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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9800 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 5117/2025
TRA
Parte_1
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO
Oggi 18/12/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. LISO VINCENZO, oggi sostituito dall'avv. DANIELE Parte_1
PERSANO, giusta delega orale. Per l'avv. RUSPI CRISTIANO, oggi sostituito dall'avv. MARCO AURELIO CP_1
MAIELLO, giusta delega orale.
Sono presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa ed il dr. Persona_1 [...]
Per_2
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LISO VINCENZO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA NUOVA 15 20121 MILANO, presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSPI CRISTIANO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA AMEDEI 9 MILANO, presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la si è opposta al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 15685/2024 (RG n. 34412/2024) emesso dal Tribunale di Milano il 11/11/2024 deducendone la nullità ed inefficacia per mancata proposizione della domanda di
2 conciliazione prevista dall'art 32 co 2 delle condizioni generali di contratto e, nel merito, contestandone la fondatezza.
In estrema sintesi, la difesa dell'opponente si doleva del fatto che la con la CP_1 quale in data 27 agosto 2018 aveva sottoscritto l'offerta commerciale n. 077627LT00 avente ad oggetto il noleggio a lungo termine del veicolo senza conducente Rover Controparte_2
Velar 2.0D I4 240 CV R-Dynamic S, targata FY665TJ (cfr. docc. 2 e 3), aveva richiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento per un importo complessivo pari ad Euro 15.026,11, oltre interessi di mora, oggetto della fattura n.22FV-02202 del 22/09/2022 emessa dall'opposta a titolo di riaddebito “danni meccanici da fine rent” senza, tuttavia, fornire prova dell'effettiva sussistenza dei danni meccanici lamentati, della riconducibilità di tali danni ad una condotta colposa dell'opponente e dell'entità economica dei danni asseritamente subiti.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto.
La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per discussione orale ex art. 281sexies
c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale veniva decisa con sentenza succintamente motivata.
Occorre preliminarmente ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per
3 difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”1.
Ritiene il Tribunale che il decreto ingiuntivo opposto debba essere revocato.
Invero, la convenuta opposta aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo dando atto esclusivamente che l'autovettura LAND ROVER Range Rover Velar 2.0D I4 240 CV
[...]
targata FY665TJ concessa in locazione alla avesse subito danni CP_3 Parte_1
meccanici al termine del noleggio e producendo la relativa fattura (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio).
Nulla era stato dedotto rispetto ai passaggi che avevano portato alla determinazione del credito asseritamente vantato dalla stessa.
Pertanto, appare al Tribunale che lo strumento del ricorso per decreto ingiuntivo sia stato utilizzato in maniera impropria, non sussistendo le condizioni di certezza e liquidità necessari per la emanazione del decreto ingiuntivo, avente ad oggetto un credito risarcitorio, per sua natura illiquido.
Conseguentemente il Tribunale deve revocare il decreto ingiuntivo n. 15685/2024 (RG n.
34412/2024) emesso dal Tribunale di Milano il 11/11/2024.
Se - come è noto - il giudizio di opposizione non si limita alla verifica della regolarità formale del decreto, ma ha come oggetto anche la valutazione nel merito della richiesta di pagamento del creditore opposto, anche nel merito la domanda di condanna formulata dalla opposta non merita accoglimento.
Deve, infatti, rilevarsi che ha allegato che , al termine del CP_1 Parte_1 noleggio dell'autovettura Range Rover Velar 2.0D I4 240 CV R-Dynamic S, CP_2
targata FY665TJ, l'avrebbe restituita danneggiata presso la di CP_4 CP_5
2, difatti, è stata ricoverata presso l'officina Autocity Bat Srl di Barletta, ove è stata Parte_2 periziata dalla società Eurostime S.r.l. (doc. 11) e dove sono stati indicati i costi di riparazione (doc. 12) con i relativi rilievi fotografici (doc. 13)” (cfr. pag. 5 memoria di costituzione).
Al riguardo deve, tuttavia, evidenziarsi:
- che l'autovettura risulta riconsegnata alla in data 13 giugno 2022 (cfr. CP_1
4 doc. 7 opponente ed 8 opposta), dunque in epoca addirittura successiva alle perizie redatte dalle società Eurostime S.r.l. e Rentek S.r.l., datate 13 aprile 2022 (cfr. docc. 11 e
14 opposta) nonché al documento che contiene i costi di riparazione, datato 30 aprile
2022 (cfr. doc. 12 opposta);
- che dal verbale di riconsegna non viene fatto alcun cenno ai danni meccanici allegati;
- che le perizie prodotte dalla convenuta opposta (cfr. docc. 11 e 14) sono state eseguite unilateralmente, senza alcun contraddittorio con l'opponente, che neppure era stata informata della loro esecuzione;
- che non è stato svolto alcun accertamento tecnico preventivo volto a dimostrare, nel contradittorio tra le parti, l'eziologia dei danni meccanici riscontrati, né sono state dedotte istanze istruttorie con la memoria n. 2;
- che il preventivo prodotto da (cfr. doc. 12) è intestato ad una società, la CP_1
“Evergreen Mobility Rent S.r.l.” del tutto estranea al rapporto contrattuale;
- che le fotografie prodotte dalla convenuta opposta (cfr. doc. 13) non risultano pertinenti rispetto alla pretesa creditoria azionata, atteso che si riferiscono esclusivamente alla carrozzeria del veicolo - non oggetto della domanda monitoria - mentre la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo ha ad oggetto "riaddebito danni meccanici da fine rent".
In conclusione, la convenuta opposta non ha fornito alcuna prova delle proprie allegazioni, motivo per cui la pretesa creditoria deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 15685/2024 (RG n. 34412/2024) emesso dal Tribunale di
Milano il 11/11/2024;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di che si CP_1 Parte_1
liquidano in € 145,50 per spese ed € 3.397,00 per compensi, oltre 15% spese generali. I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 18/12/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1743 del
26/01/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009.
VERBALE DELLA CAUSA N. 5117/2025
TRA
Parte_1
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO
Oggi 18/12/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. LISO VINCENZO, oggi sostituito dall'avv. DANIELE Parte_1
PERSANO, giusta delega orale. Per l'avv. RUSPI CRISTIANO, oggi sostituito dall'avv. MARCO AURELIO CP_1
MAIELLO, giusta delega orale.
Sono presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa ed il dr. Persona_1 [...]
Per_2
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LISO VINCENZO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA NUOVA 15 20121 MILANO, presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSPI CRISTIANO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA AMEDEI 9 MILANO, presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la si è opposta al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 15685/2024 (RG n. 34412/2024) emesso dal Tribunale di Milano il 11/11/2024 deducendone la nullità ed inefficacia per mancata proposizione della domanda di
2 conciliazione prevista dall'art 32 co 2 delle condizioni generali di contratto e, nel merito, contestandone la fondatezza.
In estrema sintesi, la difesa dell'opponente si doleva del fatto che la con la CP_1 quale in data 27 agosto 2018 aveva sottoscritto l'offerta commerciale n. 077627LT00 avente ad oggetto il noleggio a lungo termine del veicolo senza conducente Rover Controparte_2
Velar 2.0D I4 240 CV R-Dynamic S, targata FY665TJ (cfr. docc. 2 e 3), aveva richiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento per un importo complessivo pari ad Euro 15.026,11, oltre interessi di mora, oggetto della fattura n.22FV-02202 del 22/09/2022 emessa dall'opposta a titolo di riaddebito “danni meccanici da fine rent” senza, tuttavia, fornire prova dell'effettiva sussistenza dei danni meccanici lamentati, della riconducibilità di tali danni ad una condotta colposa dell'opponente e dell'entità economica dei danni asseritamente subiti.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto.
La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per discussione orale ex art. 281sexies
c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale veniva decisa con sentenza succintamente motivata.
Occorre preliminarmente ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per
3 difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”1.
Ritiene il Tribunale che il decreto ingiuntivo opposto debba essere revocato.
Invero, la convenuta opposta aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo dando atto esclusivamente che l'autovettura LAND ROVER Range Rover Velar 2.0D I4 240 CV
[...]
targata FY665TJ concessa in locazione alla avesse subito danni CP_3 Parte_1
meccanici al termine del noleggio e producendo la relativa fattura (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio).
Nulla era stato dedotto rispetto ai passaggi che avevano portato alla determinazione del credito asseritamente vantato dalla stessa.
Pertanto, appare al Tribunale che lo strumento del ricorso per decreto ingiuntivo sia stato utilizzato in maniera impropria, non sussistendo le condizioni di certezza e liquidità necessari per la emanazione del decreto ingiuntivo, avente ad oggetto un credito risarcitorio, per sua natura illiquido.
Conseguentemente il Tribunale deve revocare il decreto ingiuntivo n. 15685/2024 (RG n.
34412/2024) emesso dal Tribunale di Milano il 11/11/2024.
Se - come è noto - il giudizio di opposizione non si limita alla verifica della regolarità formale del decreto, ma ha come oggetto anche la valutazione nel merito della richiesta di pagamento del creditore opposto, anche nel merito la domanda di condanna formulata dalla opposta non merita accoglimento.
Deve, infatti, rilevarsi che ha allegato che , al termine del CP_1 Parte_1 noleggio dell'autovettura Range Rover Velar 2.0D I4 240 CV R-Dynamic S, CP_2
targata FY665TJ, l'avrebbe restituita danneggiata presso la di CP_4 CP_5
2, difatti, è stata ricoverata presso l'officina Autocity Bat Srl di Barletta, ove è stata Parte_2 periziata dalla società Eurostime S.r.l. (doc. 11) e dove sono stati indicati i costi di riparazione (doc. 12) con i relativi rilievi fotografici (doc. 13)” (cfr. pag. 5 memoria di costituzione).
Al riguardo deve, tuttavia, evidenziarsi:
- che l'autovettura risulta riconsegnata alla in data 13 giugno 2022 (cfr. CP_1
4 doc. 7 opponente ed 8 opposta), dunque in epoca addirittura successiva alle perizie redatte dalle società Eurostime S.r.l. e Rentek S.r.l., datate 13 aprile 2022 (cfr. docc. 11 e
14 opposta) nonché al documento che contiene i costi di riparazione, datato 30 aprile
2022 (cfr. doc. 12 opposta);
- che dal verbale di riconsegna non viene fatto alcun cenno ai danni meccanici allegati;
- che le perizie prodotte dalla convenuta opposta (cfr. docc. 11 e 14) sono state eseguite unilateralmente, senza alcun contraddittorio con l'opponente, che neppure era stata informata della loro esecuzione;
- che non è stato svolto alcun accertamento tecnico preventivo volto a dimostrare, nel contradittorio tra le parti, l'eziologia dei danni meccanici riscontrati, né sono state dedotte istanze istruttorie con la memoria n. 2;
- che il preventivo prodotto da (cfr. doc. 12) è intestato ad una società, la CP_1
“Evergreen Mobility Rent S.r.l.” del tutto estranea al rapporto contrattuale;
- che le fotografie prodotte dalla convenuta opposta (cfr. doc. 13) non risultano pertinenti rispetto alla pretesa creditoria azionata, atteso che si riferiscono esclusivamente alla carrozzeria del veicolo - non oggetto della domanda monitoria - mentre la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo ha ad oggetto "riaddebito danni meccanici da fine rent".
In conclusione, la convenuta opposta non ha fornito alcuna prova delle proprie allegazioni, motivo per cui la pretesa creditoria deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 15685/2024 (RG n. 34412/2024) emesso dal Tribunale di
Milano il 11/11/2024;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di che si CP_1 Parte_1
liquidano in € 145,50 per spese ed € 3.397,00 per compensi, oltre 15% spese generali. I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 18/12/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1743 del
26/01/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009.