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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8920 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 3/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 11018 del R.G. anno 2025 tra nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Maria Cirillo, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
con sede in Milano, in persona dell'institore di in virtù Controparte_1 Parte_2 di procura notarile in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Marzo Marazza e Domenico De Feo, giusta procura depositata telematicamente
RESISTENTE
E
, con sede in Roma, in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano, in virtù di procura notarile, domiciliato presso l'avvocatura di Napoli CP_2
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 05/05/2025 il ricorrente conveniva in giudizio la Controparte_1 esponendo:
[...]
- di essere stato assunto in data 23.12.2004 a Napoli, inquadrato nel livello 5° del CCNL di categoria;
- di essere stato dotato di automezzo aziendale per svolgere le proprie attività;
- di aver avuto in dotazione dal luglio del 2013 al novembre del 2017 una Fiat Panda targata EL470YG e, dal dicembre del 2017 sino al luglio 2019 un Fiat Fiorino targato
FL605MW;
- di aver ricoverato dal luglio del 2013 al giugno del 2015 l'automezzo presso il proprio domicilio sito in Nola (Na) in via San Paolo Belsito 120, mentre dal luglio 2015 al luglio
2019 presso il proprio domicilio sito in Casamarciano (Na) alla via Trivio VIII traversa;
- di essere stato dotato di un terminale di servizio sul quale era installato un applicativo chiamato “FAS”, che si interfacciava con un sistema informatico denominato “WFM”, nel quale confluivano tutti gli interventi\attività lavorative da espletare;
- che in particolare, a seconda del profilo tecnico precaricato nel sistema, il WFM smistava\assegnava automaticamente il lavoro\l'intervento al tecnico con il profilo\competenze più idonee;
Parte
- che il terminale costituiva per il tecnico on field l'unico mezzo di comunicazione con la sede aziendale il cui utilizzo non era limitato alla visualizzazione degli ordini di intervento giornaliero, ma era esteso ad ogni comunicazione datoriale, anche di eventuale modifica delle attività da svolgere (cambiamento dell'ordine dei clienti, annullamento dell'intervento, aggiunta di intervento) che poteva intervenire anche durante i tempi di percorrenza assolvendo, tra l'altro, anche la funzione di geolocalizzazione ai fini della sicurezza dei lavoratori;
- che il terminale di servizio era anche utilizzato per altre applicazioni dedicate, quali diagnostica, assistenza specialistica durante gli interventi\attività, per la consultazione di sistema documentale o della intranet aziendale, per visualizzare banche documentali tra cui quella relativa alla sicurezza del lavoro;
- che durante gli spostamenti l'attività dei tecnici era eterodiretta senza possibilità di disporre liberamente del loro tempo, e dunque, erano a disposizione della datrice di lavoro;
- che tali spostamenti erano intrinseci alla qualità di tecnico on field rivestita dal lavoratore il quale non aveva un luogo fisso o abituale di lavoro, e costituiva lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche presso i clienti;
- che fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore, l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore e comprendeva i tempi di spostamento dalla sede della datrice di lavoro al luogo del primo degli interventi, nonché i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede della resistente;
- che in data 27.03.2013 la con l'obiettivo dichiarato di migliorare Controparte_1 la produttività aziendale, aveva sottoscritto con le OO.SS. specifici accordi di prossimità
i quali avevano definito nuove modalità della prestazione lavorativa relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa;
- che dunque in base all'accordo del 27.03.2013, la prestazione lavorativa si intendeva iniziata presso il luogo del primo intervento (prima work request) con timbratura tramite terminale/cellulare direttamente da questo luogo e terminato presso il luogo dell'ultimo intervento (ultima work request), per la durata di 7 ore e 38 minuti;
- che pertanto erano esclusi dall'orario di lavoro i tempi di spostamento dalla sede aziendale al luogo del primo intervento e quelli dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale, tempi per i quali l'accordo dispone, a loro copertura, una “franchigia” a carico del tecnico di 30 o 60 minuti con la conseguenza che l'orario della loro prestazione da 7 ore e 38 minuti risultava aumentato;
- che quindi la franchigia era pari a 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento, ovvero 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è stabilito presso una sede aziendale;
- che ugualmente, a fine giornata dell'attività lavorativa, sarà pari a 30 minuti, per lo spostamento dall'ultimo intervento al domicilio del lavoratore, ovvero sarà pari 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale di ricovero dell'automezzo sociale;
- che nel citato accordo sindacale era stato previsto che “l' si impegna in ogni Pt_4 caso ad assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma, i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia”;
- che invero nel caso specifico dell'istante la franchigia era pari a 60 minuti giornalieri, pari a 30 minuti in più la mattina, e 30 la sera, perché ricoverava l'auto per un periodo presso la sede aziendale e per un altro presso il proprio domicilio (con dei tempi di spostamento, tra l'altro, che vanno ben oltre i 30 minuti ad inizio e fine turno in considerazione del traffico, delle distanze, la necessità di trovare parcheggio e parchimetro, scaricare/caricare dall'auto l'attrezzatura composta da scale, trapani, ecc.);
- che quindi le modalità della prestazione lavorativa del ricorrente possono sintetizzarsi come di seguito: entro le 8:00 raggiungeva l'auto aziendale presso il proprio domicilio ove era ricoverata e prelevava l'automezzo per potere essere alle 8:30 sul posto del primo intervento (work request), ma a ciò doveva aggiungersi il tempo di vestizione e di equipaggiamento DPI, successivamente doveva accendere il palmare, connettersi al sistema e scaricare l'attività; quindi doveva analizzare la work-list ovvero il tipo di intervento da fare, luogo, doveva prelevare tutto il materiale necessario per espletamento delle attività (modem, prese, filtri) e allo stesso tempo doveva consegnare il materiale usurato ritirato presso i clienti il giorno prima, con compilazione di modelli che dovevano essere consegnati e protocollati dall'ufficio;
- che successivamente il lavoratore doveva poi trasportare e caricare il materiale nel veicolo aziendale sistemando il tutto e a questo punto lasciava il proprio domicilio e si recava dal cliente;
- che il tempo di percorrenza dipendeva dall'indirizzo del cliente, dovendosi considerare il traffico della mattina, il tempo per cercare parcheggio, pagare il parchimetro, prendere l'attrezzatura e raggiungere la residenza/domicilio del cliente;
- che al termine dell'intervento l'istante doveva poi rientrare al proprio domicilio;
- che i dati dei tempi di primo e ultimo intervento erano nella disponibilità unica della società, mentre il Tecnico non compilava nulla di cartaceo né aveva la facoltà di scaricare e salvare dati aziendali;
- che quindi gli accordi collettivi sopra citati, stabilendo che i tecnici on field dovevano lavorare 7 ore e 38 minuti non più al lordo, ma al netto degli spostamenti iniziale e finale
(e cioè escludendo dall'orario di lavoro, seppure nei limiti della c.d. franchigia, un'attività che ne fa parte per legge in quanto eterodiretta e funzionale al lavoro,), avevano sostanzialmente aumentato la durata della prestazione, mantenendo invariata la retribuzione;
- che pertanto tali accordi erano nulli nella parte in cui avevano escluso, dall'orario di lavoro e quindi dalla retribuzione, il tempo impiegato dai tecnici per recarsi CP_1 dal luogo di deposito dell'auto aziendale al luogo della prima work request e viceversa, in contrasto con la definizione imperativamente fissata dalla normativa comunitaria e italiana;
- che da ciò conseguiva il diritto a percepire la retribuzione relativa a nella misura forfettaria, stabilita dalle parti sociali, di 60 e/o 30 minuti al giorno.
Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che questo Giudice volesse:
1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, la nullità/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella CP_1 parte in cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 60 minuti giornalieri (30 min. inizio lavoro, e 30 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, da considerarsi, quindi, ex art. 1419, comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003;
2) Ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del CP_1
27/03/2013, sempre nella parte in cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 60 minuti giornalieri (30 min. inizio lavoro, e 30 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, cosi da considerare come clausola non apposta;
3) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale CP_1 del 27/03/2013;
4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che a far data dal 01.07.2013 e per tutta la sua durata, il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta “franchigia” pari a complessivi 60 minuti giornalieri, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e
d.lgs. n. 66/2003;
5) Di conseguenza, accertare e dichiara, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di € 21.942,25 come in premessa specificata a titolo di differenze retributive, per l'effetto, condannare la al pagamento della suddetta somma di € 21.942,25 in favore Controparte_1 dell'istante il tutto oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e versamento in favore dell' della corrispondente contribuzione ovvero quella diversa cifra che dovesse CP_2 ritenere l'On.le Giudicante;
6) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario
La convenuta si costituiva tardivamente con memoria depositata l'8/07/2025 eccependo e deducendo:
- l'inammissibilità della domanda avendo il ricorrente lamentato la nullità di una clausola contrattuale inscindibile dal resto dell'accordo del 27-3- 2013 (accordo attuativo sulla riorganizzazione del lavoro on field), connesso peraltro all'accordo attuativo sull'adozione del contratto collettivo di solidarietà ed all'accordo attuativo sulla applicazione della mobilità dei lavoratori;
- l'inammissibilità della domanda sotto il profilo della carenza assertiva dei tempi quotidiani di percorrenza del lavoratore dalla sede aziendale al sito della prima work request e dalla sede di ultimo intervento al ritorno alla sede aziendale al termine della giornata lavorativa;
- il carattere migliorativo dell'accordo sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, rispetto al precedente regime, come dimostrava la circostanza che il tempo ulteriore rispetto a quello considerato “di franchigia” era a carico dell'azienda e come tale da retribuire al lavoratore;
- che con riguardo alla contrarietà dell'accordo in esame alle disposizioni di legge, osservava che ai sensi dell'art.8 d. Lgs n.66/2003, come interpretato dalla S.C., il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientrava nell'attività lavorativa vera e propria solo qualora fosse stato ritenuto funzionale rispetto alla prestazione, il che non era nel caso di specie;
- che, sotto tale profilo, era da ritenersi inconferente la pronuncia della Corte di Giustizia richiamata da controparte, in quanto, nell'occasione, la Corte era stata chiamata a decidere in merito ad un provvedimento unilaterale datoriale non condiviso con le parti sociali;
né poteva dirsi che il lavoratore, nei suoi spostamenti con l'auto aziendale fosse a disposizione del datore nel significato espresso dalla giurisprudenza.
Tanto premesso e richiamate le norme di settore chiedeva che questo giudice:
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
b) nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, in ogni caso, indimostrato;
c) in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata in data 25.06.2025 eccependo la CP_2 prescrizione quinquennale, tenuto conto dei termini di sospensione previsti per l'emergenza sanitaria “Covid”, alla data di notifica del ricorso effettuata il 04/06/2025, e quindi, con primo periodo utile non prescritto 07/2019, e deducendo nel merito:
- che il rapporto assicurativo previdenziale intercorreva tra l' ed il datore di lavoro CP_2
e non tra l' ed il lavoratore, il quale era soggetto terzo;
CP_2
- che comunque era sussistente un obbligo contributivo che gravava sul datore di lavoro nel caso di accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro per l'intero periodo oggetto di accertamento, e che si sostanziava nel versamento dei contributi conteggiati sulle retribuzioni erogate, o da erogarsi al lavoratore, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- che in sede amministrativa, da una disamina delle comunicazioni obbligatorie trasmesse al Ministero del lavoro, non risultava l'assunzione originaria dell'istante presso (antecedente rispetto all'introduzione dell'obbligo di CP_1 trasmissione dell' ); CP_3
- che tuttavia l'estratto conto conferma l'avvenuta presa di servizio presso la società dal mese di dicembre 2004;
- che in particolare il lavoratore era risultato denunciato sulla matricola 7043567635 sino alla recente cessione di ramo d'azienda ed inquadramento presso Fibercop S.p.A., matricola aziendale 7073673131, datato 01/07/2024 come confermato dalla comunicazione 0805824140869165 ; CP_3 - che l'estratto conto contributivo dell'assicurato nel periodo oggetto del giudizio risultava correttamente alimentato in 52 settimane;
- che infine, per i periodi coperti da prescrizione, i contributi erano irricevibili, per cui il datore di lavoro non poteva versare i contributi prescritti, e stante la non operatività del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali era possibile unicamente la costituzione della rendita vitalizia.
Tanto premesso e richiamate le norme di settore concludeva affinché il Giudice:
“…ritenuti fondati i fatti di causa, condanni il datore di lavoro a versare all' nei limiti CP_2 della prescrizione, (il primo periodo utile non prescritto è 07/2019).
- i contributi omessi;
- Le relative sanzioni civili;
- Con condanna del ricorrente anche in solido con il resistente datore di lavoro al pagamento dei diritti, onorari e spese del giudizio.”
Alla udienza del 3/12/2025 questo Giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione alle parti presenti.
*****
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Sussiste interesse ad agire anche per la sola declaratoria di nullità della clausola dell'accordo in esame, posto che vi è giuridico interesse a conoscere la propria sede di lavoro, dalla quale un lavoratore inizia la propria attività lavorativa ed il proprio orario di lavoro.
La presente controversia è stata già posta alla attenzione dello scrivente nonché riscontrabile in plurimi precedenti del Tribunale di Napoli (cfr. in particolare sent. n. 6357/18, G.L.
; sent. n. 8389/2018 e 8385/2018; da ultimo sent. 6329/2022, GL sent. n. Per_1 Per_2
1509/2022, GL . Per_3
In particolare nella Sentenza n. 6357/18, al cui orientamento si ritiene di dare continuità, si afferma:
<- prima dell'intervento dell'accordo del 27-03-2013 - i tecnici come l'odierno ricorrente, dovessero recarsi, all'inizio del turno di lavoro, presso una sede per timbrare il cartellino, ricevere le indicazioni sulle attività da svolgere durante la CP_1 giornata e partire per raggiungere - con il veicolo aziendale - il luogo di inizio dell'attività; che, al termine dell'orario di lavoro dovevano rientrare in sede, sempre per timbrare - in modo da raggiungere l'orario complessivo giornaliero di 7 ore e 38 minuti di lavoro - e depositare il mezzo aziendale.
Con l'accordo di prossimità del 27-3-2013 (avente efficacia dall'1-7-2013) si introduceva per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), tra cui l'istante, il cosiddetto progetto “tecnici on field” con cui si definivano “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa (doc. 3 in atti).
Tale accordo stabiliva che “la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività”; che pertanto veniva “ prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
La franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo sia stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore.
Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore, e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'autovettura…”
A seguito dell'indicato accordo, i tecnici si recano, con l'autovettura aziendale, sul luogo del primo intervento programmato per la giornata (….la prima Work request) e dal momento in cui vi giungono si iniziano a computare le 7 ore e 38 minuti di lavoro dovute;
allo stesso modo essi terminano di lavorare dove svolgono l'ultima attività (non oltre le 16,38, tenuto conto della pausa pranzo) e da lì ritornano nel luogo di ricovero dell'auto aziendale.
Quindi, dal luglio del 2013 i tempi di spostamento dalla sede aziendale (o di ricovero dell'auto aziendale) al luogo del primo intervento e i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale non sono computati nell'orario di lavoro;
è difatti prevista una “franchigia”
a carico del tecnico (di 30 o 15 minuti) in ragione della quale, escludendo dall'orario di lavoro i tempi di spostamento, vi è un aumento dell'orario stesso.
Ad avviso della difesa di , tale modifica della prestazione avrebbe determinato un CP_1 miglioramento organizzativo: infatti, mentre in passato i tecnici on field erano obbligati a recarsi nella sede aziendale, e da quel momento erano a disposizione dell'azienda, con il nuovo sistema organizzativo raggiungono direttamente il luogo in cui effettuano il primo intervento e da quel momento sono a disposizione di;
prima di tale momento, i tecnici – secondo la CP_1 prospettazione della convenuta – possono disporre liberamente del loro tempo e lo stesso vale per la fine della giornata lavorativa, talché, terminato l'ultimo intervento, essi sono liberi.
La prospettazione non è condivisibile. Infatti i tecnici on field per recarsi sul luogo del primo intervento devono utilizzare l'auto aziendale, nella quale è trasportata l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento della loro attività.
Non risulta che i tecnici possano utilizzare l'auto per scopi privati, anzi, è pacifico che l'auto sia utilizzata unicamente per recarsi sui siti per lo svolgimento degli interventi (le work request), quindi esclusivamente per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Parte Inoltre, il terminale oltre a costituire l'unico mezzo di comunicazione dei tecnici con l'azienda, ha anche la funzione di geolocalizzazione, a fini di sicurezza dei lavoratori. Ne consegue che nel tragitto che essi percorrono dal ricovero dell'auto aziendale al sito della prima work request, i tecnici non hanno la libera disponibilità del loro tempo e sono sottoposti al controllo aziendale.
A questo punto occorre verificare la legittimità della previsione contrattuale che ha escluso dall'orario di lavoro – e dai conseguenti obblighi retributivi – il tempo che i tecnici on field impiegano per recarsi nel luogo del primo intervento, dopo aver prelevato l'autovettura aziendale ove essa è custodita, e il tempo necessario, al termine dell'ultimo intervento, per fare ritorno al luogo di ricovero del veicolo.
Pertanto deve individuarsi la nozione di orario di lavoro introdotta dal D. Lgs. 66/2003, che, nell'attuare le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, si è posta l'obiettivo di dettare una disciplina uniforme della materia, nel pieno rispetto dell'autonomia negoziale collettiva e dei profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione del lavoro (art. 1 D. Lgs. cit.).
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. cit., per “orario di lavoro” si deve intendere (lettera a)
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o funzioni”, mentre è “periodo di riposo” (lettera b) “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”. Tali definizioni sono del pari rinvenibili nella normativa comunitaria (dir. 93/104/CE e 2000/34/CE), la quale persegue manifestamente lo scopo di garantire prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro (art. 1, par. 1 dir. 93/104/CE e art. 153, par. 1, lett. a, TFUE), per rendere migliori le condizioni di vita del lavoratore. Si tratta, in altri termini, di una disciplina che può essere derogata dal legislatore nazionale e della contrattazione collettiva soltanto nel caso in cui si introducano disposizioni più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute del lavoratore (art. 15 dir. 93/104/CE).
Sotto il profilo dei contenuti sostanziali, si evidenzia che la disciplina dettata dalle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE è rimasta sostanzialmente inalterata nel tempo, anche a seguito dell'emanazione della direttiva 2003/88/CE, la quale si è limitata a codificare la direttiva
93/104/CE, conservandone l'impianto normativo originario. A tale dato normativo devono essere aggiunti i criteri applicati dalla Corte di Giustizia UE (nella pronuncia del 10-09-2015 in causa C-266/14, Federacion de Servicios Privados del sindicato
Comisiones obreras contro ) in cui si è chiarito che “l'articolo 2, punto Controparte_4
1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanza come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali
i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”.
Alla stregua di questi elementi normativi e giurisprudenziali deve quindi ritenersi che il tempo occorrente per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione è parte dell'orario di lavoro qualora si verifichino due condizioni: che vi sia un nesso funzionale tra lo spostamento e l'attività lavorativa, nel senso che il primo sia strumentale al compimento della seconda, che altrimenti non sia possibile espletare;
l'altra è che il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro anche durante lo spostamento.
Ebbene, nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni. Infatti, la mancanza di una sede fissa di lavoro è una caratteristica intrinseca della prestazione lavorativa dei tecnici on field, obbligati a spostarsi più volte nel corso della giornata lavorativa, in relazione ai siti di ciascuna work request.
In ordine al secondo requisito, la sua ricorrenza emerge dal fatto che il datore di lavoro, nella fase di spostamento del tecnico, può esercitare il suo potere direttivo e conseguentemente il lavoratore ha la possibilità di ricevere ed è obbligato ad eseguire le disposizioni datoriali. Sul punto, la difesa del lavoratore ha dedotto – e la circostanza non è contestata, quindi deve ritenersi pacifica – di essere dotato di un cellulare/terminale aziendale (terminale FAS), che rappresenta l'unico mezzo attraverso cui comunicare con la società datrice. Il telefono cellulare è quindi uno strumento essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa: esso consente infatti – anche durante i tempi di spostamento – la visualizzazione degli ordini di intervento giornalieri, la timbratura dell'orologio marca-tempo, la geolocalizzazione dei lavoratori (anche ai fini della sicurezza del lavoratore) ed ogni altra comunicazione tra azienda e lavoratori, comprese eventuali modifiche delle attività da eseguire durante la giornata. E' quindi innegabile che i tecnici, quale il ricorrente, sono soggetti all'eterodirezione di anche durante lo CP_1 spostamento da e per le work requests; ed è altresì escluso che, durante questo lasso di tempo, il lavoratore possa dedicarsi ad attività personali (non essendo loro consentito utilizzare l'auto aziendale per scopi extralavorativi).
Infine – avuto riguardo alla tesi della convenuta secondo cui l'attore avrebbe dovuto impugnare l'accordo del 27-3-2013 nel suo complesso e non solo con riguardo alla clausola dell'orario di lavoro - a fronte del contrasto delle clausole dell'accordo con le norme imperative civilistiche, non può rilevare la previsione dell'accordo secondo cui “Il presente accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data” non potendo le parti, attraverso una declaratoria di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali, derogare ad una norma imperativa.
Ritiene quindi il giudicante che la clausola di cui all'accordo del 27-3-2013, nel rimodulare il momento di inizio e di cessazione della prestazione lavorativa, sia contrario alla norma imperativa di cui all'art.1 D. Lgs. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE, 2000/34/CE e
2003/88/CE, ed alla nozione di orario di lavoro come enucleata dalla richiamata della Corte di
Giustizia richiamata;
poiché dagli atti di causa non emergono risultanze atte a ritenere che in assenza della clausola esaminata, le parti non avrebbero concluso l'accordo, deve dichiararsene la nullità parziale ai sensi dell'art.1419 c.c. limitatamente alla clausola in oggetto.
In conclusione deve affermarsi che il tempo impiegato dal lavoratore per trasferirsi dal luogo in cui è custodita l'auto aziendale alla prima Work Request e per rientrare dall'ultima Work Request al luogo di ricovero del veicolo, fa parte dell'orario di lavoro secondo la nozione di questo fissata dalla normativa italiana e comunitaria, che è imperativa e non derogabile in peius dalle parti>>.
Peraltro, deve osservarsi come la regola di cui all'art 1419 c.c. preveda espressamente al comma 2 la sostituzione della clausola contrattuale con la regola legale (presente nel caso di specie) per cui l'accordo in esame appare integro.
Peraltro, la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2314 del
05/02/2016).
Parte convenuta avrebbe dovuto provare che l'accordo non sarebbe stato concluso in assenza della clausola in esame e tale prova non attiene al mero collegamento tra clausole, ovvero tra accordi, ma attiene alla indicazione di specifiche ragioni per cui la assenza della clausola in esame avrebbe reso inefficace, ovvero eccessivamente oneroso, il programma negoziale realizzato e, dunque, quali sarebbero gli specifici effetti negativi determinatisi. La mera indicazione che “Il presente accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data” non attiene ad un fatto oggettivo, bensì ad una opinione che doveva essere supportata da elementi oggettivi atti a provare una alterazione tale del regolamento contrattuale ovvero degli effetti del contratto, atti a dimostrare oggettivamente che la parte non avrebbe concluso l'intero contratto.
< il ricorrente chiede l'accertamento del diritto alla retribuzione nella misura di 30 minuti al giorno.
A fondamento di tale assunto vi è la considerazione che il ricorrente ha presunto il suo diritto a percepire il controvalore economico della franchigia, senza neanche allegare se ed in quale misura nel periodo per cui è causa egli abbia effettivamente reso, quotidianamente, la prestazione lavorativa nei limiti (minimi o massimi) della franchigia.
Infatti, atteso che dalla partenza con l'auto di servizio all'arrivo presso il primo cliente scatta il tempo di franchigia e, analogamente, nel periodo di tempo dalla partenza dall'ultimo cliente, all'arrivo in azienda (o al ricovero dell'auto di servizio), se ne deduce che il tempo di percorrenza
è di norma variabile, sia pur nell'ambito di detta franchigia: ebbene, parte ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine all'onere di individuazione giorno per giorno, dell'entità effettiva della prestazione lavorativa resa all'interno del tempo di franchigia. In assenza di allegazioni atte ad individuare uno specifico intervallo temporale all'interno della franchigia, costituente un parametro al quale ancorare la futura domanda retributiva, il capo di domanda, sia pur generico, di condanna al pagamento delle differenze retributive non può trovare accoglimento>>.
Non è in alcun modo condivisibile l'orientamento della Corte d'appello di Napoli (per tutte sentenza n. 1854/2022) per cui “Il tempo impiegato per percorrere il tragitto all'andata tra la sede e il luogo dell'intervento e al ritorno tra il luogo dell'intervento e la sede aziendale ove riporre il mezzo di trasporto, infatti, è stato calcolato dallo stesso accordo sindacale e non è in contestazione.
La prova che la franchigia oraria imposta al sig. fosse esattamente di 30 minuti al Pt_5 giorno (15 ad inizio turno e 15 a fine turno) emerge infatti dalla semplice lettura dell'accordo sindacale del 27 marzo 2013 la cui applicazione è pacifica . E' solo la qualificazione di tale tempo in contestazione. Conseguentemente, a parere dell'odierno Collegio, nessuna prova o ulteriore deduzione è tenuto a fornire sul punto il lavoratore , risultando definito per tabulas il tempo impiegato nel percorso e da retribuire alla pari del restante orario di lavoro . Del resto, anche nella sentenza richiamata, la Suprema Corte ha ritenuto dovuta la retribuzione per il medesimo tempo della cd. franchigia.”
Infatti tale tempo non può in alcun modo essere misurato a priori (si tratta prestazione lavorativa oltre orario di lavoro ovvero straordinario, effettuata in maniera postuma rispetto all'accordo sindacale che:
1) non può costituire confessione di un fatto successivo, non confessabile perché non ancora accaduto;
2) un fatto antecedente (accordo sindacale) non può costituire logicamente prova di un fatto successivo e variabile.
Ancora erronea è l'affermazione che “Del resto, anche nella sentenza richiamata, la Suprema
Corte ha ritenuto dovuta la retribuzione per il medesimo tempo della cd. franchigia” sfuggendo al collegio che il giudice di legittimità è giudice del diritto e non del fatto e la prova del fatto rimane al giudice di merito.
Invero dallo stesso accordo sindacale si legge che la c.d. franchigia è pari ad un massimo di 15
o 30 minuti, per coprire i tempi di spostamento, potendo per come espressamente indicato essere gli stessi inferiori a minuti 15 o 30 e, dunque, nessuna ammissione o prova può trarsi da un documento che espressamenteindica che i tempi possono essere inferiori.
Spese processuali compensate per la metà, dato atto del rigetto parziale della domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la nullità parziale dell'accordo del 27-3-2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro, il periodo di franchigia di 15 o di 30 minuti;
2) rigetta nel resto;
3) compensa le spese per la metà e condanna la convenuta al pagamento della quota residua che si liquida in €.1.320,00 oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali con distrazione in favore del difensore costituito.
NAPOLI, lì 3/12/2025
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)