Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 5217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5217 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori lette le note sostitutive dell'udienza del 26.06.2025, fissata ai sensi del disposto dell'art. 27 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. R.G. 1498/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Stefano Palomba Parte_1 C.F._1
con elezione di domicilio e procura come in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. Maria Sofia Controparte_1
Lizzi, con elezione di domicilio e procura come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad AP;
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.01.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., avente ad oggetto accertamento del requisito sanitario per assegno di invalidità civile stante l'infruttuoso esperimento del procedimento amministrativo attivato mediante domanda del 23.03.2023 conclusosi con riconoscimento di una percentuale invalidante pari al 55%; che all'esito del suddetto procedimento il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della suddetta prestazione.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante è soggetto invalido civile con una percentuale dal 74% al 99% a far data dalla domanda amministrativa
o da quella che dovesse risultare a seguito di nuova Ctu, di cui sin d'ora si chiede la nomina,
titolo di assegno di invalidità civile con una percentuale dal 74% al 99% a decorrere dalla domanda amministrativa o da quella che dovesse risultare a seguito di Ctu, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo,; vinte le spese legali, con attribuzione.
L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1
contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di esperire alcuna attività istruttoria, lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025 la causa, previa riunione al presente del fascicolo n. 1541/2024, è stata decisa con la seguente sentenza.
Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato correttamente instaurato perché preceduto dalla tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., dott. contenute nella relazione peritale espletata nella Persona_1
pregressa fase, meritano piena condivisione.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente contesta la relazione di consulenza affermando che l'entità delle patologie riscontrate a carico della ricorrente non sono tali da giustificare le percentuali di invalidità civile come applicate dal CTU, avuto riguardo ai codici di riferimento di cui alle tabelle ministeriali 5/2/93. In dettaglio, avuto riguardo alla cardiopatia ischemica- ipertensiva, il CTU in applicazione del cod. 6442 avrebbe dovuto riconoscere una percentuale compresa tra il 41 ed 50%; con riferimento alla patologia del diabete mellito con il codice 9310 avrebbe dovuto ritenere sussistente una percentuale di invalidità pari al 60% .
Inoltre la parte ricorrente ritiene contraddittoria la relazione di consulenza laddove la stessa riconosce la sussistenza di una inabilità assoluta dal 31.8.2024, andando, a suo dire, “ultra petita”.
Tuttavia è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
Invero, dall'analisi della consulenza svolta nella fase sommaria si rileva che il ctu ha fornito esaustiva risposta ai quesiti oltre ad aver adeguatamente e correttamente valutato le patologie emergenti dall'esame clinico del paziente e dalla documentazione sanitaria in atti.
Si evince dalla stessa lettura dell'elaborato peritale come il dott. all'esito dell'indagine Per_1
abbia riscontrato nel periziando le seguenti infermità:< Controparte_2
Contr
GIÀ TRATTATA RIVASCOLARIZZAZIONE ,
[...] CP_4 [...] Controparte_5
[...]
Al riguardo, tenuto presente il motivo di opposizione formulato dalla parte ricorrente, è opportuno richiamare preliminarmente quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, in linea con il proprio consolidato indirizzo ,precisa che “nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (Cass. civ. sentenza n. 26259 del 13.12.2022).
Ciò premesso nelle considerazioni medico -legali l'Ausiliare ha premesso di avere richiesto, nel corso delle operazioni, ulteriori accertamenti specialistici da effettuarsi presso strutture pubbliche ed in particolare;
“Visita cardiologica con elettrocardiogramma ed ecocardiogramma con ecocolordoppler;
Visita oculistica con visus naturale e corretto e fondo oculare;
Visita angiologica con esame doppler arterioso e venoso arti inferiori;
Esami di laboratorio;
Certificato medico telematico allegato alla domanda amministrativa;
Certificato del medico curante attestante la terapia attualmente completo del nome commerciale dei farmaci e della posologia”.
Il CTU ha quindi riferito che la suddetta documentazione sanitaria non gli è stata mai consegnata e che, in data 31.8.2024 veniva trasmessa relazione di dimissione della U.O.C. Pneumologia degli
Ospedali Riuniti Area Vesuviana con diagnosi di adenocarcinoma del lobo superiore del polmone di sinistra e metastasi cerebrali.
Il CTU ha dunque ritenuto che a decorrere dalla data di ricovero che ha evidenziato l'insorgenza del tumore polmonare con metastasi il ricorrente presenti una condizione di invalidità pari al 100%, mentre per il periodo pregresso applicando il calcolo riduzionistico secondo la specificazione di cui in consulenza, ha valutato il ricorrente invalido nella misura percentuale del 60%, così ottenuta:
“Cardiopatia ischemica-ipertensiva già trattata con rivascolarizzazione chirurgica: cod. 6442=
50%; Diabete mellito: valutabile nella misura del 20%;”.
Il dott. nel replicare alle osservazioni critiche alla bozza di ctu, ha osservato: “ Per_1
…omissis….trattandosi di una richiesta per assegno di invalidità, ho inteso richiedere una serie di accertamenti clinico-strumentali che, tuttavia, non mi sono stati consegnati per cui la valutazione, in termini percentuali, è stata basata sulla documentazione versata in atti. Al riguardo preme sottolineare come abbia ritenuto, in assenza di ulteriori elementi, di valutare il diabete mellito con la percentuale, per analogia, del 20%, posto che nelle tabelle ministeriali per tale patologia sono riportati i seguenti tre codici: • 9309 diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro- macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III): 41%-50%; • 9310 diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (classe III):
51%-60%; • 9311 diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (classe IV): 91%-100%.
Come si evince chiaramente, posto che nel caso de quo, non è riportata nella documentazione una condizione di scompenso glicometabolico né, tantomeno, sono evidenziate complicanze di organo, la valutazione del 20% da me individuata rispecchia esattamente quanto riscontrato nel corso delle operazioni peritali…omissis…..
A fronte di tali specifici rilievi del CTU l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre una diversa stima delle patologie riscontrate che condurrebbe al raggiungimento di una percentuale invalidante utile, a suo dire, al conseguimento della prestazione richiesta. Nessun rilievo può, poi, attribuirsi alla contestazione relativa ad errori metodologici commessi nella valutazione delle singole patologie riscontrate, avendo il consulente fatto espresso riferimento ed applicazione delle tabelle ministeriali di cui al D.M. 05/02/1992, i cui codici applicati risultano almeno in parte condivisi dall'istante e richiamati in sede di opposizione.
Né la difesa del ricorrente ha indicato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, con specificità da quale documentazione in atti avrebbe dovuto trarsi la valutazione di maggior gravità delle patologie riscontrate.
Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano dunque chiare, prive di vizi e non incoerenti con i riscontri diagnostici allegati e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni della ricorrente.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene alla luce delle svolte considerazioni di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per detti motivi il ricorso deve essere rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per
ATP, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Napoli, 27.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori