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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5362 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
), rappresentata e difesa dall'avv. CARLO Parte_1 P.IVA_1
CIANCI per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio
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- opponente - contro
), rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE GALANTE Controparte_1 P.IVA_2
per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale
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- opposta - avente ad OGGETTO: vendita di beni mobili
CONCLUSIONI
Per PRELIMINARMENTE IN RITO Dichiarare la Parte_1
competenza del Tribunale di Treviso in luogo del Tribunale di Bergamo, tanto nella fase monitoria che di cognizione, per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo qui opposto decidendone la revoca. IN VIA PRELIMINARE Per le causali di cui alle premesse, non ricorrendone i presupposti, negare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO Per le causali di cui alle premesse, dichiararsi nullo e privo di giuridico effetto, e perciò revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Dichiararsi che nulla deve
[...]
alla ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari di lite. Parte_1
1 Per VITTORIA In via principale: rigettare l'opposizione e confermare il decreto CP_1
ingiuntivo n. 1685/2022 del 10.06.2022 – R.G. n. 4131/2022. Condannare in ogni caso la
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare alla Parte_1
la somma di € 15.480,98 oltre gli interessi moratori maturati dalle singole CP_1
scadenze al saldo. In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e per testi sui capitoli 1) e 2) della memoria ex art. 183, comma IV n. 2 depositata in data 10.01.2024. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
a proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento Parte_1 in favore di ella somma di € 15.480,98 oltre agli interessi e alle spese. Controparte_1
A fondamento dell'opposizione ha eccepito, in rito, l'incompetenza del Tribunale di Bergamo in favore del Tribunale di Treviso e ha contestato, nel merito, la sussistenza di valida prova della pretesa creditoria con particolare riferimento alla consegna della merce.
i è costituita chiedendo la conferma del decreto opposto. Controparte_1
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e disposti alcuni rinvii richiesti per lo svolgimento di trattative non andate a buon fine, all'esito dell'udienza del 19/11/2024 tenuta con modalità c.d. cartolari, con ordinanza comunicata in data 22/11/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente va disattesa.
La domanda proposta da in via monitoria ha ad oggetto il pagamento del Controparte_1
prezzo di beni mobili.
L'opposta ha allegato la conclusione del presupposto contratto di vendita in Brembate (BG), ai sensi dell'art. 1327 c.c., per effetto dell'esecuzione diretta, tramite la consegna al corriere della merce, dell'ordine ricevuto da Parte_1
L'allegazione non è stata contestata dall'opponente, che non ha a sua volta allegato diverse modalità di conclusione del contratto, e trova comunque riscontro nei documenti di trasporto che richiamano i presupposti ordini.
Ne segue la competenza del Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 20 c.p.c. quale giudice del luogo in cui si è concluso, con le modalità indicate, il contratto da cui è derivata l'obbligazione di pagamento del prezzo fatta valere dalla venditrice (forum contractus).
Inoltre, le fatture azionate prevedono il pagamento differito rispetto alla data di consegna.
2 In assenza di specifica deduzione circa la non corrispondenza tra le somme indicate nelle fatture e quanto dovuto per effetto degli accordi intercorsi tra le parti, il credito deve considerarsi liquido (Cass. 36835/2022).
Ai sensi dell'art. 1498, comma terzo, c.c., se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del creditore.
Nella specie il domicilio del creditore coincide con la sede della società venditrice (Brembate).
Ne segue la competenza del Tribunale di Bergamo anche quale giudice del domicilio del creditore del prezzo dilazionato della vendita, ossia di luogo che, essendo previsto ex lege come locus destinatae solutionis, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., è foro facoltativo per la causa relativa all'obbligazione di pagamento del prezzo.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata.
L'opponente si è limitata a una generica contestazione del rapporto contrattuale dedotto dall'opposta, invocando il noto orientamento giurisprudenziale che esclude l'idoneità probatoria della sola fattura ove contestata e evidenziando la necessità di acquisizione della prova della consegna.
L'opposta ha integrato la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, producendo i documenti di trasporto richiamati anche nelle fatture e le schede di consegna al corriere, documenti avverso le cui risultanze l'opponente non ha svolto alcuna contestazione.
L'assenza di contestazione rende superflua la prova per testimoni che l'opposta ha richiesto a conferma delle consegne.
A fronte della prova del rapporto contrattuale di vendita, invero non specificamente contestato,
e della consegna dei prodotti venduti così acquisita, la prova del pagamento del relativo prezzo era a carico dell'opponente che, invero, non ha allegato alcun pagamento.
Quindi, il credito della venditrice al prezzo dei prodotti venduti risulta confermato.
L'accertata fondatezza del credito azionato giustifica la conferma dell'ingiunzione di pagamento e dell'esecutorietà già concessa in via provvisoria.
3. Le spese dell'opposizione seguono la soccombenza dell'opponente.
Ai fini della determinazione del compenso di avvocato, appaiono congrui, per le fasi di studio e di introduzione, gli ordinari parametri medi e, per le fasi di trattazione e di decisione, i minimi, tenuto conto che il sostanziale abbandono della causa da parte dell'opponente dopo la citazione ha consentito il contenimento delle successive attività difensive dell'opposta.
Pertanto, in applicazione dei parametri dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (da € 5.200,01 a € 26.000,00), va liquidato un compenso di € 3.386,50, risultante dalla somma di € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 (€ 1.680,00
3 – 50%) per la fase istruttoria e/o di trattazione e € 850,50 (€ 1.701,00 – 50%) per la fase decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo
n. 1685/2022 del 10/06/2022 e l'esecutorietà già concessa;
- condanna l rimborso in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali che liquida in € 3.386,50 per compenso di avvocato oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA.
Così deciso in Bergamo in data 03/05/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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