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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 586/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
AR GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6764/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008309629 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- RUOLO n. 2023/250383 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 16/06/2023 all'Agenzia delle entrate (di seguito AE), qui inviato con PEC in data 31/10/2023 e iscritto al n. 6764/2023 R.G.R., Ricorrente_1
ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 293 2023 00083096 29, notificata in data
20/04/2023, per complessivi € 5.548,30=, derivante dal mancato versamento dell'IRPEF, accertato a seguito del controllo ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 effettuato sul Modello Unico/2019 (anno d'imposta
2018).
Deduceva la ricorrente i seguenti motivi di illegittimità dell'atto impugnato: a) Mancata notifica della comunicazione d'irregolarità; b) Difetto di motivazione della cartella di pagamento;
c) Difetto di soggettività passiva per sospensione ex lege dell'obbligo impositivo con riguardo ai redditi sottoposti a sequestro. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese del giudizio.
§2. Costituitasi in giudizio il 13/12/2023, l'AE deduceva di aver provveduto a sgravare parzialmente la cartella in contestazione (come da provvedimento n. 2023S717228 in data 09/11/2023 che produceva), con rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del dpr n. 633 del 1972 per errata liquidazione della dichiarazione, ripristino della dichiarazione originaria e scorporo del reddito personale dal reddito degli immobili oggetto di provvedimenti giurisdizionali;
nel resto, affermava l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
§3. In data 06/11/2025 si costituiva in giudizio il nuovo difensore della ricorrente, depositando documentazione a sostegno delle proprie deduzioni.
§4. Con successiva memoria illustrativa del 07/01/2026 la ricorrente dettagliava le proprie difese.
§5. All'udienza odierna erano presenti il difensore del ricorrente e il rappresentante dell'Agenzia delle
Entrate, i quali hanno ribadito le rispettive argomentazioni. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§6. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla porzione del credito oggetto di sgravio da parte dell'AE.
§7. Nel resto, il ricorso non è fondato.
§8. Osserva la Corte che la cartella oggetto di impugnazione è stata emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, in relazione al quale non è previsto in ogni caso l'invio della comunicazione di irregolarità.
Invero, l'art 6. della L. 212/2000 impone la notifica solamente “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” e, quindi, non in tutti i casi di liquidazione della dichiarazione. A ciò si aggiunge la consolidata giurisprudenza che esclude l'obbligo di notificazione “ogni qualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate” (Cass. N. 375/2019). Pertanto, non è richiesta la comunicazione di irregolarità derivante dal controllo formale se l'iscrizione a ruolo deriva non da errori nella dichiarazione bensì dall'omesso o dall'insufficiente versamento di quanto dichiarato.
L'obbligo non sussiste in quanto i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica “si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente”, per cui non avrebbe alcun senso interloquire con lui su dati dallo stesso comunicati (Cass. n. 907/2002 e n. 18022/2006). Nel caso in esame, dalla cartella di pagamento risulta che la contestazione mossa alla contribuente è relativa all'omesso o carente versamento dell'IRPEF risultante dalla dichiarazione della stessa. Pertanto, la censura risulta priva di fondamento.
§9. Quanto ai motivi concernenti il difetto di motivazione della cartella e il difetto di soggettività passiva per sospensione ex lege dell'obbligo impositivo sui redditi sottoposti a sequestro, da trattare congiuntamente per la connessione, appare opportuno preliminarmente ricomporre cronologicamente la fattispecie, quale risulta dalla documentazione versata in atti dall'AE, compendiata nella relativa memoria di costituzione.
1. In data 12.08.2014, il Tribunale di Catania, terza sezione civile, dispone il sequestro giudiziario di alcuni beni, con la conseguente nomina del custode, a fronte della contesa sulla modalità di ripartizione dei beni facenti parte del compendio ereditario dei genitori dei sig.ri Ricorrente_1;
2. In data 19.11.2019, la ricorrente presenta la propria dichiarazione dei redditi;
3. Successivamente, in data 29.01.2020, il custode giudiziario presenta la dichiarazione dei redditi, mediante la quale dichiara una quota parte dei terreni e fabbricati sottoposti alla sua custodia (quota, a suo parere, riferibile alla Ricorrente_1, mentre la restante parte viene dichiarata nei confronti degli altri due germani);
4. La dichiarazione del custode, presentata in nome e per conto della proprietaria dei beni, viene considerata dal sistema automatizzato sostitutiva di quella presentata dalla contribuente, che conseguentemente viene annullata;
5. Dal confronto delle due dichiarazioni risulta un debito pari ad € € 5.548,30=, oltre sanzioni ed interessi, che porta alla notifica della cartella di pagamento oggi impugnata;
6. In data 16.06.2023 Ricorrente_1 presenta reclamo avverso la suddetta cartella.
§10. Così ricostruita nel merito la vicenda, osserva la Corte che in ricorso si contesta la liquidazione dell'AE, che avrebbe errato nel considerare sostitutiva la dichiarazione presentata dal custode giudiziario.
E in realtà, le due dichiarazioni – quella della ricorrente relativa ai suoi redditi e quella presentata dal custode riguardo ai beni sequestrati – avrebbero dovuto coesistere, perché riguardanti patrimoni e redditi distinti, appartenenti a soggetti diversi. Tuttavia, l'inesatta rappresentazione non è stata causata da un errore del sistema in uso all'AE, ma dalla compilazione errata della dichiarazione da parte del custode, che ha presentato la dichiarazione a nome di Ricorrente_1, che quindi risulta come contribuente. Per tale ragione, durante la liquidazione automatizzata, la dichiarazione menzionata è stata considerata come sostitutiva di quella precedente della Castelli.
Per evitare l'errore, il custode avrebbe dovuto presentare la dichiarazione richiesta specificando le proprie generalità nel frontespizio, sia come custode che come dichiarante. Così facendo, la sua dichiarazione sarebbe risultata indipendente da quella della ricorrente Ricorrente_1, e ciò avrebbe determinato l'iscrizione a ruolo a suo carico, come previsto dalla normativa vigente.
In proposito, si veda la Risoluzione n. 62/E del 2007, la quale espressamente dispone:
“Nel caso di specie, dunque, dalla data in cui il sig. Nominativo_1 ha assunto la funzione di custode giudiziario, tutte le dichiarazioni (Modello UNICO Persone Fisiche, Modello 770, Dichiarazione Annuale IVA se presentata disgiuntamente dal Modello UNICO) per le quali non sia scaduto il termine di presentazione alla data del 4 maggio 2006 (data di consegna dell'azienda) devono essere presentate con l'indicazione, nel relativo frontespizio, dei suoi dati anagrafici in qualità di dichiarante e di custode giudiziario (in genere utilizzando il codice carica 5), e le imposte sui redditi saranno liquidate in via provvisoria ai sensi del più volte citato articolo 187 del T.U.I.R.”.
Essendo il controllo ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 di tipo automatizzato, il sistema ha collegato le due dichiarazioni, non avendo l'Ufficio il dovere di entrare nel merito di quanto dichiarato dai contribuenti.
L'Agenzia, difatti, in tale sede ha solo l'obbligo di controllare la corretta compilazione delle dichiarazioni presentate.
§11. Inoltre, il custode ha dichiarato di aver suddiviso i beni oggetto di sequestro in tre parti, una per ciascuno dei fratelli che hanno avviato la procedura giurisdizionale volta all'accertamento della titolarità dei beni attualmente sottoposti a sequestro, presumibilmente su indicazione del giudice civile. L'AE, tuttavia, non ha evidenza di tale disposizione, in quanto, nel provvedimento di sequestro esibito durante il contraddittorio, il Giudice si limita a individuare i beni sequestrati e a nominare il custode, attribuendogli l'onere di presentare un rendiconto trimestrale della sua gestione, senza specificare le quote spettanti ai singoli soggetti.
Va peraltro rilevato che lo scopo del sequestro e della nomina del custode è quello di preservare l'integrità del patrimonio, la cui titolarità rimane incerta fino alla conclusione del procedimento relativo alla divisione dei beni ereditari. Qualora le quote di spettanza fossero già state determinate, il sequestro e la nomina del custode risulterebbero superflui. La disciplina applicata nel caso in esame, pertanto, è analoga a quella prevista per l'eredità giacente.
Anche in tali circostanze non è ancora possibile determinare i titolari dei beni appartenenti alla massa ereditaria, né definire le rispettive quote spettanti a ciascuno. L'identificazione del proprietario avviene, in entrambi i casi, successivamente, con effetto retroattivo;
per tale ragione, viene nominato un soggetto terzo che assume la disponibilità di tutti i beni e li gestisce unitariamente, adempiendo agli obblighi correlati.
§12. Di conseguenza, il custode avrebbe dovuto presentare un'unica dichiarazione sia come dichiarante sia come custode, includendo l'intera massa dei beni sequestrati, così da consentire la liquidazione di un'imposta complessiva a suo carico. È infatti il custode, durante il periodo di sequestro, a gestire i beni e a percepire gli eventuali redditi da essi prodotti. Inoltre, nella comunicazione periodica della gestione dei beni al Giudice competente, il custode non dovrebbe redigere tre rendiconti distinti (uno per ciascun potenziale titolare), bensì un unico resoconto globale, come risulta dalla documentazione prodotta nel contraddittorio. Ciò si giustifica dal momento che la massa di beni è unica e indivisa.
Pertanto, risulta corretto che il custode presenti una sola dichiarazione, a proprio nome, relativa a tutti i beni sottoposti alla sua custodia.
§13. Nonostante tale errore, l'Amministrazione finanziaria di Catania, in sede di mediazione, ha comunque provveduto a ripristinare la dichiarazione presentata dalla ricorrente, mantenendo anche la dichiarazione presentata dal custode relativamente ai soli beni sequestrati.
L'operazione di disabbinamento, pertanto, ha generato lo sgravio parziale (provvedimento n.
2023S717228 in data 09/11/2023, in atti, dell'importo di €.3.269,79=, Rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del dpr n.
633 del 1972 - errata liquidazione di dichiarazione multipla - si è provveduto al ripristino della partita
T191119175827422500000009 ed al riabbinamento dei versamenti e compensazioni erroneamente abbinate alla presente), sulla partita relativa alla dichiarazione inviata dal curatore, nella quale adesso residuano le sole imposte collegate ai redditi da quadro RA e RB. Mentre la dichiarazione presentata dalla ricorrente Ricorrente_1, dopo il riabbinamento dei versamenti e delle compensazioni, ha dato esito regolare. §14. La residua iscrizione a ruolo rimane pertanto valida nei confronti della ricorrente, in quanto la dichiarazione, pur essendo stata presentata dal custode, è stata effettuata in nome della stessa, che pertanto resta tenuta al pagamento dell'imposta dovuta.
Alla luce di quanto sopra esposto, il residuo importo portato dalla cartella di pagamento si configura come pienamente legittimo, non sussistendo alcuna problematica relativa alla soggettività passiva, poiché
l'iscrizione a ruolo è avvenuta nei confronti della contribuente indicata nel Modello Unico presentato.
§15. Segue alle superiori considerazioni, fatto salvo lo sgravio da parte di AE, il rigetto del ricorso.
§16. Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le somme oggetto dello sgravio effettuato da AE e indicato in motivazione;
rigetta nel resto e compensa le spese.
Catania, 19.01.2026.
Il Presidente Estensore
CO IO
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
AR GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6764/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008309629 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- RUOLO n. 2023/250383 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 16/06/2023 all'Agenzia delle entrate (di seguito AE), qui inviato con PEC in data 31/10/2023 e iscritto al n. 6764/2023 R.G.R., Ricorrente_1
ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 293 2023 00083096 29, notificata in data
20/04/2023, per complessivi € 5.548,30=, derivante dal mancato versamento dell'IRPEF, accertato a seguito del controllo ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 effettuato sul Modello Unico/2019 (anno d'imposta
2018).
Deduceva la ricorrente i seguenti motivi di illegittimità dell'atto impugnato: a) Mancata notifica della comunicazione d'irregolarità; b) Difetto di motivazione della cartella di pagamento;
c) Difetto di soggettività passiva per sospensione ex lege dell'obbligo impositivo con riguardo ai redditi sottoposti a sequestro. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese del giudizio.
§2. Costituitasi in giudizio il 13/12/2023, l'AE deduceva di aver provveduto a sgravare parzialmente la cartella in contestazione (come da provvedimento n. 2023S717228 in data 09/11/2023 che produceva), con rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del dpr n. 633 del 1972 per errata liquidazione della dichiarazione, ripristino della dichiarazione originaria e scorporo del reddito personale dal reddito degli immobili oggetto di provvedimenti giurisdizionali;
nel resto, affermava l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
§3. In data 06/11/2025 si costituiva in giudizio il nuovo difensore della ricorrente, depositando documentazione a sostegno delle proprie deduzioni.
§4. Con successiva memoria illustrativa del 07/01/2026 la ricorrente dettagliava le proprie difese.
§5. All'udienza odierna erano presenti il difensore del ricorrente e il rappresentante dell'Agenzia delle
Entrate, i quali hanno ribadito le rispettive argomentazioni. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§6. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla porzione del credito oggetto di sgravio da parte dell'AE.
§7. Nel resto, il ricorso non è fondato.
§8. Osserva la Corte che la cartella oggetto di impugnazione è stata emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, in relazione al quale non è previsto in ogni caso l'invio della comunicazione di irregolarità.
Invero, l'art 6. della L. 212/2000 impone la notifica solamente “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” e, quindi, non in tutti i casi di liquidazione della dichiarazione. A ciò si aggiunge la consolidata giurisprudenza che esclude l'obbligo di notificazione “ogni qualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate” (Cass. N. 375/2019). Pertanto, non è richiesta la comunicazione di irregolarità derivante dal controllo formale se l'iscrizione a ruolo deriva non da errori nella dichiarazione bensì dall'omesso o dall'insufficiente versamento di quanto dichiarato.
L'obbligo non sussiste in quanto i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica “si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente”, per cui non avrebbe alcun senso interloquire con lui su dati dallo stesso comunicati (Cass. n. 907/2002 e n. 18022/2006). Nel caso in esame, dalla cartella di pagamento risulta che la contestazione mossa alla contribuente è relativa all'omesso o carente versamento dell'IRPEF risultante dalla dichiarazione della stessa. Pertanto, la censura risulta priva di fondamento.
§9. Quanto ai motivi concernenti il difetto di motivazione della cartella e il difetto di soggettività passiva per sospensione ex lege dell'obbligo impositivo sui redditi sottoposti a sequestro, da trattare congiuntamente per la connessione, appare opportuno preliminarmente ricomporre cronologicamente la fattispecie, quale risulta dalla documentazione versata in atti dall'AE, compendiata nella relativa memoria di costituzione.
1. In data 12.08.2014, il Tribunale di Catania, terza sezione civile, dispone il sequestro giudiziario di alcuni beni, con la conseguente nomina del custode, a fronte della contesa sulla modalità di ripartizione dei beni facenti parte del compendio ereditario dei genitori dei sig.ri Ricorrente_1;
2. In data 19.11.2019, la ricorrente presenta la propria dichiarazione dei redditi;
3. Successivamente, in data 29.01.2020, il custode giudiziario presenta la dichiarazione dei redditi, mediante la quale dichiara una quota parte dei terreni e fabbricati sottoposti alla sua custodia (quota, a suo parere, riferibile alla Ricorrente_1, mentre la restante parte viene dichiarata nei confronti degli altri due germani);
4. La dichiarazione del custode, presentata in nome e per conto della proprietaria dei beni, viene considerata dal sistema automatizzato sostitutiva di quella presentata dalla contribuente, che conseguentemente viene annullata;
5. Dal confronto delle due dichiarazioni risulta un debito pari ad € € 5.548,30=, oltre sanzioni ed interessi, che porta alla notifica della cartella di pagamento oggi impugnata;
6. In data 16.06.2023 Ricorrente_1 presenta reclamo avverso la suddetta cartella.
§10. Così ricostruita nel merito la vicenda, osserva la Corte che in ricorso si contesta la liquidazione dell'AE, che avrebbe errato nel considerare sostitutiva la dichiarazione presentata dal custode giudiziario.
E in realtà, le due dichiarazioni – quella della ricorrente relativa ai suoi redditi e quella presentata dal custode riguardo ai beni sequestrati – avrebbero dovuto coesistere, perché riguardanti patrimoni e redditi distinti, appartenenti a soggetti diversi. Tuttavia, l'inesatta rappresentazione non è stata causata da un errore del sistema in uso all'AE, ma dalla compilazione errata della dichiarazione da parte del custode, che ha presentato la dichiarazione a nome di Ricorrente_1, che quindi risulta come contribuente. Per tale ragione, durante la liquidazione automatizzata, la dichiarazione menzionata è stata considerata come sostitutiva di quella precedente della Castelli.
Per evitare l'errore, il custode avrebbe dovuto presentare la dichiarazione richiesta specificando le proprie generalità nel frontespizio, sia come custode che come dichiarante. Così facendo, la sua dichiarazione sarebbe risultata indipendente da quella della ricorrente Ricorrente_1, e ciò avrebbe determinato l'iscrizione a ruolo a suo carico, come previsto dalla normativa vigente.
In proposito, si veda la Risoluzione n. 62/E del 2007, la quale espressamente dispone:
“Nel caso di specie, dunque, dalla data in cui il sig. Nominativo_1 ha assunto la funzione di custode giudiziario, tutte le dichiarazioni (Modello UNICO Persone Fisiche, Modello 770, Dichiarazione Annuale IVA se presentata disgiuntamente dal Modello UNICO) per le quali non sia scaduto il termine di presentazione alla data del 4 maggio 2006 (data di consegna dell'azienda) devono essere presentate con l'indicazione, nel relativo frontespizio, dei suoi dati anagrafici in qualità di dichiarante e di custode giudiziario (in genere utilizzando il codice carica 5), e le imposte sui redditi saranno liquidate in via provvisoria ai sensi del più volte citato articolo 187 del T.U.I.R.”.
Essendo il controllo ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 di tipo automatizzato, il sistema ha collegato le due dichiarazioni, non avendo l'Ufficio il dovere di entrare nel merito di quanto dichiarato dai contribuenti.
L'Agenzia, difatti, in tale sede ha solo l'obbligo di controllare la corretta compilazione delle dichiarazioni presentate.
§11. Inoltre, il custode ha dichiarato di aver suddiviso i beni oggetto di sequestro in tre parti, una per ciascuno dei fratelli che hanno avviato la procedura giurisdizionale volta all'accertamento della titolarità dei beni attualmente sottoposti a sequestro, presumibilmente su indicazione del giudice civile. L'AE, tuttavia, non ha evidenza di tale disposizione, in quanto, nel provvedimento di sequestro esibito durante il contraddittorio, il Giudice si limita a individuare i beni sequestrati e a nominare il custode, attribuendogli l'onere di presentare un rendiconto trimestrale della sua gestione, senza specificare le quote spettanti ai singoli soggetti.
Va peraltro rilevato che lo scopo del sequestro e della nomina del custode è quello di preservare l'integrità del patrimonio, la cui titolarità rimane incerta fino alla conclusione del procedimento relativo alla divisione dei beni ereditari. Qualora le quote di spettanza fossero già state determinate, il sequestro e la nomina del custode risulterebbero superflui. La disciplina applicata nel caso in esame, pertanto, è analoga a quella prevista per l'eredità giacente.
Anche in tali circostanze non è ancora possibile determinare i titolari dei beni appartenenti alla massa ereditaria, né definire le rispettive quote spettanti a ciascuno. L'identificazione del proprietario avviene, in entrambi i casi, successivamente, con effetto retroattivo;
per tale ragione, viene nominato un soggetto terzo che assume la disponibilità di tutti i beni e li gestisce unitariamente, adempiendo agli obblighi correlati.
§12. Di conseguenza, il custode avrebbe dovuto presentare un'unica dichiarazione sia come dichiarante sia come custode, includendo l'intera massa dei beni sequestrati, così da consentire la liquidazione di un'imposta complessiva a suo carico. È infatti il custode, durante il periodo di sequestro, a gestire i beni e a percepire gli eventuali redditi da essi prodotti. Inoltre, nella comunicazione periodica della gestione dei beni al Giudice competente, il custode non dovrebbe redigere tre rendiconti distinti (uno per ciascun potenziale titolare), bensì un unico resoconto globale, come risulta dalla documentazione prodotta nel contraddittorio. Ciò si giustifica dal momento che la massa di beni è unica e indivisa.
Pertanto, risulta corretto che il custode presenti una sola dichiarazione, a proprio nome, relativa a tutti i beni sottoposti alla sua custodia.
§13. Nonostante tale errore, l'Amministrazione finanziaria di Catania, in sede di mediazione, ha comunque provveduto a ripristinare la dichiarazione presentata dalla ricorrente, mantenendo anche la dichiarazione presentata dal custode relativamente ai soli beni sequestrati.
L'operazione di disabbinamento, pertanto, ha generato lo sgravio parziale (provvedimento n.
2023S717228 in data 09/11/2023, in atti, dell'importo di €.3.269,79=, Rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del dpr n.
633 del 1972 - errata liquidazione di dichiarazione multipla - si è provveduto al ripristino della partita
T191119175827422500000009 ed al riabbinamento dei versamenti e compensazioni erroneamente abbinate alla presente), sulla partita relativa alla dichiarazione inviata dal curatore, nella quale adesso residuano le sole imposte collegate ai redditi da quadro RA e RB. Mentre la dichiarazione presentata dalla ricorrente Ricorrente_1, dopo il riabbinamento dei versamenti e delle compensazioni, ha dato esito regolare. §14. La residua iscrizione a ruolo rimane pertanto valida nei confronti della ricorrente, in quanto la dichiarazione, pur essendo stata presentata dal custode, è stata effettuata in nome della stessa, che pertanto resta tenuta al pagamento dell'imposta dovuta.
Alla luce di quanto sopra esposto, il residuo importo portato dalla cartella di pagamento si configura come pienamente legittimo, non sussistendo alcuna problematica relativa alla soggettività passiva, poiché
l'iscrizione a ruolo è avvenuta nei confronti della contribuente indicata nel Modello Unico presentato.
§15. Segue alle superiori considerazioni, fatto salvo lo sgravio da parte di AE, il rigetto del ricorso.
§16. Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le somme oggetto dello sgravio effettuato da AE e indicato in motivazione;
rigetta nel resto e compensa le spese.
Catania, 19.01.2026.
Il Presidente Estensore
CO IO