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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2139/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17360/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00042 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029950832000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00042 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220099079413501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220105143821501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230057021758501 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 559/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di pagamento n. 07120259029950832000, notificato in data 11.09.2025, l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione intimava alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 33.498,82, a titolo di
IRPEF, sanzioni ed interessi per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019, asseritamente dovuta in qualità di erede del sig. Nominativo_1, deceduto l'11.08.2022. L'atto impugnato richiamava, quali presupposti della pretesa, le cartelle di pagamento nn. 071 2022 00990794 13 501, 071 2022 01051438 21 501 e 071 2023 00570217 58
501, emesse nei confronti del de cuius e notificate alla ricorrente quale presunta erede. La contribuente deduceva di non avere mai assunto la qualità di erede, avendo formalmente rinunciato all'eredità in data
25.01.2023, e di avere già rappresentato tale circostanza all'Agente della riscossione con istanza di sospensione e annullamento trasmessa a mezzo PEC in data 31.05.2024. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto di intimazione e la sospensione della sua esecutorietà, per mancanza del presupposto soggettivo dell'obbligazione tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto diretto, a suo dire, a contestare le cartelle di pagamento presupposte, asseritamente ritualmente notificate in data 24.05.2024, e non vizi propri dell'intimazione, in violazione degli artt.
19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, e per mero scrupolo difensivo, l'Agente della riscossione contestava la dedotta mancanza della qualità di erede, sostenendo che la mancata impugnazione delle cartelle e della successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 04.02.2025 integrerebbe comportamento concludente idoneo a configurare accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il collegio, rileva che, deve, essere respinta l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. L'atto impugnato è un'intimazione di pagamento rivolta alla ricorrente in quanto asserita erede del contribuente deceduto;
la censura formulata non investe la legittimità delle cartelle di pagamento presupposte, bensì un vizio proprio e radicale dell'atto intimatorio, consistente nella carenza del presupposto soggettivo dell'obbligazione tributaria. Secondo
Banca_1la giurisprudenza di legittimità, la contestazione della qualità di erede un vizio che attiene all'an della pretesa e alla legittimazione passiva del destinatario dell'atto, rendendo ammissibile l'impugnazione dell'atto della riscossione anche a distanza di tempo dalla notifica delle cartelle presupposte (cfr. Cass., sez. V, 22 febbraio 2017, n. 4557; Cass., sez. V, 7 luglio 2020, n. 14042).
Nel merito, risulta provato in atti che la ricorrente ha formalmente rinunciato all'eredità del sig.
Nominativo_1 in data 25 gennaio 2023. Ai sensi degli artt. 459 e 521 c.c., la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo e comporta che il rinunciante è considerato come mai chiamato alla successione, con esclusione di ogni responsabilità per i debiti ereditari. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la rinuncia all'eredità, validamente effettuata, preclude in radice la legittimazione passiva del chiamato rispetto alle obbligazioni tributarie del de cuius, non potendo l'Amministrazione finanziaria pretendere il pagamento se non nei confronti di soggetti che abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente (Cass., sez. V, 30 gennaio 2019, n. 2541; Cass., sez. VI-5, 9 aprile
2021, n. 9396). Né può condividersi l'assunto difensivo dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento o della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituirebbe accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'accettazione tacita dell'eredità richiede il compimento di atti che presuppongano in modo univoco e inequivoco la volontà di accettare l'eredità
e che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede;
non sono invece idonei a integrare accettazione tacita i comportamenti meramente omissivi o difensivi, quali l'inerzia, il silenzio o la mancata opposizione ad atti impositivi o della riscossione (Cass., sez. II, 13 giugno 2018,
n. 15358; Cass., sez. II, 21 luglio 2020, n. 15530). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che la mancata impugnazione di atti impositivi o esattoriali non Banca_1 accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di comportamento privo di contenuto negoziale e non incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità (Cass., sez. VI-2, 27 dicembre 2018, n. 33415). Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente ha tenuto una condotta positivamente incompatibile con l'accettazione, avendo tempestivamente comunicato all'Agente della riscossione l'avvenuta rinuncia all'eredità mediante istanza del 31 maggio 2024, chiedendo l'interruzione di ogni azione esecutiva e cautelare, circostanza che esclude qualsiasi atteggiamento concludente idoneo a fondare l'assunzione della qualità di erede. Ne consegue che l'atto di intimazione impugnato risulta emesso in carenza assoluta del presupposto soggettivo, essendo stato rivolto a soggetto privo di legittimazione passiva rispetto al credito tributario azionato.
Pertanto, l'intimazione di pagamento n. 07120259029950832000 deve essere annullata, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di ricorso. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della obiettiva complessità della vicenda, connessa alla ricostruzione della soggettività passiva in ambito successorio, nonché della presenza di eccezioni preliminari non manifestamente infondate sollevate dalla parte resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, 14/01/2026
Il Relatore Il Presidente
IA ZA ZI NZ
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17360/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00042 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029950832000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00042 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220099079413501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220105143821501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230057021758501 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 559/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di pagamento n. 07120259029950832000, notificato in data 11.09.2025, l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione intimava alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 33.498,82, a titolo di
IRPEF, sanzioni ed interessi per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019, asseritamente dovuta in qualità di erede del sig. Nominativo_1, deceduto l'11.08.2022. L'atto impugnato richiamava, quali presupposti della pretesa, le cartelle di pagamento nn. 071 2022 00990794 13 501, 071 2022 01051438 21 501 e 071 2023 00570217 58
501, emesse nei confronti del de cuius e notificate alla ricorrente quale presunta erede. La contribuente deduceva di non avere mai assunto la qualità di erede, avendo formalmente rinunciato all'eredità in data
25.01.2023, e di avere già rappresentato tale circostanza all'Agente della riscossione con istanza di sospensione e annullamento trasmessa a mezzo PEC in data 31.05.2024. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto di intimazione e la sospensione della sua esecutorietà, per mancanza del presupposto soggettivo dell'obbligazione tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto diretto, a suo dire, a contestare le cartelle di pagamento presupposte, asseritamente ritualmente notificate in data 24.05.2024, e non vizi propri dell'intimazione, in violazione degli artt.
19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, e per mero scrupolo difensivo, l'Agente della riscossione contestava la dedotta mancanza della qualità di erede, sostenendo che la mancata impugnazione delle cartelle e della successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 04.02.2025 integrerebbe comportamento concludente idoneo a configurare accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il collegio, rileva che, deve, essere respinta l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. L'atto impugnato è un'intimazione di pagamento rivolta alla ricorrente in quanto asserita erede del contribuente deceduto;
la censura formulata non investe la legittimità delle cartelle di pagamento presupposte, bensì un vizio proprio e radicale dell'atto intimatorio, consistente nella carenza del presupposto soggettivo dell'obbligazione tributaria. Secondo
Banca_1la giurisprudenza di legittimità, la contestazione della qualità di erede un vizio che attiene all'an della pretesa e alla legittimazione passiva del destinatario dell'atto, rendendo ammissibile l'impugnazione dell'atto della riscossione anche a distanza di tempo dalla notifica delle cartelle presupposte (cfr. Cass., sez. V, 22 febbraio 2017, n. 4557; Cass., sez. V, 7 luglio 2020, n. 14042).
Nel merito, risulta provato in atti che la ricorrente ha formalmente rinunciato all'eredità del sig.
Nominativo_1 in data 25 gennaio 2023. Ai sensi degli artt. 459 e 521 c.c., la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo e comporta che il rinunciante è considerato come mai chiamato alla successione, con esclusione di ogni responsabilità per i debiti ereditari. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la rinuncia all'eredità, validamente effettuata, preclude in radice la legittimazione passiva del chiamato rispetto alle obbligazioni tributarie del de cuius, non potendo l'Amministrazione finanziaria pretendere il pagamento se non nei confronti di soggetti che abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente (Cass., sez. V, 30 gennaio 2019, n. 2541; Cass., sez. VI-5, 9 aprile
2021, n. 9396). Né può condividersi l'assunto difensivo dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento o della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituirebbe accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'accettazione tacita dell'eredità richiede il compimento di atti che presuppongano in modo univoco e inequivoco la volontà di accettare l'eredità
e che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede;
non sono invece idonei a integrare accettazione tacita i comportamenti meramente omissivi o difensivi, quali l'inerzia, il silenzio o la mancata opposizione ad atti impositivi o della riscossione (Cass., sez. II, 13 giugno 2018,
n. 15358; Cass., sez. II, 21 luglio 2020, n. 15530). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che la mancata impugnazione di atti impositivi o esattoriali non Banca_1 accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di comportamento privo di contenuto negoziale e non incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità (Cass., sez. VI-2, 27 dicembre 2018, n. 33415). Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente ha tenuto una condotta positivamente incompatibile con l'accettazione, avendo tempestivamente comunicato all'Agente della riscossione l'avvenuta rinuncia all'eredità mediante istanza del 31 maggio 2024, chiedendo l'interruzione di ogni azione esecutiva e cautelare, circostanza che esclude qualsiasi atteggiamento concludente idoneo a fondare l'assunzione della qualità di erede. Ne consegue che l'atto di intimazione impugnato risulta emesso in carenza assoluta del presupposto soggettivo, essendo stato rivolto a soggetto privo di legittimazione passiva rispetto al credito tributario azionato.
Pertanto, l'intimazione di pagamento n. 07120259029950832000 deve essere annullata, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di ricorso. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della obiettiva complessità della vicenda, connessa alla ricostruzione della soggettività passiva in ambito successorio, nonché della presenza di eccezioni preliminari non manifestamente infondate sollevate dalla parte resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, 14/01/2026
Il Relatore Il Presidente
IA ZA ZI NZ