Articolo 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 143
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 marzo 1992
Art. 10. 1. E' vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione,
da parte di enti, associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.
2. Nulla e' innovato per quanto riguarda i premi di fedelta' al lavoro e del progresso economico, concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. La trasgressione al divieto di cui al comma 1 e' punita con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Entrata in vigore il 7 marzo 1992