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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2239/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:50 in composizione monocratica:
RA RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 19488/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco, 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011815939000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2308/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso in esame, il Sig. Ricorrente_1, a seguito di riassunzione per rinvio da parte del Giudice di Pace di Torre Annunziata per difetto di giurisdizione, impugna la cartella esattoriale n.
07120250011815939000 per omesso pagamento tassa auto 2019.
Eccepisce l'illegittimità dell'atto per prescrizione/decadenza della pretesa creditoria.
Non si costituiscono né la Regione Campania né l'Agenzia delle Entrate per la riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della parte risulta inammissibile e quindi va respinto.
L'inammissibilità deve essere dichiarata, in quanto il ricorrente non effettua la notifica del ricorso all'ente creditore, né al concessionario che sono i legittimati passivo in relazione alle dedotte doglianze.
Secondo giurisprudenza costante in caso di mancanza di notifica e quindi inesistenza della notifica del ricorso ciò comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso ( cfr. Cass. Cass. n. 13639 del
2010).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sez. 2, nella persona del GM,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:50 in composizione monocratica:
RA RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 19488/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco, 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011815939000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2308/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso in esame, il Sig. Ricorrente_1, a seguito di riassunzione per rinvio da parte del Giudice di Pace di Torre Annunziata per difetto di giurisdizione, impugna la cartella esattoriale n.
07120250011815939000 per omesso pagamento tassa auto 2019.
Eccepisce l'illegittimità dell'atto per prescrizione/decadenza della pretesa creditoria.
Non si costituiscono né la Regione Campania né l'Agenzia delle Entrate per la riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della parte risulta inammissibile e quindi va respinto.
L'inammissibilità deve essere dichiarata, in quanto il ricorrente non effettua la notifica del ricorso all'ente creditore, né al concessionario che sono i legittimati passivo in relazione alle dedotte doglianze.
Secondo giurisprudenza costante in caso di mancanza di notifica e quindi inesistenza della notifica del ricorso ciò comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso ( cfr. Cass. Cass. n. 13639 del
2010).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sez. 2, nella persona del GM,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.