Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 08/04/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 42/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24494 del registro di Segreteria, proposto da
L.A., nato a omissis il omissis, residente in omissis, Via omissis, cod. fisc. omissis,
rappresentato e difeso dall’avv. Laura Imperiale del Foro di Torino, e presso la stessa elettivamente domiciliato in Torino, Via Luigi Cibrario n. 14, P.E.C. lauraimperiale@pec.ordineavvocatitorino.it;
contro
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell’Avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via dell’Arcivescovado n. 9;
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso in proprio dal Direttore C.N.A. Esercito, P.E.C. cna_esercito@postacert.difesa.it;
Visto il ricorso;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 25 marzo 2026 i difensori delle parti, come da verbale Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente, già sottufficiale dell’Esercito attualmente in servizio in ausiliaria presso il Reggimento Logistico Taurinense, veniva nominato Sergente Maggiore dell’Esercito, nella specialità Infermiere professionale, con anzianità assoluta e decorrenza assegni dall’ 1/03/1990, data di presa servizio.
In precedenza, a far data dall’01/09/1986 era stato ammesso alla ferma volontaria di anni 3 e mesi 6 nella Scuola Allievi Sottufficiali di Viterbo, in qualità di Allievo Specializzato nella categoria Infermiere Professionale. Il servizio pre-ruolo si protraeva fino alla data del 28/02/1990, ovvero alla sua nomina in SPE.
Con il ricorso introduttivo egli richiede, pertanto, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 165/97, la supervalutazione di 1/5 del servizio militare comunque prestato per i seguenti periodi:
➢ Dal 01/09/1986 al 31/12/1986 (Scuola Allievi Sottufficiali – Viterbo);
➢ Dal 01/01/1987 al 31/12/1987 (Scuola Allievi Sottuficiali – Viterbo e dal 06/09/1987 Direzione Ospedale Militare “Celio” Scuola Infermieri Professionali – Roma);
➢ Dal 01/01/1988 al 31/12/1988 (Direzione Ospedale Militare “Celio” Scuola Infermieri Professionali – Roma);
➢ Dal 01/01/1989 al 31/12/1989 (Direzione Ospedale Militare “Celio” Scuola Infermieri Professionali – Roma);
➢ Dal 01/01/1990 al 29/10/1990 (Direzione Ospedale Militare “Celio” Scuola Infermieri Professionali – Roma).
La domanda di supervalutazione dei suddetti periodi, inoltrata alla sede INPS competente, era stata infatti respinta con la motivazione “Domanda respinta in quanto, alla data di presentazione dell’istanza, risulta già maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a cinque anni, ex art 5 D. Lgs 165/1997”.
Analogamente, veniva respinto il successivo ricorso amministrativo diretto al Comitato di Vigilanza INPS, sulla base della circolare n. 119 del 18/12/2018 e con la motivazione che “Una volta raggiunto il limite dei cinque anni di maggiorazione, la stessa non può essere oggetto di interventi volti a modificarne la collocazione temporale, rinunciando alla valutazione di un beneficio già maturato per effetto del servizio prestato in favore di un altro valutabile mediante riscatto” e che “dai dati certificati dall'Amministrazione di appartenenza risultanti in banca dati nella procedura Nuova Passweb si rileva che l'interessato ha maturato un complessivo periodo di maggiorazione pari a cinque anni, già raggiunto alla data della domanda di riscatto”.
Il ricorrente si duole di tali provvedimenti, rivendicando il proprio diritto al riscatto a titolo oneroso dei periodi di servizio sopra citati, citando a sostegno la sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 8/2025/QM.
L’INPS si è costituito in giudizio, con memoria del 24 febbraio 2026, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base della citata propria circolare.
Si è costituito altresì il C.N.A. dell’Esercito, per conto del Ministero della Difesa, il quale eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva nel giudizio, essendosi limitato alla sola certificazione della posizione assicurativa del ricorrente, senza alcun ruolo nell’assunzione del provvedimento di rigetto della supervalutazione.
All’udienza del 25 marzo 2026, la causa è stata trattata come da verbale e decisa come da dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere rilevata la carenza di legittimazione passiva del C.N.A. dell’Esercito, e per esso del Ministero della Difesa, non venendo in discussione, nella fattispecie, la ricostruzione della carriera del ricorrente ed essendo, conseguentemente, i predetti enti estranei al rapporto pensionistico che si instaura tra l’istituto erogatore ed il soggetto percettore, non avendo competenza sulla liquidazione del conseguente trattamento e sul calcolo dei periodi computabili, i cui provvedimenti sono stati emessi esclusivamente dall’INPS (cfr., in termini, C. conti, Sez. giur. Umbria, 5/10/2016 n. 76; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 102/2019).
2. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini e limiti che seguono.
L’art.5, comma 1, del D.Lgs.n. 165/1997 prevede che: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni”.
Il successivo comma 3 stabilisce: “Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato” e il comma 4 che “Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale”.
L’art.7, comma 3 (norma transitoria) prevede, infine, che: “Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1”.
Dopo alcune oscillazioni giurisprudenziali delle Corti territoriali, le Sezioni Riunite di questa Corte, con la recente pronuncia n. 8/2025/QM, hanno interpretato in via nomofilattica la suddetta normativa, applicando i seguenti principi di diritto, applicabili al caso di specie: “il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio… La facoltà di riscatto ex art 5 del d. lgs. 165/97 dei <periodi di servizio comunque prestato> è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione…la valorizzazione dei periodi di servizio ex art. 7 del d. lgs. 165/97 è consentita esclusivamente con riguardo ai <periodi di servizio con percezione delle relative indennità> a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, anche oltre il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/97, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data.”
Pertanto, secondo la ricostruzione operata dal Giudice della nomofilachia, “sorgendo il diritto per il richiedente a poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997 con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto nella norma, ne discende che l’esercizio della facoltà di riscatto del servizio comunque prestato deve essere ammesso anche a favore del militare che, grazie al computo di successivi periodi di servizio, abbia già superato, alla data di presentazione della domanda di riscatto, il limite quinquennale di valorizzazione, potendo questi optare per il computo a titolo oneroso dei periodi di servizio comunque prestato, maturati anche anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997, in luogo di quelli cronologicamente successivi caratterizzati dalla percezione delle relative indennità, fermo restando il limite massimo dei cinque anni di computabilità”.
Dall’applicazione dei suddetti principi al caso di specie consegue il diritto del ricorrente al riscatto a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 165/1997, ed alla conseguente valutazione da parte dell’INPS dei periodi indicati in ricorso, applicando il limite del quinquennio computato cronologicamente (e, quindi, escludendo i periodi ora eventualmente computati se ulteriori al tetto limite; cfr., in termini, Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, n. 27/2026; Sez. III App., n. 3972026; Sez. App. Sicilia, n. 79/2025).
È ormai pacifico, infatti, che possa essere oggetto della supervalutazione di 1/5, nei suddetti limiti, anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, in quanto inquadrabile nella categoria dei periodi di servizio comunque prestati (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., n. 393/2023; n. 223/2021; n. 92/2022; Sez. II App., n. 35/2026).
3. Attesa la sussistenza di precedenti giurisprudenziali difformi e il necessario intervento di pronuncia nomofilattica, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa, e per esso del C.N.A. dell’Esercito;
- Dichiara il diritto del ricorrente al riscatto oneroso e al computo degli aumenti del periodo di servizio 01 settembre 1986 - 29 ottobre 1990, con rispetto del limite quinquennale previsto dall’articolo 5 del D.lgs. n. 165/1997, come da motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2026.
IL GIUDICE
Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 08/04/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il GIUDICE Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 08/04/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
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