua proprietà della casa familiare Pt_1 Parte_2
(casa, garage e corte), trattenendone unicamente il diritto di abitazione;
gli immobili in oggetto sono quelli evidenziati nelle visure allegate, siti in AT ON, catasto fabbricati foglio 1, particella 1015, sub.1, Cat. A/4, foglio 1 part. 1015 cat. C/6, catasto terreni foglio 1, particella 1018 seminativo, classe 03, ha. 1221, foglio 1 particella 1022, pasc. cespugl, classe 02, ha.252.
6. Nel rispetto reciproco entrambe le parti si impegnano a non permettere a terze persone, legate sentimentalmente a ciascuno dei due, l'ingresso per qualsivoglia motivo nella predetta abitazione coniugale sita in Via Casilbene 30. 7. Le parti danno atto che le suddette disposizioni sono relative alla regolazione di rapporti tra coniugi e sono pertanto soggette alla disciplina ed alle specifiche agevolazioni fiscali previste per legge in materia.
8. Le parti dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto economico tra loro, esclusi quelli sopra menzionati.”
Spese di lite compensate.
***
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di MERCATINO CO (PU) per quanto di competenza.
Urbino, 27.03.2024
Il Giudice relatore
Vera Colella
Il Presidente Massimo Di Patria