Decreto cautelare 6 agosto 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02741/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04072/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4072 del 2025, proposto da
AD IF, rappresentato e difeso dall'avvocato Ida Laudisa, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour, 139;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
per l'annullamento
del decreto Cat.A12/2025/Imm/1^Sez/Dinieghi/80 del 07.04.2025, not. il 25.07.2024 di diniego di rinnovo di pse per motivi di lavoro, nonché d'ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa NG NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Rappresenta il ricorrente di essere titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Napoli con scadenza il 19.04.2024del quale il 7.09.2023 chiedeva il rinnovo, documentando la titolarità di ditta individuale; la pratica veniva acquisita il 28.05.2024; nel 2022, intanto, chiedeva ricongiungimento familiare del figlio minore (oggi 17enne) ottenendo nulla osta dall’Utg di Napoli il 12.12.2023; egli, nel febbraio del 2025, si recava in Pakistan per gli adempimenti relativi al rilascio del visto del figlio rientrando in Italia ad aprile 2025.
Il ricorrente, non avendo ricevuto alcuna comunicazione sulla sua istanza di rinnovo, nominava un legale che il 09.10.2024 e il 12.11.2024 chiedeva alla Questura di conoscere lo stato della pratica (e di comunicare eventuali ragioni ostative al procuratore, con elezione di domicilio (anche digitale) presso il suo studio.
Veniva convocato per il giorno 25 luglio 2025 a presentarsi presso gli uffici della Questura dove gli veniva notificato il decreto di rigetto della istanza di rinnovo cui è seguita la contestuale adozione di un provvedimento di espulsione coatta eseguita con trattenimento del lavoratore straniero al Cpr di Potenza.
Il provvedimento di rigetto è motivato per la carenza del requisito alloggiativo in capo al cittadino straniero al quale sarebbe stata inviata comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, che non era stata consegnata per irreperibilità del destinatario.
Con il ricorso in esame è dedotta la illegittimità del provvedimento gravato per molteplici profili di illegittimità.
In particolare, egli deduce la violazione delle garanzie partecipative in quanto il preavviso di rigetto, dichiaratamente inviato il “03.02.2025 presso il domicilio digitale dell’impresa all’indirizzo pec indicato sulla visura camerale” era restituito con avviso di mancata consegna senza considerare che il cittadino straniero aveva eletto domicilio presso il suo legale dandone comunicazione all’amministrazione in data antecedente all’adozione dell’atto impugnato, negando la possibilità di rappresentare che egli, in vista dell’arrivo in Italia del figlio, spesso era a casa del fratello a Frattamaggiore dove si è poi trasferito, attendendo l’arrivo del ragazzo per formalizzare insieme il cambio di residenza.
Per altri versi, il diniego sarebbe illegittimo in quanto privo di “motivazione rinforzata” necessaria per gli atti riguardanti il soggiorno dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Si è costituita l’amministrazione intimata difendendo la legittimità dei propri atti.
Il ricorso è fondato.
E’ fondata la censura di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Dagli atti del giudizio (all. 4 e 5 del ricorso), emerge che sin dal 9.10.2024 il ricorrente aveva comunicato l’elezione di domicilio presso il suo legale di fiducia allo scopo di conoscere lo stato della propria pratica e l’esistenza di eventuali ragioni ostative all’accoglimento della istanza di rinnovo del titolo.
A quell’indirizzo, dunque, la Questura avrebbe dovuto indirizzare le comunicazioni ed in particolare quella relativa ai rilevato profili di inaccoglibilità della domanda.
Peraltro, la partecipazione al procedimento avrebbe consentito in maniera utile al ricorrente di rappresentare le ragioni della sua assenza al domicilio dichiarato – ossia la sua permanenza presso la residenza del fratello- in attesa della formalizzazione del nuovo stato presso gli uffici dell’anagrafe a seguito dell’arrivo in Italia del figlio minore.
Il diniego, per le esposte ragioni è illegittimo e va annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA DE, Presidente
NG NA, Consigliere, Estensore
Mara AT, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NG NA | SA DE |
IL SEGRETARIO