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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3176/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13798/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_2 - 07947551219 elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. PRES.TERZ n. 20250002177971116595676 TASSA AUTO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste sulla ineffacia delle notifiche avvenute per posta privata seza requisiti di legge
Resistente/Appellato: contesta e si riporta agli atti di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.06.2025 notificato alla Regione Campania, al R.T.I. Municipia S.p.A. e Abaco S.p.A.–
Concessionario per la Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie e delle altre Entrate della Regione
Campania, alla Resistente_2, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso per annullamento, con richiesta di sospensione, della riscossione delle somme vantate per omesso pagamento della Tassa automobilistica anno 2015 contenuta nell'atto di Pignoramento di crediti Presso
Terzi n. 20250002177971116595676 del 30/05/2025 notificato il 16/06/2025, emesso ex art. 72 bis del Dpr
n. 602 del 29/9/73, al fine di far accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa fiscale vantata dalla Regione
Campania a titolo di bollo auto non pagato, per la somma complessiva di €.425,75 ritenendo illegittima tale richiesta in quanto inesorabilmente prescritta per omessa notifica dell'avviso di accertamento n.
534088741601 e per il mancato invio di qualsiasi atto interruttivo della prescrizione, il tutto con vittoria di spese di giudizio e competenze professionali da attribuirsi al procuratore costituito per anticipo fattone.
Si costituiva in giudizio l'R.T.I. - Società “Municipia S.p.A.” e Società “Abaco S.p.A.”, in qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate Locali, contestando integralmente gli assunti di parte ricorrente e depositando tutta la documentazione comprovante il corretto iter notificatorio svolto dall'Ente e affermando preliminarmente che non sussisteva la legittimazione passiva del Concessionario, il quale poteva rispondere per i soli eventuali vizi propri dell'atto adottato e non in relazione a vizi attinenti alla notifica dell'ingiunzione fiscale e/o dei prodromici atti di accertamento, adottati direttamente dall'Ente Impositore.
In particolare, precisava che l'opposto pignoramento crediti presso terzi nr. 20250002177971116595676 risultava conseguente ai seguenti atti:
- Intimazione di Pagamento n._20250002165981108221919, notificata in data 5.04.2025;
- Fermo Amministrativo n. 20230002101190918397343 emesso in data 10.03.2023 e notificato in data
22/03/2023
- preavviso di fermo n. 20220002085550874920878 emesso in data 05.10.2022 e notificato in data
14.10.2022,
- Com.228 20220002068460721916747 del 01.04.2022 regolarmente notificata,
- ingiunzione di pagamento n. 534088741601 notificata al contribuente in data 14 settembre 2021, - avviso di accertamento n. 534088741601 notificato al contribuente in data 4 gennaio 2019,
ma, nonostante la loro regolare notifica, nessuno dei summenzionati atti risultava opposto entro i termini di legge, né seguito da opportuno versamento di quanto dovuto.
Pertanto ove, come nel caso di specie, gli atti impositivi presupposti erano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, potevano essere fatti valere solo i vizi dell'ultimo atto impugnato.
Infine nessuna prescrizione era maturata in considerazione della sospensione dei termini di notifica degli accertamenti e degli atti della riscossione in applicazione della normativa emergenziale per fronteggiare il
Covid-19.
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
La Regione Campania, non risultava costituita in giudizio, ma l'R.T.I.-Società “Municipia S.p.A.” e Società
“Abaco S.p.A." produceva per suo conto la documentazione comprovante la avvenuta notifica dell'accertamento e della ingiunzione sottostanti.
Resistente_2, non si costituiva in giudizio, seppur regolarmente citata.
All'odierna udienza di trattazione la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si appalesa infondato e va di conseguenza rigettato per le considerazioni che seguono.
Ed infatti, in via preliminare ed assorbente va rilevato in atti che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli atti propedeutici e sottostanti relativi alla contestata annualità 2015 della Tassa Auto ovvero l'avviso di accertamento esecutivo n. 534088741601/2015 notificato a mani della destinataria in data
04/01/2019 (ma consegnato per la spedizione in data 23/11/2018 - v. applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica per notificante e notificato) e la relativa ingiunzione di pagamento notificata a mani della ricorrente in data 25/09/2021 sono stati regolarmente e tempestivamente notificati, sicchè infondata si appalesa la eccezione di nullità dell'opposto pignoramento per omessa notifica dei titoli posti a fondamento dell'azione di recupero a tassazione della tassa de qua, come comprovato dalla produzione processuale della documentazione in questione e delle relate di notifica.
Parimenti documentate e provate anche le notifiche dei successivi atti interruttivi della prescrizione quali il :
- preavviso di fermo n. 20220002085550874920878 emesso in data 05.10.2022 e notificato in data
14.10.2022,
- Fermo Amministrativo n. 20230002101190918397343 emesso in data 10.03.2023 e notificato in data
22/03/2023,
- Intimazione di Pagamento n._20250002165981108221919, notificata in data 5.04.2025.
Tanto si evince dunque dalla intera documentazione probatoria versata in atti dalla "R.T.I. - Resistente_1 S.p.A. e Società Abaco S.p.A", per cui l'iter notificatorio è da ritenersi perfezionato e non contestato.
Posto che sia il provvedimento sottostante che i provvedimenti successivi non sono risultati essere stati impugnati, il credito fiscale preteso è divenuto definitivo in quanto la mancata impugnazione ha lasciato irrimediabilmente consolidare la pretesa fiscale dell'Ente.
Né d'altro canto risulta che la ricorrente abbia formalmente ed espressamente disconosciute le sottoscrizioni apposte sui relativi avvisi di ricevimento delle relate di notifica versate in atti.
Atteso dunque che risulta infondato il principale motivo di gravame, evincendosi “per tabulas” che l'atto prodromico richiamato è stato ritualmente e tempestivamente notificato e non opposto, così come i successivi provvedimenti regolarmente e tempestivamente notificati, risulta pertanto infondata l'eccepita estinzione della pretesa creditoria per maturazione del termine prescrizionale.
Alla stregua di quanto precede il ricorso in questione non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente resistente costituito, che si liquidano in € 150,00 oltre oneri e accessori come per legge se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13798/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_2 - 07947551219 elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. PRES.TERZ n. 20250002177971116595676 TASSA AUTO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste sulla ineffacia delle notifiche avvenute per posta privata seza requisiti di legge
Resistente/Appellato: contesta e si riporta agli atti di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.06.2025 notificato alla Regione Campania, al R.T.I. Municipia S.p.A. e Abaco S.p.A.–
Concessionario per la Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie e delle altre Entrate della Regione
Campania, alla Resistente_2, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso per annullamento, con richiesta di sospensione, della riscossione delle somme vantate per omesso pagamento della Tassa automobilistica anno 2015 contenuta nell'atto di Pignoramento di crediti Presso
Terzi n. 20250002177971116595676 del 30/05/2025 notificato il 16/06/2025, emesso ex art. 72 bis del Dpr
n. 602 del 29/9/73, al fine di far accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa fiscale vantata dalla Regione
Campania a titolo di bollo auto non pagato, per la somma complessiva di €.425,75 ritenendo illegittima tale richiesta in quanto inesorabilmente prescritta per omessa notifica dell'avviso di accertamento n.
534088741601 e per il mancato invio di qualsiasi atto interruttivo della prescrizione, il tutto con vittoria di spese di giudizio e competenze professionali da attribuirsi al procuratore costituito per anticipo fattone.
Si costituiva in giudizio l'R.T.I. - Società “Municipia S.p.A.” e Società “Abaco S.p.A.”, in qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate Locali, contestando integralmente gli assunti di parte ricorrente e depositando tutta la documentazione comprovante il corretto iter notificatorio svolto dall'Ente e affermando preliminarmente che non sussisteva la legittimazione passiva del Concessionario, il quale poteva rispondere per i soli eventuali vizi propri dell'atto adottato e non in relazione a vizi attinenti alla notifica dell'ingiunzione fiscale e/o dei prodromici atti di accertamento, adottati direttamente dall'Ente Impositore.
In particolare, precisava che l'opposto pignoramento crediti presso terzi nr. 20250002177971116595676 risultava conseguente ai seguenti atti:
- Intimazione di Pagamento n._20250002165981108221919, notificata in data 5.04.2025;
- Fermo Amministrativo n. 20230002101190918397343 emesso in data 10.03.2023 e notificato in data
22/03/2023
- preavviso di fermo n. 20220002085550874920878 emesso in data 05.10.2022 e notificato in data
14.10.2022,
- Com.228 20220002068460721916747 del 01.04.2022 regolarmente notificata,
- ingiunzione di pagamento n. 534088741601 notificata al contribuente in data 14 settembre 2021, - avviso di accertamento n. 534088741601 notificato al contribuente in data 4 gennaio 2019,
ma, nonostante la loro regolare notifica, nessuno dei summenzionati atti risultava opposto entro i termini di legge, né seguito da opportuno versamento di quanto dovuto.
Pertanto ove, come nel caso di specie, gli atti impositivi presupposti erano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, potevano essere fatti valere solo i vizi dell'ultimo atto impugnato.
Infine nessuna prescrizione era maturata in considerazione della sospensione dei termini di notifica degli accertamenti e degli atti della riscossione in applicazione della normativa emergenziale per fronteggiare il
Covid-19.
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
La Regione Campania, non risultava costituita in giudizio, ma l'R.T.I.-Società “Municipia S.p.A.” e Società
“Abaco S.p.A." produceva per suo conto la documentazione comprovante la avvenuta notifica dell'accertamento e della ingiunzione sottostanti.
Resistente_2, non si costituiva in giudizio, seppur regolarmente citata.
All'odierna udienza di trattazione la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si appalesa infondato e va di conseguenza rigettato per le considerazioni che seguono.
Ed infatti, in via preliminare ed assorbente va rilevato in atti che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli atti propedeutici e sottostanti relativi alla contestata annualità 2015 della Tassa Auto ovvero l'avviso di accertamento esecutivo n. 534088741601/2015 notificato a mani della destinataria in data
04/01/2019 (ma consegnato per la spedizione in data 23/11/2018 - v. applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica per notificante e notificato) e la relativa ingiunzione di pagamento notificata a mani della ricorrente in data 25/09/2021 sono stati regolarmente e tempestivamente notificati, sicchè infondata si appalesa la eccezione di nullità dell'opposto pignoramento per omessa notifica dei titoli posti a fondamento dell'azione di recupero a tassazione della tassa de qua, come comprovato dalla produzione processuale della documentazione in questione e delle relate di notifica.
Parimenti documentate e provate anche le notifiche dei successivi atti interruttivi della prescrizione quali il :
- preavviso di fermo n. 20220002085550874920878 emesso in data 05.10.2022 e notificato in data
14.10.2022,
- Fermo Amministrativo n. 20230002101190918397343 emesso in data 10.03.2023 e notificato in data
22/03/2023,
- Intimazione di Pagamento n._20250002165981108221919, notificata in data 5.04.2025.
Tanto si evince dunque dalla intera documentazione probatoria versata in atti dalla "R.T.I. - Resistente_1 S.p.A. e Società Abaco S.p.A", per cui l'iter notificatorio è da ritenersi perfezionato e non contestato.
Posto che sia il provvedimento sottostante che i provvedimenti successivi non sono risultati essere stati impugnati, il credito fiscale preteso è divenuto definitivo in quanto la mancata impugnazione ha lasciato irrimediabilmente consolidare la pretesa fiscale dell'Ente.
Né d'altro canto risulta che la ricorrente abbia formalmente ed espressamente disconosciute le sottoscrizioni apposte sui relativi avvisi di ricevimento delle relate di notifica versate in atti.
Atteso dunque che risulta infondato il principale motivo di gravame, evincendosi “per tabulas” che l'atto prodromico richiamato è stato ritualmente e tempestivamente notificato e non opposto, così come i successivi provvedimenti regolarmente e tempestivamente notificati, risulta pertanto infondata l'eccepita estinzione della pretesa creditoria per maturazione del termine prescrizionale.
Alla stregua di quanto precede il ricorso in questione non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente resistente costituito, che si liquidano in € 150,00 oltre oneri e accessori come per legge se dovuti.