Ordinanza collegiale 28 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2021
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 22296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22296 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22296/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09730/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9730 del 2021, proposto da
Circo di Praga S.a.s., Circo Lamar, Circo Lara Orfei Nones, Circo Monti, Lkv S.r.l.s. e ME FU ditta individuale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cuneo, via Vecchia di Borgo n. 50;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto Direttoriale Generale Rep. 1140 del 14.07.2021- Mancata ammissione al contributo a carico del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) per il circo anno 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa OV TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che:
- il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto per impugnare il provvedimento con cui l’Amministrazione ha escluso le imprese circensi ricorrenti dalla concessione dei contributi FUS 2021, sulla base di valutazioni negative relative alla qualità artistica delle istanze presentate;
- con ordinanza n. 7516/2021 è stata respinta l’istanza cautelare, ritenendo che le censure sulla carenza di motivazione fossero inconferenti rispetto ai criteri tecnici utilizzati (griglia di valutazione) e che le garanzie di partecipazione procedimentale di cui si invocava la violazione non fossero previste in ragione della natura concorsuale del procedimento;
Considerato che:
- con nota del 9 ottobre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo del presente giudizio alla luce del tenore delle valutazioni contenute nell’ordinanza cautelare che lasciavano presagire un esito sfavorevole del giudizio;
- detta rinuncia è irrituale, non essendo stata notificata all’Amministrazione resistente nel rispetto del termine previsto dall’articolo 84, comma 3, c.p.a., come rilevato nel verbale dell’udienza del 17 ottobre 2025;
- che, in ogni caso, la previsione di cui al successivo comma 4 dell’articolo 84 c.p.a. consente al Giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa;
Ritenuto che:
- il Collegio, pertanto, non possa che dare atto, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, del venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla definizione nel merito del presente giudizio e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse;
- debba, infine, essere disposta la compensazione delle spese di giudizio in ragione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
OV TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV TI | TA IC |
IL SEGRETARIO