Sentenza 20 ottobre 2015
Massime • 1
L'eccezione di nullità del verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria in mancanza della indicazione della facoltà dell'indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia, può essere tempestivamente proposta con la richiesta di riesame del decreto di convalida del pubblico ministero, trattandosi di nullità derivante da mancato avviso di una garanzia difensiva, non soggetta ai limiti di deducibilità delle nullità previsti dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2015, n. 48374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48374 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2015 |
Testo completo
48 37 4/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. ANIELLO NAPPI - N. 1433/2015 Dott. PIERO SAVANI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 33578/2015- Consigliere - Dott. CARLO ZAZA - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO Dott. FERDINANDO LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER FI N. IL 28/07/1979 avverso l'ordinanza n. 6/2015 TRIB. LIBERTA' di ENNA, del 09/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa M. Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza deliberata in data 09/02/2015, il Tribunale del riesame di Enna ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di FE PO avverso il decreto di convalida in data 09/12/2014 del sequestro operato il 07/12/2014. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione FE PO, attraverso il difensore avv. R. F. Nicoletti, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 113 disp. att. cod. proc. pen. Come emerge dal verbale di sequestro, i carabinieri procedenti hanno eseguito il sequestro nella qualità di agenti di polizia giudiziaria, in violazione della norma richiamata, che ne condizione l'attività alla sussistenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza non indicati nel verbale. Il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. La difesa aveva censurato il provvedimento di sequestro in quanto l'indagato non era stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore, ma il giudice del riesame si è sottratto al richiesto controllo di legalità, trascurando la violazione di legge che affligge il provvedimento di convalida del sequestro. Se il sequestro è stato convalidato dal P.M. a norma dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen. è evidente che, al momento dell'accertamento, FE aveva la qualità di indagato, sicché doveva essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. In assenza di tale avvertimento, il sequestro è stato eseguito in violazione del : diritto di difesa e in assenza della situazione di urgenza richiesta dalla norma. Il terzo motivo denuncia inosservanza ed erronea degli artt. 354 e 355 cod. proc. pen. Nel caso di specie nessuno dei presupposti di cui all'art. 354, comma 2, cod. proc. pen. è stato indicato dalla P.G. o individuato in sede di convalida dal P.M. o dal Tribunale del riesame. Il quarto motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. Gli agenti di P.G. hanno sequestrato un utensile da lavoro, qualificandolo nel verbale come "cosa pertinente al reato", sicché è evidente che si tratta di cosa riconducibile all'art. 321 cod. proc. pen. e non all'art. 354 cod. 2 proc. pen.; ne consegue che il P.M. avrebbe dovuto chiedere la convalida al G.i.p. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati. Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica dall'esame del quarto motivo, che investe, in radice, la natura del sequestro in esame, va rilevato che, nel caso di specie, il P.M. ha convalidato il sequestro del piede di porco operato dalla P.G. qualificandolo corpo del reato e ritenendo le esigenze probatorie connesse all'accertamento della sua idoneità offensiva;
sempre il decreto di convalida del sequestro operato di iniziativa dalla P.G. indica FE come indagato in ordine al reato di tentata violazione di domicilio e dispone che il medesimo decreto sia notificato anche al difensore d'ufficio. Nei termini indicati, il decreto di convalida ha espressamente qualificato come probatorio il sequestro in questione, il che rende ragione dell'infondatezza del motivo, tanto più che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della convalida del sequestro, il pubblico ministero non è vincolato dalle indicazioni della polizia giudiziaria e ben può ritenere di carattere probatorio un sequestro che la polizia ha ritenuto di carattere preventivo (Sez. U, n. 9 del 18/06/1991 - dep. 24/07/1991, Caltabiano, Rv. 187858; Sez. 3, n. 26916 del 14/05/2009 - dep. 01/07/2009, Viola e altri, Rv. 244241). Il primo motivo è del pari infondato. Premesso che, in caso di sequestro del corpo del reato o di cose al reato pertinenti, operato, d'iniziativa, da agenti e non da ufficiali di polizia giudiziaria, il giudice ha il compito di verificare se costoro hanno agito in una situazione caratterizzata dalla necessità e dell'urgenza, che sono i presupposti di legittimità dell'atto compiuto (Sez. 2, n. 5651 del 11/01/2007 - dep. 08/02/2007, P.M. in proc. Carta, Rv. 236124), l'ordinanza impugnata ha rilevato che, nel caso di specie, il sequestro del piede di porco doveva essere disposto immediatamente al fine di scongiurare il pericolo di dispersione della prova derivante dall'eventuale affidamento dello stesso all'indagato, motivazione, questa, idonea a dar congruamente conto del presupposto richiesto dall'art. 113 disp. att. cod. proc. pen. e, comunque, non oggetto di specifiche censure da parte del ricorso. Il secondo motivo è, invece, fondato, nei termini di seguito indicati. Dal verbale del sequestro operato di iniziativa dalla P.G. si evince che l'utensile è stato sequestrato in quanto utilizzato da FE per minacciare il suocero e il cognato e per cercare di aprire la porta di ingresso dell'abitazione dove di fatto domiciliava la moglie. Il decreto di convalida del P.M. ha fatto riferimento solo 3 alla seconda delle due ipotesi di reato delineate dalla P.G., indicando FE come sottoposto ad indagini per il reato di tentata violazione di domicilio. A fronte della evidente attribuzione a FE della qualifica di persona sottoposta ad indagini preliminari, il verbale del sequestro operato dalla P.G. non dà atto dell'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Sussiste, dunque, la denunciata nullità, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ha natura di nullità di ordine generale, non assoluta ma a regime c.d. intermedio, in base alla previsione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (nella parte relativa alla inosservanza delle disposizioni concernenti «l'assistenza [...] dell'imputato»), non rientrando in alcuno dei casi considerati dall'art. 179 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015 - dep. 05/02/2015, P.G. in proc. Bianchi, in motivazione). Le divergenze interpretative in ordine al regime di deducibilità di tale nullità sono state composte dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui qualora la nullità dell'atto derivi da un mancato avviso di una garanzia difensiva, alla cui conoscenza l'avviso stesso è preordinato, la sua deducibilità, da parte dell'indagato o dell'imputato che vi abbia assistito, non è soggetta ai limiti previsti dall'art. 182 comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015 - dep. 05/02/2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263026), sicché tempestivamente l'eccezione è stata proposta nel caso di specie. Ne consegue che - assorbito il terzo motivo l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida devono essere - annullati senza rinvio, mentre deve essere disposta la restituzione dell'oggetto sequestrato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e decreto di convalida del sequestro disponendo la restituzione dell'oggetto sequestrato. Così deciso il 20/10/2015. In Consigliere estensore Amplo Cop lo Il Presidente DEPOMTATAN CANCELLERIA addi - 7 DIC 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lenzuise iuseтощи