Art. 6.
Nella sessione autorizzata, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 525 , possono conseguire l'abilitazione, indipendentemente dal numero stabilito per ciascuna materia, coloro che non ebbero modo di partecipare alle sessioni, espletate dal 1932 in poi, perche' non iscritti al partito fascista o per motivi politici o razziali ovvero in dipendenza di contingenze belliche.
Detti aspiranti sono tenuti al versamento della tassa di cui al precedente art. 1; sono altresi' tenuti a dichiarare formalmente i motivi che resero loro impossibile la partecipazione agli esami.
Qualora assumano di non aver potuto partecipare a precedenti sessioni, perche' non iscritti al partito fascista o per motivi politici, dovranno darne dimostrazione mediante documenti o, in mancanza, testimonianze raccolte in forma notarile, di almeno tre professori universitari di ruolo o, quanto meno, fornire elementi in base ai quali il Ministero possa procedere ad accertamenti.
Nella sessione autorizzata, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 525 , possono conseguire l'abilitazione, indipendentemente dal numero stabilito per ciascuna materia, coloro che non ebbero modo di partecipare alle sessioni, espletate dal 1932 in poi, perche' non iscritti al partito fascista o per motivi politici o razziali ovvero in dipendenza di contingenze belliche.
Detti aspiranti sono tenuti al versamento della tassa di cui al precedente art. 1; sono altresi' tenuti a dichiarare formalmente i motivi che resero loro impossibile la partecipazione agli esami.
Qualora assumano di non aver potuto partecipare a precedenti sessioni, perche' non iscritti al partito fascista o per motivi politici, dovranno darne dimostrazione mediante documenti o, in mancanza, testimonianze raccolte in forma notarile, di almeno tre professori universitari di ruolo o, quanto meno, fornire elementi in base ai quali il Ministero possa procedere ad accertamenti.