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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
AN IU, RE
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1598/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - - 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso - 89100 Reggio Di Calabria RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7178/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente.
Resistente/Appellato: il rappresentante del Comune si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato contro il Comune di Reggio Calabria la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria n. 7178/2024, depositata il 16.10.2024 e non notificata, che ha così concluso: La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite per Euro 140,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore della parte resistente.
Il giudizio di primo grado aveva avuto ad oggetto l'ingiunzione di pagamento IMU 2014 n.
50800632300832287 del 17.10.2023 per complessivi euro 622,25, notificata il 3 novembre 2023
Eccepiva:
a) La prescrizione del credito tributario, essendo stato confuso il termine decadenziale e prescrizionale
In definitiva, laddove sia stato spedito a mezzo posta un avviso di accertamento per IMU relativa all'anno
2014, e tale atto sia stato consegnato al destinatario nel gennaio 2020, le somme in questione risulteranno prescritte, anche laddove la spedizione del plico sia stata effettuata prima del 31 dicembre 2019
b) Mancata notifica atto presupposto
Il deducente non ha mai avuto la notifica dell'avviso di accertamento c) Illegittimità della condanna alle spese essendo stata chiesta dal Comune la compensazione d) Violazione del termine di decadenza entro cui il Comune può riscuotere i tributi locali è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
Chiedeva la riforma e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio
Il Comune di Reggio Calabria rilevava la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto
All'udienza del 23 ottobre 2025, la Corte, ritenuta l'insussistenza del periculum in ragione dell'esiguo importo della pretesa, rigettava l'istanza di sospensiva e rinvia per la trattazione del merito al 22/01/2026 ore 10,30, rinviando la quantificazione delle spese al merito.
All'udienza del 22 gennaio 2026, era presente solo la difesa del Comune di Reggio Calabria che si riportava alla sua costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Calabria sezione 7, letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che l'appello non sia fondato e la sentenza meriti conferma.
Infatti, il contribuente ha messo in discussione la regolare notifica dell'avviso di accertamento, circostanza che influirebbe sulla correttezza della procedura notificatoria che ha portato all'emissione dell'ingiunzione di pagamento IMU 2014 n. 50800632300832287 del 17.10.2023 per complessivi euro 622,25, notificata il
3 novembre 2023
In realtà l'avviso di accertamento per imu annualità 2014 risulta essere stato notificato il 15 gennaio 2020, divenendo definitivo per mancanza di impugnazione.
L'atto fu peraltro notificato rispettando il termine quinquennale di decadenza dell'art 1 comma 161 dela legge
296/2006.
Infatti, il Comune ebbe ad utilizzare il portale SIN di Banca_1 spa
Peraltro, in data 14/12/2019 ebbe a caricare sul portale la raccomandata n. Numero_1, completando gli adempimenti previsti in capo al mittente ai fini della spedizione dell'atto.
La data di consegna all'Ufficio Postale risulta infatti dal c.d. dettaglio ordine di lavoro estratto direttamente dal portale SIN di Banca_1 spa.
In esso è riportato il numero della raccomandata Numero_1 stampigliato sulla cartolina, la data di caricamento della raccomandata 13/12/2019, la data di spedizione 31/12/2019, il codice atto Numero_2.
L'art. 1, comma 161 della legge n. 296 del 2006 infatti prevede: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Trattandosi di termini decadenziali, opera il principio della scissione degli effetti della notificazione, elaborato dalla Corte Costituzionale in più sentenze (cfr. sent. n. 28 del 2004).
Esso riconduce gli effetti della notifica per il notificante sin dal momento della spedizione.
Successivamente fu correttamente notificato l'atto opposto ovvero l'ingiunzione di pagamento in data 3 novembre 2023, rispettando il successivo termine decadenziale dovendo intervenire entro il 31 dicembre
2023.
In particolare, l'art.1 comma 163 della L.n°296/2006 dispone espressamente: “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
In altre parole, l'entrata in vigore della L. n°296/2006, meglio nota come mini Testo Unico degli Enti locali ha portato a tre gli anni (rispetto ai due previsti dal previgente art.12 comma 1 del D.lgs.n°504/1992) il termine entro i quali l'ente impositore può fare valere l'esigibilità del credito tributario.
Conditio sine qua non è la definitività dell'accertamento rinveniente o dalla mancata opposizione dell'atto impositivo nei sessanta giorni successivi previsti ex lege;
oppure, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.
La data certa a cui ricondurre la definitività dell'avviso di accertamento rappresenta il diesa a quo da cui decorrono i tre anni previsti dall'art.1 comma 163 della L.n°296/2006.
Peraltro sia l'avviso di accertamento che l'ingiunzione di pagamento sono stati emessi dal Comune di Reggio Calabria e nessuno dei due atti è stato emesso dalla Società_1 s.r.l. (società in house dello stesso Comune) che ha solo supportato l'Ente nel procedimento di emissione. I due atti infatti sono stati firmati da dirigenti/funzionari del Comune.
Né appare fondata l'eccezione di prescrizione del tributo, che non può essere riferita alla data di notifica dell'avviso di accertamento n. 1461 del 25/10/2019 in quanto tale doglianza avrebbe dovuto essere proposta con ricorso avverso quell'atto che è stato notificato e non impugnato.
L'ingiunzione opposta infine non presenta vizi motivazionali perché i riferimenti catastali erano contenuti nell'avviso di accertamento richiamato nell'ingiunzione e precedentemente notificato e ricevuto dal contribuente.
Quei dati non dovevano più essere riprodotti nell'ingiunzione, costituendo la stessa un mero atto esecutivo
Analogamente non è fondata l'eccezione riguardante l'inutilizzabilità degli allegati prodotti da Agenzia Entrate
Riscossione in quanto mancanti dell'attestazione di conformità agli originali sulla scorta di quanto statuito dal comma 5 bis dell'art. 25 bis del Dlgs n. 546/1992.
La norma in questione è contenuta nella seconda parte di disposizione che prevede la disciplina della formazione del fascicolo telematico, con specifico riguardo ai successivi gradi di giudizio.
Essa, peraltro, non può non essere letta disgiuntamente dalla previsione contenuta nel primo comma del medesimo articolo, che attribuisce al difensore o al dipendente di cui si avvalgono gli enti impositori e i concessionari per la riscossione il potere di attestare l'autenticità del documento “formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”.
Presupposto della possibilità di effettuare l'autenticazione di documenti è pertanto che essi siano detenuti in originale o in copia conforme da chi ne deve attestare la conformità.
Ne deriva che senza il presupposto della detenzione del documento in originale o in copia conforme detto potere di autenticazione non possa essere esercitato.
L'appello non merita accoglimento e la sentenza va confermata. Secondo le regole della soccombenza, le spese di giudizio liquidate in euro 270,00 devono essere versate da Ricorrente_1 al Comune di Reggio Calabria
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, in favore del Comune di Reggio Calabria, in euro 270,00 per onorari, oltre accesori come per legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
AN IU, RE
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1598/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - - 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso - 89100 Reggio Di Calabria RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7178/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente.
Resistente/Appellato: il rappresentante del Comune si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato contro il Comune di Reggio Calabria la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria n. 7178/2024, depositata il 16.10.2024 e non notificata, che ha così concluso: La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite per Euro 140,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore della parte resistente.
Il giudizio di primo grado aveva avuto ad oggetto l'ingiunzione di pagamento IMU 2014 n.
50800632300832287 del 17.10.2023 per complessivi euro 622,25, notificata il 3 novembre 2023
Eccepiva:
a) La prescrizione del credito tributario, essendo stato confuso il termine decadenziale e prescrizionale
In definitiva, laddove sia stato spedito a mezzo posta un avviso di accertamento per IMU relativa all'anno
2014, e tale atto sia stato consegnato al destinatario nel gennaio 2020, le somme in questione risulteranno prescritte, anche laddove la spedizione del plico sia stata effettuata prima del 31 dicembre 2019
b) Mancata notifica atto presupposto
Il deducente non ha mai avuto la notifica dell'avviso di accertamento c) Illegittimità della condanna alle spese essendo stata chiesta dal Comune la compensazione d) Violazione del termine di decadenza entro cui il Comune può riscuotere i tributi locali è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
Chiedeva la riforma e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio
Il Comune di Reggio Calabria rilevava la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto
All'udienza del 23 ottobre 2025, la Corte, ritenuta l'insussistenza del periculum in ragione dell'esiguo importo della pretesa, rigettava l'istanza di sospensiva e rinvia per la trattazione del merito al 22/01/2026 ore 10,30, rinviando la quantificazione delle spese al merito.
All'udienza del 22 gennaio 2026, era presente solo la difesa del Comune di Reggio Calabria che si riportava alla sua costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Calabria sezione 7, letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che l'appello non sia fondato e la sentenza meriti conferma.
Infatti, il contribuente ha messo in discussione la regolare notifica dell'avviso di accertamento, circostanza che influirebbe sulla correttezza della procedura notificatoria che ha portato all'emissione dell'ingiunzione di pagamento IMU 2014 n. 50800632300832287 del 17.10.2023 per complessivi euro 622,25, notificata il
3 novembre 2023
In realtà l'avviso di accertamento per imu annualità 2014 risulta essere stato notificato il 15 gennaio 2020, divenendo definitivo per mancanza di impugnazione.
L'atto fu peraltro notificato rispettando il termine quinquennale di decadenza dell'art 1 comma 161 dela legge
296/2006.
Infatti, il Comune ebbe ad utilizzare il portale SIN di Banca_1 spa
Peraltro, in data 14/12/2019 ebbe a caricare sul portale la raccomandata n. Numero_1, completando gli adempimenti previsti in capo al mittente ai fini della spedizione dell'atto.
La data di consegna all'Ufficio Postale risulta infatti dal c.d. dettaglio ordine di lavoro estratto direttamente dal portale SIN di Banca_1 spa.
In esso è riportato il numero della raccomandata Numero_1 stampigliato sulla cartolina, la data di caricamento della raccomandata 13/12/2019, la data di spedizione 31/12/2019, il codice atto Numero_2.
L'art. 1, comma 161 della legge n. 296 del 2006 infatti prevede: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Trattandosi di termini decadenziali, opera il principio della scissione degli effetti della notificazione, elaborato dalla Corte Costituzionale in più sentenze (cfr. sent. n. 28 del 2004).
Esso riconduce gli effetti della notifica per il notificante sin dal momento della spedizione.
Successivamente fu correttamente notificato l'atto opposto ovvero l'ingiunzione di pagamento in data 3 novembre 2023, rispettando il successivo termine decadenziale dovendo intervenire entro il 31 dicembre
2023.
In particolare, l'art.1 comma 163 della L.n°296/2006 dispone espressamente: “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
In altre parole, l'entrata in vigore della L. n°296/2006, meglio nota come mini Testo Unico degli Enti locali ha portato a tre gli anni (rispetto ai due previsti dal previgente art.12 comma 1 del D.lgs.n°504/1992) il termine entro i quali l'ente impositore può fare valere l'esigibilità del credito tributario.
Conditio sine qua non è la definitività dell'accertamento rinveniente o dalla mancata opposizione dell'atto impositivo nei sessanta giorni successivi previsti ex lege;
oppure, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.
La data certa a cui ricondurre la definitività dell'avviso di accertamento rappresenta il diesa a quo da cui decorrono i tre anni previsti dall'art.1 comma 163 della L.n°296/2006.
Peraltro sia l'avviso di accertamento che l'ingiunzione di pagamento sono stati emessi dal Comune di Reggio Calabria e nessuno dei due atti è stato emesso dalla Società_1 s.r.l. (società in house dello stesso Comune) che ha solo supportato l'Ente nel procedimento di emissione. I due atti infatti sono stati firmati da dirigenti/funzionari del Comune.
Né appare fondata l'eccezione di prescrizione del tributo, che non può essere riferita alla data di notifica dell'avviso di accertamento n. 1461 del 25/10/2019 in quanto tale doglianza avrebbe dovuto essere proposta con ricorso avverso quell'atto che è stato notificato e non impugnato.
L'ingiunzione opposta infine non presenta vizi motivazionali perché i riferimenti catastali erano contenuti nell'avviso di accertamento richiamato nell'ingiunzione e precedentemente notificato e ricevuto dal contribuente.
Quei dati non dovevano più essere riprodotti nell'ingiunzione, costituendo la stessa un mero atto esecutivo
Analogamente non è fondata l'eccezione riguardante l'inutilizzabilità degli allegati prodotti da Agenzia Entrate
Riscossione in quanto mancanti dell'attestazione di conformità agli originali sulla scorta di quanto statuito dal comma 5 bis dell'art. 25 bis del Dlgs n. 546/1992.
La norma in questione è contenuta nella seconda parte di disposizione che prevede la disciplina della formazione del fascicolo telematico, con specifico riguardo ai successivi gradi di giudizio.
Essa, peraltro, non può non essere letta disgiuntamente dalla previsione contenuta nel primo comma del medesimo articolo, che attribuisce al difensore o al dipendente di cui si avvalgono gli enti impositori e i concessionari per la riscossione il potere di attestare l'autenticità del documento “formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”.
Presupposto della possibilità di effettuare l'autenticazione di documenti è pertanto che essi siano detenuti in originale o in copia conforme da chi ne deve attestare la conformità.
Ne deriva che senza il presupposto della detenzione del documento in originale o in copia conforme detto potere di autenticazione non possa essere esercitato.
L'appello non merita accoglimento e la sentenza va confermata. Secondo le regole della soccombenza, le spese di giudizio liquidate in euro 270,00 devono essere versate da Ricorrente_1 al Comune di Reggio Calabria
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, in favore del Comune di Reggio Calabria, in euro 270,00 per onorari, oltre accesori come per legge.