Articolo 34 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 33Articolo 35
Versione
16 febbraio 1963
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 34. ((La Giunta regionale e' composta del Presidente e degli assessori.
Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.))
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001