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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4312 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo, Via Ariosto n. 47, presso lo studio dell'avv. Taormina Alessia che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Termini CP_1 Imerese, Via Falcone E Borsellino N. 23, presso lo studio dell'avv. D'amico Ilenia che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 20 settembre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà per ciascuno di essi di fissare liberamente la propria residenza e con l'obbligo di comunicare all' altro coniuge ogni trasferimento di residenza con raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente;
2) L'immobile sito in Monreale nella Via Frassinelli e Mulini n° 5 (3), adibito in costanza di matrimonio ad abitazione coniugale, seguendo il titolo di proprietà, viene assegnato con tutti i suoi arredi alla sig. che vi abiterà insieme ai figli;
Parte_1 Per_1 Per_2
3) I coniugi dichiarano che il SI. ha già provveduto al prelevamento dalla casa CP_1 coniugale degli oggetti ed arredi di propria esclusiva pertinenza e di avere provveduto alla divisione dei beni mobili comuni;
4) Con la sottoscrizione del presente accordo il sig. si obbliga a corrispondere in favore CP_1 della SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno dell'importo complessivo Parte_1 mensile pari ad € 200,00 (duecento/00) quale contributo al mantenimento indiretto dei figli Per_1 e (€ 100,00 cadauno) conviventi con la medesima. Ciò oltre rivalutazioni annuali secondo Per_2 gli indici ISTAT come per legge. E tanto fino al raggiungimento della loro piena e completa autosufficienza economica;
5) Con la sottoscrizione del presente accordo, il sig. si obbliga a corrispondere in favore CP_1 della sig. entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di importo pari ad € 150,00 Parte_1 (centocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
I pagamenti dei superiori importi dovranno essere corrisposti sulle seguenti coordinate intestate alla SI. IBAN: [...] (Postepay Evolution); Parte_1
6) I genitori si obbligano a contribuire al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli nella misura del 50% per ciascuno secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Palermo e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 02.07.2019 che distingue tra: A) Spese rimborsabili al coniuge che le ha integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche se sostenute senza preventivo accordo:
Spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari. Spese scolastiche relative a: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa.
Spese extrascolastiche relative a: a) Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola: b) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
B) Spese straordinarie rimborsabili solo se sostenute con il preventivo accordo dell'altro coniuge: Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari.
Spese scolastiche relative a: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, b) Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private e) Alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Spese di custodia (baby-sitter); c) Viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, quello che intenda sostenerle dovrà comunicare il relativo importo all'altro, con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà essere da costui rimborsata limitatamente al 50%;
7) Al fine di regolare definitivamente i reciproci rapporti patrimoniali di dare ed avere fra i coniugi, il sig. , con la firma del presente atto, si obbliga a trasferire, a titolo gratuito, alla sig.ra CP_1 : Parte_1
a) il diritto di proprietà della propria quota pari al 50% sul terreno sito in Monreale nella contrada Frassinelli e Mulini snc identificato al catasto al Foglio 21, particella 897 acquistato con atto di compravendita stipulato in regime di comunione patrimoniale dei beni con atto in Notar Persona_3 del 02/07/2020 Rep. N. 11554/8918 (frazione lotto lettera “A”); Ai sensi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 2\E del 21\2\2014, l'accordo patrimoniale ed il trasferimento del diritto di piena proprietà a beneficio della sig.ra , contenuto Parte_1 nel presente atto, costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 8) L'atto di trasferimento del diritto di proprietà di cui al presente accordo, dovrà essere stipulato entro e non oltre giorni 60 dalla data di pubblicazione dell'emittenda sentenza, pena la facoltà della SI. di richiedere, ai sensi dell'art 2932 c.c., una sentenza produttiva degli effetti del Pt_1 contratto non concluso;
9) La sig. si obbliga al pagamento di tutti gli oneri, le imposte, le tasse, le visure Parte_1 e i costi per le eventuali rettifiche catastali nonchè delle spese notarili del relativo atto di trasferimento;
10) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere regolamentato ogni questione patrimoniale e di avere provveduto a dividere i beni personali;
8) Entrambi i coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti personali;
9) Entrambi i coniugi concordano che l'efficacia delle superiori condizioni resta subordinata all'omologazione da parte del Tribunale di Palermo ma le stesse, inter-partes, dichiarano congiuntamente che siano immediatamente esecutive e, perciò, stabiliscono che i superiori patti produrranno i loro effetti giuridici a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
10) Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti.”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 20/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 19/09/1996 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Monreale al n. 176 - P. II –Serie A - Anno 1996).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4312 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo, Via Ariosto n. 47, presso lo studio dell'avv. Taormina Alessia che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Termini CP_1 Imerese, Via Falcone E Borsellino N. 23, presso lo studio dell'avv. D'amico Ilenia che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 20 settembre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà per ciascuno di essi di fissare liberamente la propria residenza e con l'obbligo di comunicare all' altro coniuge ogni trasferimento di residenza con raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente;
2) L'immobile sito in Monreale nella Via Frassinelli e Mulini n° 5 (3), adibito in costanza di matrimonio ad abitazione coniugale, seguendo il titolo di proprietà, viene assegnato con tutti i suoi arredi alla sig. che vi abiterà insieme ai figli;
Parte_1 Per_1 Per_2
3) I coniugi dichiarano che il SI. ha già provveduto al prelevamento dalla casa CP_1 coniugale degli oggetti ed arredi di propria esclusiva pertinenza e di avere provveduto alla divisione dei beni mobili comuni;
4) Con la sottoscrizione del presente accordo il sig. si obbliga a corrispondere in favore CP_1 della SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno dell'importo complessivo Parte_1 mensile pari ad € 200,00 (duecento/00) quale contributo al mantenimento indiretto dei figli Per_1 e (€ 100,00 cadauno) conviventi con la medesima. Ciò oltre rivalutazioni annuali secondo Per_2 gli indici ISTAT come per legge. E tanto fino al raggiungimento della loro piena e completa autosufficienza economica;
5) Con la sottoscrizione del presente accordo, il sig. si obbliga a corrispondere in favore CP_1 della sig. entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di importo pari ad € 150,00 Parte_1 (centocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
I pagamenti dei superiori importi dovranno essere corrisposti sulle seguenti coordinate intestate alla SI. IBAN: [...] (Postepay Evolution); Parte_1
6) I genitori si obbligano a contribuire al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli nella misura del 50% per ciascuno secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Palermo e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 02.07.2019 che distingue tra: A) Spese rimborsabili al coniuge che le ha integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche se sostenute senza preventivo accordo:
Spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari. Spese scolastiche relative a: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa.
Spese extrascolastiche relative a: a) Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola: b) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
B) Spese straordinarie rimborsabili solo se sostenute con il preventivo accordo dell'altro coniuge: Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari.
Spese scolastiche relative a: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, b) Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private e) Alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Spese di custodia (baby-sitter); c) Viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, quello che intenda sostenerle dovrà comunicare il relativo importo all'altro, con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà essere da costui rimborsata limitatamente al 50%;
7) Al fine di regolare definitivamente i reciproci rapporti patrimoniali di dare ed avere fra i coniugi, il sig. , con la firma del presente atto, si obbliga a trasferire, a titolo gratuito, alla sig.ra CP_1 : Parte_1
a) il diritto di proprietà della propria quota pari al 50% sul terreno sito in Monreale nella contrada Frassinelli e Mulini snc identificato al catasto al Foglio 21, particella 897 acquistato con atto di compravendita stipulato in regime di comunione patrimoniale dei beni con atto in Notar Persona_3 del 02/07/2020 Rep. N. 11554/8918 (frazione lotto lettera “A”); Ai sensi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 2\E del 21\2\2014, l'accordo patrimoniale ed il trasferimento del diritto di piena proprietà a beneficio della sig.ra , contenuto Parte_1 nel presente atto, costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 8) L'atto di trasferimento del diritto di proprietà di cui al presente accordo, dovrà essere stipulato entro e non oltre giorni 60 dalla data di pubblicazione dell'emittenda sentenza, pena la facoltà della SI. di richiedere, ai sensi dell'art 2932 c.c., una sentenza produttiva degli effetti del Pt_1 contratto non concluso;
9) La sig. si obbliga al pagamento di tutti gli oneri, le imposte, le tasse, le visure Parte_1 e i costi per le eventuali rettifiche catastali nonchè delle spese notarili del relativo atto di trasferimento;
10) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere regolamentato ogni questione patrimoniale e di avere provveduto a dividere i beni personali;
8) Entrambi i coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti personali;
9) Entrambi i coniugi concordano che l'efficacia delle superiori condizioni resta subordinata all'omologazione da parte del Tribunale di Palermo ma le stesse, inter-partes, dichiarano congiuntamente che siano immediatamente esecutive e, perciò, stabiliscono che i superiori patti produrranno i loro effetti giuridici a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
10) Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti.”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 20/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 19/09/1996 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Monreale al n. 176 - P. II –Serie A - Anno 1996).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.