Ordinanza presidenziale 24 maggio 2024
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 4949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4949 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04949/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2023, proposto da LU AI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
-del risultato della prova scritta sostenuta il 13/12/2022, inerente al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di complessivi 1188 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia del 29.9.2022, nella parte in cui viene attribuito al ricorrente il voto complessivo di 9,670;
-della graduatoria stilata a seguito della prova scritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa DR EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta sostenuta nel concorso per esami e titoli per il reclutamento di complessivi 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché la relativa graduatoria in cui ricorrente si è collocato nella posizione n. 549;
Considerato che, in data 12.01.2026, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio;
Ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE RA, Presidente FF
DR EF, Primo Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR EF | LE RA |
IL SEGRETARIO