Articolo 8 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 7Articolo 9
Versione
20 settembre 1975
Art. 8.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 97 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 97 - Documenti per la pubblicazione. - Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonche' ogni altro documento necessario a provare la liberta' degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potesta' debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilita', che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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