Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8172/2024
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILA URO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 05/12/2024, assunto in decisione in data 21/01/2025 e vertente tra
C.F. 1 ) nato a [...] il [...], Parte 1 (C.F. residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato [...]
Parte 2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Vittorio Emanuele II
n. 15, giusta procura alle liti in atti;
etra
C.F. 2 ) nata a [...] il [...], residente in [...]3 (C.F.
Muggiò (MB), Via Tiziano Vecellio n. 14, rappresentata e difesa dall'Avvocato Heilegger Heidi
Barbara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vimercate (MB), Via Fiume n. 3, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PUBBLICO MINISTERO
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 21/01/2025, mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1.1. Affidamento e regolamentazione dei rapporti con la figlia minorenne. La figlia minorenne DE resterà affidata a entrambi i genitori e collocata in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre.
DE starà con il papà a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera ore 21.30. Nelle settimane in cui la minore passerà il fine settimana con la mamma, trascorrerà con il padre due giorni infrasettimanali, ad esempio dal martedi dalla fine della scuola fino al giovedì sera ore 21.30 oppure dal mercoledì dalla fine della scuola fino al venerdì sera ore 21.30 secondo preventivo accordo tra i genitori per l'una o l'altra opzione.
Nei giorni di spettanza sarà il padre a prelevare la minore e a riaccompagnarla dalla madre.
Nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, nei giorni di spettanza, potrà prelevare la figlia fin dalla mattina. A prescindere da quanto sopra, ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con la figlia, lo stesso dicasi per la festa del papà e della mamma.
Il tutto salvo diverso e miglior accordo tra i genitori che potranno stabilire anche momenti di incontro diversi e ulteriori rispetto a quelli qui indicati.
Per quanto concerne le vacanze natalizie, i genitori trascorreranno in via alternata con la figlia la settimana di Natale (dal 23/12 al 30/12 incluso) e quella di capodanno (dal 31/12 sino al
06/01 incluso); previo accordo, a prescindere dall'alternanza delle settimane, i genitori potranno stabilire che DE trascorra comunque con uno di loro il giorno di Natale e con l'alto quello Santo Stefano, l'inverso l'anno successivo. Il principio dell'alternanza si applicherà
anche alle vacanze pasquali: pertanto la minore passerà con un genitore il giorno di Pasqua,
con l'altro il Lunedì dell'Angelo, l'inverso l'anno successivo, eventuali altri giorni di vacanza del periodo pasquale saranno divisi al 50% tra i genitori.
Quanto alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche consecutive, nel periodo tra giugno e settembre. Analogo periodo competerà naturalmente anche alla madre.
Entro la fine del mese di maggio di ogni anno i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il luogo e il periodo di villeggiatura prescelto per trascorrere le vacanze con la prole, onde mettersi d'accordo sui dettagli, tenuto conto delle ragionevoli esigenze di tutti e in particolare della figlia minorenne. Resta inteso che ogni genitore pagherà le vacanze che trascorrerà con la prole. In caso di disaccordo relativamente al periodo di vacanza la madre avrà facoltà di scelta negli anni dispari e il padre in quelli pari.
Il principio dell'alternanza si applicherà anche al carnevale e agli eventuali ponti nel corso dell'anno. Ulteriormente, nel darsi reciprocamente atto del fatto che, all'uno e/o all'altro genitore, possa presentarsi l'opportunità di trascorrere con la figlia periodi di vacanza in mesi diversi da quelli sopra richiamati, i genitori, reciprocamente, si impegnano ad assumere gli accordi in variazione che si rendessero tra loro necessari nell'interesse esclusivo della figlia, cui entrambi intendono, per quanto nella loro rispettiva possibilità, garantire serene occasioni di viaggio e di vacanza.
Eventuali giorni non goduti per malattia della figlia o per causa di forza maggiore (es.
incidente) potranno essere recuperati prendendo direttamente accordi in merito alle modalità di recupero con l'altro genitore.
I genitori, infine, per quanto possibile, si impegnano a essere presenti entrambi in occasione delle ricorrenze e dei momenti più importanti della vita della figlia minorenne come, ad esempio, riunioni scolastiche, manifestazioni sportive ecc.
Per quanto concerne i due figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autonomi, si dà
atto del fatto che manterranno la residenza anagrafica presso la madre, restando ovviamente liberi di concordare direttamente i modi e tempi di frequentazione con entrambi i genitori.
1.2. Reperibilità. Ad ogni modo, quando DE sarà con uno dei genitori, questi dovrà
essere tendenzialmente reperibile tramite il telefono cellulare con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla sua volontà (a mero titolo di esempio:
impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.).
1.3. Le decisioni di maggiore interesse inerenti all'educazione, alla salute e all'istruzione della figlia minorenne dovranno essere adottate di comune accordo da entrambi i genitori.
I genitori, inoltre, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro accordo in ordine alla figlia DE non venga a sovrapporsi e a forzare la volontà e le aspettative di quest'ultima, si impegnano fin da ora a interpretare il presente accordo nell'esclusivo interesse della minore.
2. Casa familiare. La casa di famiglia, in comproprietà tra i coniugi, è già stata messa in vendita ad Euro 399.000,00 con mandato conferito, per la durata di un solo mese, all'Agenzia
Mister House di Muggiò (MB). Entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta iscrizione a ruolo del presente ricorso, le parti confermeranno il mandato già conferito all'Agenzia di cui sopra senza alcun limite di tempo. In caso contrario, ossia ove la posizione non venisse iscritta a ruolo nei termini e tempi indicati, il mandato all'Agenzia, una volta scaduto, non sarà
rinnovato e comunque in ogni caso le parti non saranno vincolate a dover vendere l'immobile.
Ogni due mesi si terrà un incontro con l'agenzia per valutare la necessità di rivedere ed eventualmente abbassare il prezzo di vendita. In ogni caso i coniugi sono d'accordo nel non accettare per il primo anno di messa in vendita offerte inferiori ad Euro 360.000,000. Anche
nel caso in cui venisse individuato un acquirente in tempi brevi, l'atto definitivo di compravendita non verrà fissato indicativamente prima di 6/9 (sei/nove) mesi dalla firma del contratto preliminare di acquisto;
ciò al fine di dare ad entrambe le parti il tempo necessario ad individuare una soluzione abitativa idonea alle loro necessità. Resta inteso che, se entrambi fossero d'accordo e così preferissero e in caso di richiesta del promissario acquirente in ipotesi di eventuali proposte economiche particolarmente interessanti e vantaggiose, la data dell'atto notarile (c.d. rogito) potrà essere anche anticipata. Fino, comunque, alla data del rogito, tutte le spese relative alla casa familiare (es. utenze, spese condominiali ecc.), incluse le rate del mutuo, continueranno a essere divise a metà tra i coniugi. All'atto della vendita dell'immobile il mutuo verrà estinto e così anche il finanziamento relativo all'auto intestata al signor DA,
nonché corrisposto il compenso all'agenzia immobiliare;
il rimanente del prezzo di vendita sarà diviso al 50% tra le parti. Nelle more, e quindi anche dopo il deposito del ricorso per separazione legale consensuale, i coniugi continueranno a coabitare;
nel caso in cui uno dei due trovasse una soluzione abitativa prima della data del rogito, l'altro potrà decidere di rimanere comunque nella casa di famiglia fino alla firma dell'atto, facendosi in tal caso carico interamente del mutuo e di tutte le spese relative alla casa familiare (es. utenze, spese condominiali ecc.). Se entrambi si trasferissero anticipatamente altrove, il mutuo continuerà ad essere diviso a metà.
Qualora la casa non venisse venduta e/o la vendita non si fosse ancora perfezionata entro aprile
2025, il marito, a decorrere dal 1 maggio 2025, lascerà comunque l'immobile che resterà in tal caso assegnato in via temporanea alla moglie fino all'effettiva vendita del medesimo. In questa ipotesi le rate del mutuo e tutte le spese relative alla casa familiare (es. utenze, spese condominiali ecc.) saranno a carico della sola signora OZ.
In ogni caso i coniugi concordano che il prezzo della vendita verrà comunque diviso a metà.
Si precisa che le condizioni relative alla gestione ed al mantenimento della prole troveranno applicazione con la cessazione della coabitazione tra le parti e dunque in ogni caso, anche se la casa nel frattempo non venisse venduta, da maggio 2025.
Fino a quando i coniugi continueranno a coabitare, gli stessi, in primis nell'interesse della prole, si impegnano a mantenere un clima familiare sereno e di collaborazione, venendo meno il quale il proseguimento della coabitazione dovrà essere riconsiderato.
3. Mantenimento della prole. Le parti convengono che il signor DA corrisponderà alla signora OZ, a titolo di concorso nel mantenimento di figli, la somma mensile di Euro
600,00 (Euro 200,00 a figlio), per dodici mensilità, somma con la quale la signora OZ
sosterrà le spese di cibo e vestiario e quant'altro occorra per la prole con esclusione delle spese di cui si dirà nel proseguo. In ogni caso l'importo del contributo al mantenimento a carico del padre verrà rivalutato ogni anno in base alla intervenuta svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT così come prevede la legge, e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. Quando uno dei figli diverrà economicamente indipendente, il mantenimento verrà conseguentemente ridotto della relativa somma, ovvero di Euro 200,00
ogni volta. Il versamento del contributo al mantenimento dovrà essere effettuato in via anticipata mediante bonifico bancario entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, con l'accordo che quello per i figli maggiorenni verrà versato direttamente agli stessi.
In merito alle spese extra assegno (mediche, scolastiche e sportivo-ricreative), da dividere al
50% tra i genitori, troverà applicazione il Protocollo del Tribunale di Monza da intendersi qui richiamato e che le parti dichiarano in ogni caso di conoscere ed approvare.
Le parti convengono di detrarre dalle tasse le spese sostenute per i figli nella medesima misura in cui è previsto che siano sostenute e quindi al 50%.
L'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
Le parti concordano che, quando uno dei figli diverrà economicamente indipendente, il mantenimento mensile a favore della figlia DE passerà da Euro 200,00 mensili a Euro
250,00 mensili.
Come già precisato, ciascun genitore pagherà le vacanze che trascorrerà con i figli.
4. Assegno di mantenimento. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e che pertanto l'assegno di mantenimento non è dovuto.
5. Animali domestici. Il cane in precedenza intestato al signor DA è stato intestato alla signora OZ e, per il futuro, sarà collocato presso di lei unitamente alle due gatte di casa.
6. Ulteriori questioni economiche. In linea generale tutti i debiti e i crediti dei coniugi verranno divisi a metà, a esclusione delle assicurazioni sulla vita che rimarranno al loro intestatario, in particolare: - il mutuo gravante sulla casa, l'assicurazione sulla stessa e il finanziamento per l'acquisto dell'auto DO intestata al signor DA, pari allo stato a circa Euro 750,00 al mese,
saranno divisi a metà tra i coniugi fino a quando la casa di proprietà verrà venduta e tutti i finanziamenti estinti;
il finanziamento relativo alla roulotte, con rate da Euro 250,00 al mese circa, se pure intestato alla signora OZ, posto che la roulotte è di proprietà di entrambi, continuerà a essere pagato da ambo i coniugi fino alla vendita della roulotte stessa, su cui i ricorrenti fin da ora concordano, e l'eventuale ricavato diviso al 50%;
- i conti correnti, di seguito riportati, verranno divisi a metà tra i coniugi: B conto n. 10570362548 aperto presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.,
conto n. 000000011179 aperto presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.,
le auto rimarranno di proprietà del relativo intestatario (la DO al signor DA e la
Punto alla signora OZ). Del costo di bollo ed assicurazione della Hyundai. intestata alla signora OZ, ma in uso anche ai figli maggiorenni, i coniugi faranno a metà. Gli esborsi legati ad eventuali incidenti o guasti saranno invece a carico della sola moglie.
7. Espatrio. I ricorrenti, per quanto possa occorrere, si danno reciproco assenso al rinnovo/rilascio dei documenti per l'espatrio per sé e per la figlia minorenne che comunque potrà espatriare solo per motivi scolastici o turistici.
8. Rapporti patrimoniali. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, salvo quanto previsto nel presente ricorso, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione come del resto previsto dalla legge.
9. Rinuncia all'impugnazione. Le parti dichiarano fin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza cosicché la medesima possa passare immediatamente in giudicato.
10. Inesistenza di altri procedimenti. Per quanto occorrer possa i ricorrenti danno atto del fatto che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
11. Richiesta di rinuncia all'udienza in presenza. I ricorrenti rinunciano a richiedere la comparizione personale all'udienza dichiarando anticipatamente di non volersi riconciliare e confermano l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al presente ricorso.
Motivi della decisione
Premesso che:
Parte 1 e Parte 3 hanno contratto matrimonio in data 12/10/1996 a
Muggiò (MB); Per 2 (entrambi maggiorenni ma non economicamente
- Dall'unione sono nati Per 1 indipendenti) e Per 3 (nata il [...]);
- L'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 21/01/2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese di lite vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 e con ricorso depositato in data 05/12/2024, così provvede:Parte_3 '
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e Parte 3 che hanno contratto matrimonio in Muggiò (MB) in data 12/10/1996 (A tto n.55, Parte II, Serie
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Muggiò), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò (MB), al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025 Il Presidente est.
Caterina Caniato