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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2024, n. 16831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16831 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
udito il PG, ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore dell'imputato, avv. Carla Bruga, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 maggio 2023 il Tribunale di Lecco, in rito abbreviato, ha condannato VI AL alla pena di 30 giorni di arresto per i reati dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di fare ritorno nel Comune di Colico per anni 1 emessa dal Questore di Lecco, la violava, ritornando nel territorio del comune, il 30 agosto 2021 ed il 31 agosto 2021. Con sentenza del 7 novembre 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16831 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 21/03/2024 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce esercizio da parte del giudice di un potere riservato all'autorità amministrativa in punto di mancata disapplicazione della misura di prevenzione a monte, perché, a fronte del motivo di appello con cui la difesa dell'imputato aveva contestato la sussistenza dei presupposti dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011 per emettere il foglio di via, la sentenza impugnata ha ritenuto che i comportamenti tenuti dall'imputato legittimassero l'emissione del foglio di via ai sensi della lett. b) della stessa norma, arrogandosi in questo modo un potere che spetta all'autorità amministrativa. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale in punto di mancata disapplicazione della misura di prevenzione a monte, perché, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che le precedenti denunce di polizia a carico del ricorrente fossero sufficienti per sostenerne la pericolosità anche sotto il profilo della lett. c) dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, essa ha applicato in modo non corretto la norma in parola, che richiede che i comportamenti tenuti dal proposto aggrediscano beni collettivi, e non individuali, e la sola violazione di domicilio contestata al ricorrente non è sufficiente al fine di sostenerne la pericolosità sotto questo profilo;
inoltre, i comportamenti tenuti dal proposto sono tutti commessi in un arco temporale molto breve, quindi non sùfficienti ad integrare l'abitualità necessaria per l'applicazione della misura di prevenzione. Con il terzo motivo deduce violazione della legge penale in punto di mancata disapplicazione della misura di prevenzione a monte, perchè in ogni caso non è corretta la motivazione della pronuncia di appello che ritiene che i comportamenti tenuti dal proposto integrerebbero un presupposto sufficiente per il giudizio di pericolosità ai sensi della lett. b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, perché in realtà non vi è alcuna contezza della circostanza che i reati individuati nel decreto applicativo della misura di prevenzione abbiano generato un profitto, e che questo profitto abbia integrato una quota significativa del reddito del ricorrente. Con il quarto motivo deduce violazione della legge penale in punto di mancata disapplicazione della misura di prevenzione a monte, perché, qualora si dovesse intendere la sentenza impugnata nel senso che la pronuncia di appello ha ritenuto che sussistessero quantomeno i presupposti della pericolosità di cui alla lett. a) dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, si tratterebbe in ogni caso di motivazione non corretta, perché la lett. a) individua la pericolosità del proposto nell'essere lo stesso dedito a "traffici delittuosi", e quindi si riferisce a comportamenti che devono integrare una forma di "commercio" illecito di beni, tra cui non vi sono quelli attribuiti al proposto nel provvedimento del Questore. 2 Con il quinto motivo deduce violazione della legge penale in punto di mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto la risposta della pronuncia di secondo grado al relativo motivo di appello, secondo cui il ricorrente avrebbe commesso almeno due illeciti della stessa indole oltre quello preso in esame non è corretta, perché è accertato che il ricorrente ha commesso, in realtà, oltre a quello in esame, soltanto un furto. 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale, preceduta da note scritte di udienza, il Procuratore generale, dr.ssa Assunta Cocomello, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. Carla Bruga, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il terzo motivo con assorbimento degli altri. L'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 individua tre categorie di soggetti come possibili destinatari di una misura di prevenzione: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, ànche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Il Questore di Lecco aveva disposto la misura a carico di AL per l'ipotesi della lett. c) della norma, individuandolo come un soggetto che era dedito alla commissione di reati che offendevano o mettevano in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. Nel corpo della motivazione il provvedimento del Questore citava a sostegno del giudizio di pericolosità tre denunce recenti in cui era incorso AL, di cui una per violazione di domicilio, una per più reati contro il patrimonio commessi nel corso dello stesso mese, ed un'ultima per un reato di furto cui era seguito l'arresto in flagranza del ricorrente. Di fronte al motivo di appello della difesa dell'imputato che contestava la condanna di primo grado chiedendo di disapplicare il provvedimento applicativo 3 della misura di prevenzione per illegittima sussunzione delle condotte tenute da AL sotto la categoria della persona dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, la Corte di appello ha respinto il motivo ritenendo fosse possibile sussunnere la condotta del proposto nella categoria di coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. 'Nel terzo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce che, in realtà, illegittimamente sia stato ritenuto che i comportamenti tenuti dal proposto integrerebbero un presupposto sufficiente per formulare il giudizio di pericolosità ai sensi della lett. b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, perché, in realtà, non vi è alcuna contezza della circostanza che i reati individuati nel decreto applicativo della misura di prevenzione abbiano generato un profitto, e che questo profitto abbia integrato una quota significativa del reddito del ricorrente. Il motivo è fondato. La norma dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 individua come soggetti possibili destinatari di una misura di prevenzione personale non genericamente coloro che commettono delitti contro il patrimonio, ma coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Nell'interpretare questa norma la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "ai fini del giudizio di pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il tenore di vita costituisce indicatore significativo delle capacità economiche del soggetto e deve essere ricostruito sulla base di precisi elementi di fatto - quali il possesso di beni, le spese necessarie al godimento e utilizzazione di quei beni, la propensione a specifiche categorie di consumi - per poter apprezzare l'incidenza dei proventi delle attività delittuose nel costituire unica, o rilevante, fonte di sostentamento del próposto. (Sez. 2, Sentenza n. 13634 del 26/02/2021, PG in proc. Capriati, Rv. 281128). Nella motivazione del provvedimento del Questore di Lecco non vi è alcuna indicazione sul tenore di vita del proposto da cui desumere che lo stesso vivesse di attività delittuose. Nel provvedimento non si afferma neanche che lo stesso non svolga alcuna attività lavorativa - che potrebbe essere un indice del vivere abitualmente di proventi di attività delittuose - ma soltanto che lo stesso non svolga alcuna attività lavorativa in Colico, comune da cui viene allontanato. In questo contesto la motivazione della pronuncia di appello che ha ritenuto, invece, sussistessero i presupposti della applicazione della misura di prevenzione ai sensi della lett. b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 citato è incorsa 4 effettivamente in una errata interpretazione della norma presupposto di quella penale. Ne consegue che il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli altri, e che la sentenza impugnata deve essere annullata. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen., atteso che alla disapplicazione del provvedimento amministrativo applicativo della misura di prevenzione (Sez. F, Sentenza n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 Sez. 1, n. 44221 del 17/9/2014, Chirila, Rv. 260897) consegue l'insussistenza del reato di cui è stato giudicato responsabile l'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 21 marzo 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
udito il PG, ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore dell'imputato, avv. Carla Bruga, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 maggio 2023 il Tribunale di Lecco, in rito abbreviato, ha condannato VI AL alla pena di 30 giorni di arresto per i reati dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di fare ritorno nel Comune di Colico per anni 1 emessa dal Questore di Lecco, la violava, ritornando nel territorio del comune, il 30 agosto 2021 ed il 31 agosto 2021. Con sentenza del 7 novembre 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16831 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 21/03/2024 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce esercizio da parte del giudice di un potere riservato all'autorità amministrativa in punto di mancata disapplicazione della misura di prevenzione a monte, perché, a fronte del motivo di appello con cui la difesa dell'imputato aveva contestato la sussistenza dei presupposti dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011 per emettere il foglio di via, la sentenza impugnata ha ritenuto che i comportamenti tenuti dall'imputato legittimassero l'emissione del foglio di via ai sensi della lett. b) della stessa norma, arrogandosi in questo modo un potere che spetta all'autorità amministrativa. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale in punto di mancata disapplicazione della misura di prevenzione a monte, perché, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che le precedenti denunce di polizia a carico del ricorrente fossero sufficienti per sostenerne la pericolosità anche sotto il profilo della lett. c) dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, essa ha applicato in modo non corretto la norma in parola, che richiede che i comportamenti tenuti dal proposto aggrediscano beni collettivi, e non individuali, e la sola violazione di domicilio contestata al ricorrente non è sufficiente al fine di sostenerne la pericolosità sotto questo profilo;
inoltre, i comportamenti tenuti dal proposto sono tutti commessi in un arco temporale molto breve, quindi non sùfficienti ad integrare l'abitualità necessaria per l'applicazione della misura di prevenzione. Con il terzo motivo deduce violazione della legge penale in punto di mancata disapplicazione della misura di prevenzione a monte, perchè in ogni caso non è corretta la motivazione della pronuncia di appello che ritiene che i comportamenti tenuti dal proposto integrerebbero un presupposto sufficiente per il giudizio di pericolosità ai sensi della lett. b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, perché in realtà non vi è alcuna contezza della circostanza che i reati individuati nel decreto applicativo della misura di prevenzione abbiano generato un profitto, e che questo profitto abbia integrato una quota significativa del reddito del ricorrente. Con il quarto motivo deduce violazione della legge penale in punto di mancata disapplicazione della misura di prevenzione a monte, perché, qualora si dovesse intendere la sentenza impugnata nel senso che la pronuncia di appello ha ritenuto che sussistessero quantomeno i presupposti della pericolosità di cui alla lett. a) dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, si tratterebbe in ogni caso di motivazione non corretta, perché la lett. a) individua la pericolosità del proposto nell'essere lo stesso dedito a "traffici delittuosi", e quindi si riferisce a comportamenti che devono integrare una forma di "commercio" illecito di beni, tra cui non vi sono quelli attribuiti al proposto nel provvedimento del Questore. 2 Con il quinto motivo deduce violazione della legge penale in punto di mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto la risposta della pronuncia di secondo grado al relativo motivo di appello, secondo cui il ricorrente avrebbe commesso almeno due illeciti della stessa indole oltre quello preso in esame non è corretta, perché è accertato che il ricorrente ha commesso, in realtà, oltre a quello in esame, soltanto un furto. 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale, preceduta da note scritte di udienza, il Procuratore generale, dr.ssa Assunta Cocomello, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. Carla Bruga, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il terzo motivo con assorbimento degli altri. L'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 individua tre categorie di soggetti come possibili destinatari di una misura di prevenzione: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, ànche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Il Questore di Lecco aveva disposto la misura a carico di AL per l'ipotesi della lett. c) della norma, individuandolo come un soggetto che era dedito alla commissione di reati che offendevano o mettevano in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. Nel corpo della motivazione il provvedimento del Questore citava a sostegno del giudizio di pericolosità tre denunce recenti in cui era incorso AL, di cui una per violazione di domicilio, una per più reati contro il patrimonio commessi nel corso dello stesso mese, ed un'ultima per un reato di furto cui era seguito l'arresto in flagranza del ricorrente. Di fronte al motivo di appello della difesa dell'imputato che contestava la condanna di primo grado chiedendo di disapplicare il provvedimento applicativo 3 della misura di prevenzione per illegittima sussunzione delle condotte tenute da AL sotto la categoria della persona dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, la Corte di appello ha respinto il motivo ritenendo fosse possibile sussunnere la condotta del proposto nella categoria di coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. 'Nel terzo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce che, in realtà, illegittimamente sia stato ritenuto che i comportamenti tenuti dal proposto integrerebbero un presupposto sufficiente per formulare il giudizio di pericolosità ai sensi della lett. b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, perché, in realtà, non vi è alcuna contezza della circostanza che i reati individuati nel decreto applicativo della misura di prevenzione abbiano generato un profitto, e che questo profitto abbia integrato una quota significativa del reddito del ricorrente. Il motivo è fondato. La norma dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 individua come soggetti possibili destinatari di una misura di prevenzione personale non genericamente coloro che commettono delitti contro il patrimonio, ma coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Nell'interpretare questa norma la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "ai fini del giudizio di pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il tenore di vita costituisce indicatore significativo delle capacità economiche del soggetto e deve essere ricostruito sulla base di precisi elementi di fatto - quali il possesso di beni, le spese necessarie al godimento e utilizzazione di quei beni, la propensione a specifiche categorie di consumi - per poter apprezzare l'incidenza dei proventi delle attività delittuose nel costituire unica, o rilevante, fonte di sostentamento del próposto. (Sez. 2, Sentenza n. 13634 del 26/02/2021, PG in proc. Capriati, Rv. 281128). Nella motivazione del provvedimento del Questore di Lecco non vi è alcuna indicazione sul tenore di vita del proposto da cui desumere che lo stesso vivesse di attività delittuose. Nel provvedimento non si afferma neanche che lo stesso non svolga alcuna attività lavorativa - che potrebbe essere un indice del vivere abitualmente di proventi di attività delittuose - ma soltanto che lo stesso non svolga alcuna attività lavorativa in Colico, comune da cui viene allontanato. In questo contesto la motivazione della pronuncia di appello che ha ritenuto, invece, sussistessero i presupposti della applicazione della misura di prevenzione ai sensi della lett. b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 citato è incorsa 4 effettivamente in una errata interpretazione della norma presupposto di quella penale. Ne consegue che il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli altri, e che la sentenza impugnata deve essere annullata. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen., atteso che alla disapplicazione del provvedimento amministrativo applicativo della misura di prevenzione (Sez. F, Sentenza n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 Sez. 1, n. 44221 del 17/9/2014, Chirila, Rv. 260897) consegue l'insussistenza del reato di cui è stato giudicato responsabile l'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 21 marzo 2024.