Ordinanza cautelare 16 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00816/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- Della Determina Prot. n. -OMISSIS-, emessa dal Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto, Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, notificata il -OMISSIS-, con la quale veniva respinta l’istanza di trasferimento, proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, in data -OMISSIS-;
- Di tutti gli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento che precede, oltre che di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 3\10\2025:
- Della Determina Prot. n. -OMISSIS-, adottata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto, Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, notificata il -OMISSIS-, con la quale, in ritenuta esecuzione dell’Ordinanza n. 157/2025 di questo Ecc.mo T.A.R., veniva respinta l’istanza di trasferimento, proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, in data -OMISSIS-;
- Di tutti gli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento che precede, oltre che di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. RE AR IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte -OMISSIS-, appuntato “ARM” della Guardia di Finanza, dal gennaio 2023 in servizio quale armaiolo presso il reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte e Valle D’Aosta, impugnava l’atto, meglio indicato in epigrafe, mediante il quale veniva rigettata l’istanza di trasferimento avanzata a norma dell’art. 42- bis del d.lgs. n. 151 del 2001.
L’atto veniva impugnato per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso:
1. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis d. lgs. 151/01 – violazione dell’art. 1493, comma 1, d. lgs. 66/2010 – errore e travisamento – carenza d’istruttoria - violazione ed elusione dell’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. 241/90 – arbitrarietà – violazione delle regole di trasparenza – contraddittorietà – illogicità – violazione delle regole di proporzionalità.
2. Violazione degli artt. 30 e 31 della Costituzione e dei principi costituzionali a tutela della famiglia e dei minori – violazione dell’art. 24, co. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea – violazione dell’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – irrazionalità – ingiustizia manifesta.
L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio con comparsa di stile per resistere al ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 157 del 16.4.2025 il Tribunale accoglieva l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati e disponeva la rivalutazione, da parte dell’amministrazione, dell’istanza di trasferimento avanzata dal privato.
Con successivo provvedimento del -OMISSIS- l’amministrazione, previa rivalutazione dell’istanza, confermava il rigetto.
Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e regolarmente depositato, in data 3.10.2025, presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte, il ricorrente impugnava l’atto di conferma del rigetto, formulando i seguenti motivi di ricorso:
1. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis d. lgs. 151/01 – violazione dell’art. 1493, comma 1, d. lgs. 66/2010 – errore e travisamento – carenza d’istruttoria – inattendibilità - violazione ed elusione dell’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. 241/90 – arbitrarietà – violazione delle regole di trasparenza – contraddittorietà – illogicità – violazione delle regole di proporzionalità – sviamento.
2. Illegittimità per violazione della circolare n. 210086/2024 dell’08/02/2024.
3. Violazione degli artt. 30 e 31 della Costituzione e dei principi costituzionali a tutela della famiglia e dei minori – violazione dell’art. 24, co. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea – violazione dell’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – irrazionalità – ingiustizia manifesta.
All’odierna udienza parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio, preso atto del deposito, ad opera di parte resistente, di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione, dando avviso di possibili profili di improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse.
DIRITTO
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale in quanto l’atto originariamente impugnato è stato superato da una successiva determinazione amministrativa, adottata all’esito del remand cautelare sulla base di una rinnovata valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza.
Dunque, dall’eventuale annullamento del provvedimento di diniego del -OMISSIS- non potrebbe derivare alcuna utilità per il ricorrente, imponendosi per tale motivo la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Ciò posto, può procedersi all’esame del ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso la determinazione di segno negativo assunta dall’amministrazione in data -OMISSIS- (vedi doc. 1 allegato al ricorso per motivi aggiunti).
Con un primo motivo di impugnazione l’atto viene censurato per violazione dell’art. 42- bis del d.lgs. n. 151 del 2001 in quanto l’amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato in merito all’esistenza di fattori ostativi all’invocato trasferimento.
Il motivo di ricorso può essere scrutinato unitamente ai motivi secondo e terzo, mediante i quali il ricorrente censura la valutazione operata dall’amministrazione in quanto la stessa si porrebbe in violazione del contenuto della circolare n. 210086/2024 dell’08.02.2024 (vedi doc. 1 prodotto dal ricorrente in data 20.10.2025) e non terrebbe in adeguata considerazione gli interessi del minore, tutelati sia dalla Costituzione che dalla disciplina sovranazionale.
I motivi di ricorso, così delineati, non sono fondati.
Ai fini della decisione è necessario delineare il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L’art. 42- bis del d.lgs. n. 151 del 2001, rubricato « assegnazione temporanea dei dipendenti alle amministrazioni pubbliche », prevede, al primo comma, che « il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda ». Al secondo comma, la disposizione prevede che « il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione ».
La disposizione in esame ha posto una serie di questioni interpretative, sulle quali la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi.
Quanto all’ambito di applicazione soggettivo della disposizione, va ribadito l’orientamento già fatto proprio da questo Tribunale, secondo cui il beneficio di cui all’art. 42- bis citato « si estende anche al personale delle Forze armate, benché tale personale non sia testualmente riconducibile alla categoria dei lavoratori appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 » (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 5.9.2023, n. 741; nello stesso senso, ex multis , T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento, Sez. Unica, 29.01.2019, n. 27; Cons. Stato, Sez. IV, 23.5.2016, n. 2113).
Sempre con riferimento alla posizione dei dipendenti appartenenti all’amministrazione della difesa, si è posta la questione relativa all’applicabilità della disposizione di cui all’art. 45, comma 31- bis , del d.lgs. n. 95 del 2017, la quale prevede che « al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all’Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio ».
Dunque, la disposizione consente all’amministrazione di negare l’assegnazione temporanea non solo a fronte di « casi o esigenze eccezionali », ma anche sulla base del meno rigoroso presupposto della sussistenza di « motivate esigenze organiche o di servizio ».
Sul punto, il Tribunale ritiene che la disposizione in esame si applichi esclusivamente alle forze di polizia, essendo espressamente finalizzata ad « assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo », con un chiaro riferimento all’ambito di applicazione soggettivo del decreto in questione, il quale contiene « disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (in questo senso si pone, peraltro la maggioritaria giurisprudenza amministrativa, vedi Cons. Stato, Sez. II, 8.4.2022, n. 2636; Cons. Stato, Sez. IV, 7.1.2021, n. 196).
Ciò posto, deve comunque chiarirsi che, con riferimento ai militari, la valutazione demandata all’amministrazione circa i presupposti di cui all’art. 42- bis , debba tenere conto di quanto previsto dall’art. 1493, comma 1 del Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66 del 2010), a tenore del quale « al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione ».
Sul punto, può concludersi nel senso di affermare che, seppur non possa operare con riferimento ai militari il criterio delle « motivate esigenze organiche o di servizio », nondimeno all’amministrazione è consentito negare l’assegnazione temporanea alla luce di presupposti meno rigorosi rispetto ai « casi o esigenze eccezionali » previsti dall’art. 42- bis , consentendo l’applicazione di criteri non dissimili, nella sostanza, da quelli che operano con riferimento alla disposizione, applicabile per le sole forze di polizia, di cui all’art. 45, comma 31- bis citato.
In tale direzione, peraltro, si è pronunciato il Consiglio di Stato, laddove ha affermato che, nonostante tale ultima disposizione riguardi « il solo personale delle Forze di polizia e non anche il personale di Esercito, Marina ed Aeronautica che non svolga funzioni di polizia (Cons. Stato n. 196 del 2021) - per il quale l’art. 1493, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell’ordinamento militare", ha precisato che comunque debba considerarsi il "particolare stato rivestito" del militare richiedente - essa non esclude che possa continuare a trovare applicazione l’indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato che è maturato al fine di individuare, nei singoli casi, quali siano le "motivate esigenze organiche o di servizio" in grado di adeguatamente suffragare il diniego di ricongiungimento familiare » (Cons. Stato, Sez. II, 8.4.2022, n. 2636).
Ciò chiarito, le condizioni ai fini dell’accoglimento della domanda di assegnazione temporanea possono essere ricostruite come segue.
Come primo requisito, ai fini della concessione del beneficio deve esservi disponibilità di un « posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva » nell’amministrazione di destinazione. Sul punto, la già citata pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. II, 8.4.2022, n. 2636 ha chiarito che il requisito rileva nel caso in cui « l’assegnazione sia richiesta ad un’Amministrazione diversa da quella cui l’interessato appartiene: in tal caso, il legislatore ha ritenuto impossibile che la pianta organica dell’Amministrazione destinataria, la quale non abbia in quel momento posti disponibili, possa essere variata in via temporanea ». Diversamente, il requisito invece non rileva nel caso in cui « l’assegnazione è chiesta per una sede diversa della stessa Amministrazione: in questo caso, infatti, il posto in organico esiste perché è evidentemente quello ricoperto dall’interessato; si tratta invece di modificare, in termini comuni, il luogo di lavoro ».
Come secondo requisito, la legge prevede, ai fini della concessione del beneficio, il « previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione ». Tale valutazione consente all’amministrazione, nell’esercizio di un potere di natura discrezionale, di negare l’assegnazione temporanea valorizzando « casi o esigenze eccezionali » che tengano conto, per il personale militare, del « particolare stato rivestito ». Nell’ambito di tale valutazione l’amministrazione è chiamata ad una ponderazione di interessi anche in chiave comparativa tra le esigenze organizzative della sede di provenienza e delle possibili sedi di destinazione (ciò, ovviamente, nei casi in cui è richiesta l’assegnazione ad altra sede della medesima amministrazione).
Con specifico riferimento all’apprezzamento delle esigenze organizzative della sede di appartenenza, il Consiglio di stato ha chiarito che « per gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia, è necessario nell’applicazione dell’istituto tenere conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, ed in particolare, così come affermato per tutte da questo Consiglio (sentenza, sez. IV, 30 ottobre 2017, n. 4993), la specifica loro funzione, che è quella - a sua volta di rilievo costituzionale - di garantire la difesa militare dello Stato ovvero la prevenzione e repressione dei reati, anche con l’uso della forza. Si è quindi affermato un orientamento intermedio, per cui l’Amministrazione può tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell’interessato ovverosia con l’insostituibilità delle mansioni da questi svolte nella sede di appartenenza, ma non può banalmente riferirsi ad una mera scopertura di organico » (Cons. Stato, n. 2636 del 2022, cit.).
Quanto, invece, alle esigenze organizzative della sede di destinazione, deve rilevarsi come la valutazione a cui è chiamata l’amministrazione non deve imitarsi all’apprezzamento della mera qualifica formale attribuita al dipendente ma debba altresì tenere conto delle specifiche professionalità che quest’ultimo abbia acquisito nel corso del rapporto di lavoro, al fine di consentire l’eventuale impiego del dipendente anche in posizioni organiche non coincidenti con la propria qualifica formale (in questo senso, vedi T.A.R. Piemonte, n. 741 del 2023, cit.).
In ultimo, va ulteriormente chiarito che il rispetto dell’obbligo di motivazione da parte dell’amministrazione, va valutato mediante un apprezzamento unitario delle complessive argomentazioni svolte a supporto della decisione amministrativa, onde accertare se la scelta dell’amministrazione sia conforme al bilanciamento di interessi delineato, in astratto, dalla legge (ai fini del rispetto del principio di legalità c.d. garanzia nella sua declinazione sostanziale).
Nello specifico ambito di attività disciplinato dall’art. 42- bis del d.lgs. n. 151 del 2001 è ben vero che la scelta amministrativa nel senso di accogliere o rigettare l’istanza di assegnazione temporanea può essere fondata (come chiarito dalla costante giurisprudenza) su valutazioni che attengono tanto alla sede di attuale destinazione del dipendente quanto a quella di auspicata destinazione, ma da tale premessa non deriva la conseguenza che l’amministrazione sia obbligata a motivare in relazione ad entrambi i profili.
In questa prospettiva, ben può accadere che, al fine di rafforzare l’ iter motivazionale che sorregge il provvedimento, si renda necessario argomentare in merito ad entrambi i profili di valutazione astrattamente rilevanti, in particolar modo quando le condizioni di organico delle sedi di appartenenza e di destinazione, da sole considerate, non consentano all’amministrazione di operare un bilanciamento di interessi idoneo a superare un vaglio di ragionevolezza.
Tuttavia, è anche possibile che, alla luce delle circostanze concrete, il diniego dell’istanza si riveli opportuno (all’esito di un bilanciamento di interessi) anche solo sulla base di considerazioni afferenti esclusivamente alla sede di appartenenza ovvero alle sedi di destinazione, nei casi in cui la situazione organica e organizzativa a cui si fa riferimento sia quantitativamente o qualitativamente tale da orientare ex se , in modo determinante, la ponderazione a cui l’amministrazione è chiamata.
Ciò posto in prospettiva generale, può procedersi a fare applicazione dei principi sopra esposti al caso di specie.
Ritiene il Tribunale che il provvedimento impugnato con ricorso per motivi aggiunti sia frutto di una ponderazione non irragionevole degli interessi coinvolti, esternata dall’amministrazione mediante un’adeguata motivazione.
Il diniego dell’istanza ex art. 42- bis, all’esito della rivalutazione imposta dal Tribunale con l’ordinanza cautelare, veniva, infatti, fondato sull’impossibilità di assegnare ad altri militari in servizio presso la sede di appartenenza l’incarico di “armaiolo” svolto dal ricorrente, in quanto trattasi di specializzazione conseguita mediante la frequentazione di appositi corsi e che va mantenuta per un periodo minimo di impiego di dieci anni nello specifico settore.
In particolare, l’amministrazione affermava che al momento della decisione non vi era disponibilità di altro personale con pari specializzazione nella sede di Torino e che la sostituzione del militare avrebbe determinato un vulnus organizzativo non colmabile in tempi brevi, con effetti negativi sulla continuità operativa e sull’efficienza del servizio, anche tenuto conto che il ricorrente costituisce una figura chiave nella catena funzionale e di sicurezza delle armi e dei materiali.
Inoltre, rileva l’argomentazione svolta nel provvedimento impugnato secondo cui l’armaiolo « coadiuva il Direttore di tiro nel corso delle esercitazioni a fuoco », « adempie a compiti precisi di distribuzione e manutenzione delle armi » e « istruisce il personale prima delle esercitazioni al tiro ».
In ultimo, evidenzia l’amministrazione come « in assenza del militare specializzato LO verrebbero meno le garanzie concrete di continuità e sicurezza che si ritengono prevalenti e non derogabili rispetto all’interesse individuale del trasferimento ».
Tali argomentazioni devono ritenersi idonee a giustificare il rigetto dell’istanza del privato in quanto volte ad escludere in radice la possibilità di sopperire, nella sede di servizio, al venir meno della specifica professionalità del ricorrente. Non può ritenersi dirimente, nel senso di affermare il vizio di istruttoria e di motivazione, la considerazione per cui le esigenze sottese all’istanza ex 42- bis non sono state espressamente prese in considerazione dall’amministrazione, atteso che dalla motivazione del provvedimento emerge come l’interesse organizzativo facente capo alla resistente assuma portata dirimente e assorbente rispetto altri interessi coinvolti dall’esercizio del potere, involgendo « esigenze di continuità e sicurezza che si ritengono prevalenti e non derogabili rispetto all’interesse individuale al trasferimento ».
Quanto alla prospettata violazione della circolare dell’8.2.2024, le argomentazioni del ricorrente non sono meritevoli di condivisione.
La circolare, infatti, fornisce “indicazioni” che l’amministrazione deve seguire in merito ai recenti arresti giurisprudenziali in tema di assegnazione temporanea ex art. 42- bis .
Poiché, nel caso di specie, alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che l’amministrazione, nell’adottare il provvedimento impugnato, si sia conformata ai condivisibili principi fatti propri dalla giurisprudenza amministrativa, è anche da escludere qualsiasi contrasto con il contenuto della summenzionata circolare.
Analogamente è da escludere il contrasto con la disciplina sovranazionale richiamata dal ricorrente, in quanto il principio fondamentale di tutela della famiglia e dei minori costituisce la ratio dell’istituto normativo dell’assegnazione temporanea di cui all’art. 42- bis , disposizione che delinea in concreto le modalità del bilanciamento dello stesso con l’interesse pubblico e che, per i motivi sopra esposti, non risulta essere stata violata dall’amministrazione.
Ciò posto, va in ultimo evidenziato come le considerazioni addotte a sostegno del diniego siano pienamente autosufficienti e non necessitino di essere affiancate da ulteriori considerazioni in merito alle sedi alle quali il ricorrente aspira ad essere assegnato, con la conseguenza che il motivo di ricorso deve ritenersi infondato anche in merito alla prospettata carenza di istruttoria e motivazione circa la possibilità di assegnazione alle sedi richieste.
Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso per motivi aggiunti va rigettato in quanto complessivamente infondato.
Le spese di lite vanno compensate, alla luce dell’esito complessivo della controversia, tenuto conto che il provvedimento legittimo di diniego è stato adottato solo all’esito del remand cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, dichiara improcedibile il ricorso principale e rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS ER, Presidente
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
RE AR IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE AR IC | OS ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.