TAR Torino, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 816
TAR
Ordinanza cautelare 16 aprile 2025
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TAR
Sentenza 3 aprile 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis d. lgs. 151/01

    L'atto originariamente impugnato è stato superato da una successiva determinazione amministrativa, adottata all'esito del remand cautelare sulla base di una rinnovata valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza. Dall'eventuale annullamento del provvedimento di diniego non potrebbe derivare alcuna utilità per il ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 30 e 31 della Costituzione e dei principi costituzionali a tutela della famiglia e dei minori

    Il principio fondamentale di tutela della famiglia e dei minori costituisce la ratio dell’istituto normativo dell’assegnazione temporanea di cui all’art. 42-bis, disposizione che delinea in concreto le modalità del bilanciamento dello stesso con l’interesse pubblico e che, per i motivi sopra esposti, non risulta essere stata violata dall’amministrazione.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis d. lgs. 151/01

    Il diniego dell'istanza è stato fondato sull'impossibilità di assegnare ad altri militari in servizio presso la sede di appartenenza l'incarico di "armaiolo", in quanto trattasi di specializzazione conseguita mediante la frequentazione di appositi corsi e che va mantenuta per un periodo minimo di impiego di dieci anni nello specifico settore. L'amministrazione ha ritenuto che la sostituzione del militare avrebbe determinato un vulnus organizzativo non colmabile in tempi brevi, con effetti negativi sulla continuità operativa e sull'efficienza del servizio. Le argomentazioni sono idonee a giustificare il rigetto dell'istanza del privato in quanto volte ad escludere in radice la possibilità di sopperire, nella sede di servizio, al venir meno della specifica professionalità del ricorrente. L'interesse organizzativo facente capo alla resistente assume portata dirimente e assorbente rispetto altri interessi coinvolti dall’esercizio del potere, involgendo "esigenze di continuità e sicurezza che si ritengono prevalenti e non derogabili rispetto all’interesse individuale al trasferimento".

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione della circolare n. 210086/2024 dell’08/02/2024

    L'amministrazione si è conformata ai condivisibili principi fatti propri dalla giurisprudenza amministrativa, pertanto è da escludere qualsiasi contrasto con il contenuto della summenzionata circolare.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 30 e 31 della Costituzione e dei principi costituzionali a tutela della famiglia e dei minori

    Il principio fondamentale di tutela della famiglia e dei minori costituisce la ratio dell’istituto normativo dell’assegnazione temporanea di cui all’art. 42-bis, disposizione che delinea in concreto le modalità del bilanciamento dello stesso con l’interesse pubblico e che, per i motivi sopra esposti, non risulta essere stata violata dall’amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 816
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 816
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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