CA
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/07/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
,.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCRUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1075/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 , vertente
TRA
quale erede di rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Lo Parte_1 Persona_1
Polito giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Marco Rosa giusta procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante < -in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 996/18 del
08.11.18,modificare le parti della sentenza espressamente oggetto di censura nel corpo del presente atto e, tenuto conto della diversa ed effettiva ricostruzione dei fatti e della valutazione corretta delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, modifichi la sentenza medesima con una pronuncia che: 1) annulli del tutto la sentenza del Tribunale di Castrovillari in quanto erronea ed ingiunta oltre che assolutamente carente di motivazione e, per l'effetto, 2) accerti e chiari l'inesatta esecuzione della prestazione contrattuale assunta in virtù del contratto di vigilanza da parte della
e, conseguentemente, affermi la responsabilità della stessa per il Controparte_2 furto subito dall'attrice presso il proprio immobile in c.da Celimarro nella notte tra il 31 e l'01 gennaio 2009; condanni la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla signora Per_1 per complessivi euro 64.100,00 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo, di cui euro 36.600,00 per il valore dei beni rubati;
€.15.000,00 per la manodopera occorsa per l'istallazione e spese dir ripristino dell'impianto, €.12.500.00 a titolo di mancato guadagno derivante dal contratto in essere con la;
3) statuisca che parte attrice ha fornito la prova della inesatta esecuzione CP_3 dell'obbligo di vigilanza sui pannelli fotovoltaici istallati sul terreno di sua proprietà avendo depositato agli atti idonea documentazione da cui emerge esattamente che le parti avevano pattuito un sistema di telecontrollo sull'intero sistema dei pannelli a fronte del pagamento di un canone mensile di €.100,00 come risulta dalle ricevute di pagamento delle fatture depositate agli atti. Tale prova è stata fornita, altresì, dai testimoni escussi sia di parte attrice che di parte convenuta che hanno confermato
l'attivazione del servizio di allarme nella notte del furto e che gli operatori della ditta convenuta non hanno saputo impedire l'evento cagionando i danni lamentati dall'attrice; 4) revochi la condanna alle spese di lite in danno dell'appellante pronunciata in primo grado;
5) condanni l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.>
Per l'appellata < rigettare l'appello come proposto da poiché totalmente infondato Persona_1 in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata;
- condannare alla refusione delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15% ed Persona_1 accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipazione integrale >
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
ha adito il Tribunale di Castrovillari deducendo di avere stipulato un contratto di Persona_1 vigilanza a tutela di un impianto di pannelli fotovoltaici costituito da 78 pannelli posti sul terrazzo di un fabbricato, in agro del comune di Castrovillari, all'interno del quale l'attrice svolgeva attività di trasformazione dei prodotti agricoli.
Ha quindi esposto che per la tutela di detto impianto ha stipulato un contratto di vigilanza con la società per il quale corrispondeva un canone bimestrale di € 200. Controparte_1
Ha ancora dedotto che nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2009 ha subito il furto di 61 del 78 pannelli e che del danno subito in conseguenza di detto furto deve rispondere la società incaricata della vigilanza che, evidentemente, non aveva esattamente adempiuto la propria obbligazione. Ne ha pertanto chiesto la condanna al risarcimento del danno indicato in € 64100 di cui 3600 per il valore dei pannelli asportati, 1500 per la manodopera per la loro nuova installazione ed € 12500 quale mancato guadagno in relazione al contratto di produzione di energia elettrica stipulato con GES.
Alla domanda ha resistito la società convenuta evidenziando: che nel 2008 aveva ricevuto l'incarico, per conto dell'attrice, di predisporre un sistema di protezione e controllo di un impianto fotovoltaico;
che la soluzione proposta fu ritenuta dall'attrice eccessivamente dispendiosa e, pertanto, le parti si accordarono per la provvisoria installazione di soli due rilevatori volumetrici esterni da attivare da parte dello stesso utilizzatore, che avrebbero consentito di controllare solo il 10% dell'impianto; che la prestazione prevedeva appunto un controllo a distanza e non un vigilanza e che nella data indicata nessuna anomalia venne rilevata. Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda
La causa è stata istruita con la produzione documentale e con le prove orali richieste dalle parti.
Con sentenza n. 996 del 2018 il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la domanda evidenziando che la mancata produzione del contratto non consente di ricostruire il contenuto delle obbligazioni gravanti sulle parti e che detta lacuna non risulta superata né dalla produzione delle ricevute di pagamento né dalla prova orale, essendo entrambe generiche e inidonee a consentire l'individuazione del contenuto della prestazione sul quale peraltro non vi era accordo tra le parti.
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari ha proposto tempestiva Persona_1 impugnazione con atto di appello notificato il 7 maggio 2019 affidato ai motivi che saranno di seguito esaminati.
Co comparsa di risposta depositata il 19 settembre 2019 si è costituita la società appellata ribadendo le difese già svolte in primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 24 settembre 2019 il procuratore dell'appellante ha dichiarato il decesso della propria assistita e la causa è stata interrotta.
Il giudizio è stato quindi riassunto da quale erede di . Parte_1 Persona_1
Dopo alcuni rinvii, a seguito della soppressione della terza sezione civile di questa corte, la causa è pervenuta alla seconda sezione ed è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
12 marzo 2025. Detta udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. Entrambe le parti hanno depositato le note e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1
Con il primo motivo di censura l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata la fonte dell'obbligazione per non avere il contraente depositato il relativo contratto. Assume l'appellante che il Tribunale così decidendo avrebbe errato sotto i seguenti profili:
1) avrebbe ritenuta necessaria la forma scritta in relazione ad un contratto che, invece, atteso l'oggetto bene poteva essere stipulato oralmente;
2) ha completamente disatteso la produzione documentale e in particolare le fatture da cui risultava il pagamento della prestazione e i verbali dei carabinieri da cui emerge l'esistenza del contratto di cui si tratta
Il motivo è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la motivazione resa dal
Tribunale sul punto. Il Tribunale non ha negato l'esistenza di un contratto, né ha ritenuto che detto contratto dovesse necessariamente essere stipulato per iscritto, ha semplicemente affermato che, in difetto della esistenza di un contratto scritto e attesa la contestazione della controparte, gli elementi istruttori a disposizione non consentivano l'individuazione del contenuto delle reciproche obbligazioni e che a tanto non poteva ovviarsi attraverso le fatture di pagamento, essendo esse inidonee ad individuare il contenuto dell'obbligazione.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, quindi, il Tribunale ha preso in considerazione la documentazione ma l'ha ritenuta insufficiente con motivazione, peraltro, pienamente condivisibile.
Deve qui infatti rammentarsi che a fronte della prospettazione di parte attrice che assumeva di avere stipulato un contratto per la vigilanza dell'intero compendio di pannelli fotovoltaici, la parte convenuta ha, fin dall'inizio, sostenuto una tesi ben precisa ossia che la prestazione pattuita fosse esclusivamente di video sorveglianza attraverso due rilevatori che coprivano una minima parte dell'impianto riguardante peraltro proprio i pannelli che non furono asportati. Era quindi nevralgico, ai fini dell'accoglimento della domanda, il raggiungimento della prova sul preciso contenuto dell'obbligazione che, anche per effetto della mancata stipulazione per iscritto di un contratto, non è stata raggiunta.
2.2
Con il secondo motivo di censura l'appellante deduce l'erronea valutazione da parte del Tribunale della prova orale espletata che avrebbe confermato integralmente la tesi della obbligazione da parte della di sorvegliare l'intero impianto e, al contempo, l'inesatto adempimento di tale CP_1 obbligazione.
In particolare secondo parte appellante deporrebbero decisamente in tal senso le dichiarazioni testimoniali rese dal marito e dal figlio dell'attrice nonché quelle rese dal teste . In particolare Tes_1 il marito e il figlio avrebbero entrambi confermato la circostanza che il sistema di video sorveglianza garantiva l'intero compendio di pannelli e che esso era già installato al momento dell'accordo contrattuale.
In realtà entrambi i testi si sono limitati a confermare i capitoli 4 e 5 della memoria istruttoria di parte attrice che così erano formulati: 4) vero che alla signora era stato comunicato che il sistema Per_1 di allarme copriva interamente i pannelli ed era estremamente sicuro? 5) vero che al momento dell'accordo tra e la signora l'impianto di videosorveglianza era già CP_1 Persona_1 interamente installato? Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che la conferma di queste circostanze non consentisse di individuare il contenuto delle obbligazioni delle parti.
Quanto al teste deve qui rilevarsi che detto teste nulla ha saputo riferire in ordine al contenuto Tes_1 dell'accordo contrattuale, avendo semplicemente confermato nella sua deposizione l'avvenuto furto e la data dello stesso, circostanze non contestate dal convenuto ma irrilevanti ai fini della decisione.
Assume ancora l'appellante che la fondatezza della tesi difensiva attrice sarebbe stata confermata dagli stessi testi di parte convenuta e in particolare
A) Il teste che ha confermato il furto;
Testimone_2
B) Il teste che avrebbe riferito che l'impianto riguardava l'intera aerea;
Testimone_3
C) La teste che avrebbe riferito che il 2 gennaio sarebbe arrivata una Testimone_4 segnalazione alla sede Pt_2
D) Il teste avrebbe anch'egli confermato la tesi che l'impianto di video Testimone_5 sorveglianza riguardava l'intera aerea.
I rilievi dell'appellante sono tutti infondati
Quanto al teste è evidente che la conferma del furto è elemento neutro rispetto al tema Tes_2 della decisione e, si ribadisce, mai negato dalla controparte.
Il teste ha così riferito < ho fatto da tramite tra la sig. e la Testimone_3 Persona_1 per l'installazione di un impianto antifurto a tutela dei pannelli fotovoltaici. Posso solo CP_1 riferire che il geometra si è recato sul posto congiuntamente al rappresentante della Tes_3 per verificare lo stato dei luoghi. Posso solo dire di avere chiesto alla di CP_1 CP_1 calibrare i costi dell'impianto rispetto a quelli dell'impianto fotovoltaico. Non sono però entrato nel dettaglio dell'impianto antifurto … posso però riferire che c'erano dei sensori contrapposti . Non so il raggio di azione dei sensori ma so che la superficie era estesa circa
200 mq >
La teste ha solo confermato il capitolo 13 della memoria di parte convenuta Testimone_4 che riguardava il fatto che in data 12 gennaio 2009 i sensori hanno rilevato una presenza e che ella allertò allora la polizia che, giunta sul posto, trovò Persona_1
Infine il teste ha riferito esclusivamente in ordine all'originario progetto del Testimone_5 sistema di controllo prevedeva originariamente il controllo di tutti i pannelli, ma detta circostanza è stata espressamente riconosciuta dalla parte convenuta che, tuttavia ha precisato che sull'originario progetto non si raggiunse mai un accordo tra le parti.
In definitiva la valutazione delle risultanze testimoniali operata dal Tribunale non si presta ad alcuna censura perché esse anche complessivamente valutate non sono in grado di fornire indicazioni precise sull'accordo contrattuale effettivamente stipulato dalle parti. Con l'ultimo motivo di censura l'appellante deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione assumendo che il Tribunale non abbia dato in alcun modo conto del percorso logico giuridico sotteso alla decisione.
Il motivo è manifestamente infondato: il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che le allegazioni istruttorie non consentissero di individuare il contenuto delle obbligazioni e, quindi di riconoscere la ricorrenza dell'inadempimento. Si tratta di motivazione che, per quanto sinteticamente espressa, risponde pienamente al paradigma di cui al n. 4 dell'art. 132
c.p.c.
Alla luce dei rilievi fin qui esposti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in relazione all'importo richiesto e ridotti della metà in ragione della semplicità delle questioni affrontate.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 quale erede di , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 996 del Persona_1
2018 e nei confronti di così provvede: CP_1 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 7158,5 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; distrae le spese in favore del procuratore costituito dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso l'8 luglio 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCRUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1075/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 , vertente
TRA
quale erede di rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Lo Parte_1 Persona_1
Polito giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Marco Rosa giusta procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante < -in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 996/18 del
08.11.18,modificare le parti della sentenza espressamente oggetto di censura nel corpo del presente atto e, tenuto conto della diversa ed effettiva ricostruzione dei fatti e della valutazione corretta delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, modifichi la sentenza medesima con una pronuncia che: 1) annulli del tutto la sentenza del Tribunale di Castrovillari in quanto erronea ed ingiunta oltre che assolutamente carente di motivazione e, per l'effetto, 2) accerti e chiari l'inesatta esecuzione della prestazione contrattuale assunta in virtù del contratto di vigilanza da parte della
e, conseguentemente, affermi la responsabilità della stessa per il Controparte_2 furto subito dall'attrice presso il proprio immobile in c.da Celimarro nella notte tra il 31 e l'01 gennaio 2009; condanni la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla signora Per_1 per complessivi euro 64.100,00 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo, di cui euro 36.600,00 per il valore dei beni rubati;
€.15.000,00 per la manodopera occorsa per l'istallazione e spese dir ripristino dell'impianto, €.12.500.00 a titolo di mancato guadagno derivante dal contratto in essere con la;
3) statuisca che parte attrice ha fornito la prova della inesatta esecuzione CP_3 dell'obbligo di vigilanza sui pannelli fotovoltaici istallati sul terreno di sua proprietà avendo depositato agli atti idonea documentazione da cui emerge esattamente che le parti avevano pattuito un sistema di telecontrollo sull'intero sistema dei pannelli a fronte del pagamento di un canone mensile di €.100,00 come risulta dalle ricevute di pagamento delle fatture depositate agli atti. Tale prova è stata fornita, altresì, dai testimoni escussi sia di parte attrice che di parte convenuta che hanno confermato
l'attivazione del servizio di allarme nella notte del furto e che gli operatori della ditta convenuta non hanno saputo impedire l'evento cagionando i danni lamentati dall'attrice; 4) revochi la condanna alle spese di lite in danno dell'appellante pronunciata in primo grado;
5) condanni l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.>
Per l'appellata < rigettare l'appello come proposto da poiché totalmente infondato Persona_1 in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata;
- condannare alla refusione delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15% ed Persona_1 accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipazione integrale >
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
ha adito il Tribunale di Castrovillari deducendo di avere stipulato un contratto di Persona_1 vigilanza a tutela di un impianto di pannelli fotovoltaici costituito da 78 pannelli posti sul terrazzo di un fabbricato, in agro del comune di Castrovillari, all'interno del quale l'attrice svolgeva attività di trasformazione dei prodotti agricoli.
Ha quindi esposto che per la tutela di detto impianto ha stipulato un contratto di vigilanza con la società per il quale corrispondeva un canone bimestrale di € 200. Controparte_1
Ha ancora dedotto che nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2009 ha subito il furto di 61 del 78 pannelli e che del danno subito in conseguenza di detto furto deve rispondere la società incaricata della vigilanza che, evidentemente, non aveva esattamente adempiuto la propria obbligazione. Ne ha pertanto chiesto la condanna al risarcimento del danno indicato in € 64100 di cui 3600 per il valore dei pannelli asportati, 1500 per la manodopera per la loro nuova installazione ed € 12500 quale mancato guadagno in relazione al contratto di produzione di energia elettrica stipulato con GES.
Alla domanda ha resistito la società convenuta evidenziando: che nel 2008 aveva ricevuto l'incarico, per conto dell'attrice, di predisporre un sistema di protezione e controllo di un impianto fotovoltaico;
che la soluzione proposta fu ritenuta dall'attrice eccessivamente dispendiosa e, pertanto, le parti si accordarono per la provvisoria installazione di soli due rilevatori volumetrici esterni da attivare da parte dello stesso utilizzatore, che avrebbero consentito di controllare solo il 10% dell'impianto; che la prestazione prevedeva appunto un controllo a distanza e non un vigilanza e che nella data indicata nessuna anomalia venne rilevata. Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda
La causa è stata istruita con la produzione documentale e con le prove orali richieste dalle parti.
Con sentenza n. 996 del 2018 il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la domanda evidenziando che la mancata produzione del contratto non consente di ricostruire il contenuto delle obbligazioni gravanti sulle parti e che detta lacuna non risulta superata né dalla produzione delle ricevute di pagamento né dalla prova orale, essendo entrambe generiche e inidonee a consentire l'individuazione del contenuto della prestazione sul quale peraltro non vi era accordo tra le parti.
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari ha proposto tempestiva Persona_1 impugnazione con atto di appello notificato il 7 maggio 2019 affidato ai motivi che saranno di seguito esaminati.
Co comparsa di risposta depositata il 19 settembre 2019 si è costituita la società appellata ribadendo le difese già svolte in primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 24 settembre 2019 il procuratore dell'appellante ha dichiarato il decesso della propria assistita e la causa è stata interrotta.
Il giudizio è stato quindi riassunto da quale erede di . Parte_1 Persona_1
Dopo alcuni rinvii, a seguito della soppressione della terza sezione civile di questa corte, la causa è pervenuta alla seconda sezione ed è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
12 marzo 2025. Detta udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. Entrambe le parti hanno depositato le note e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1
Con il primo motivo di censura l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata la fonte dell'obbligazione per non avere il contraente depositato il relativo contratto. Assume l'appellante che il Tribunale così decidendo avrebbe errato sotto i seguenti profili:
1) avrebbe ritenuta necessaria la forma scritta in relazione ad un contratto che, invece, atteso l'oggetto bene poteva essere stipulato oralmente;
2) ha completamente disatteso la produzione documentale e in particolare le fatture da cui risultava il pagamento della prestazione e i verbali dei carabinieri da cui emerge l'esistenza del contratto di cui si tratta
Il motivo è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la motivazione resa dal
Tribunale sul punto. Il Tribunale non ha negato l'esistenza di un contratto, né ha ritenuto che detto contratto dovesse necessariamente essere stipulato per iscritto, ha semplicemente affermato che, in difetto della esistenza di un contratto scritto e attesa la contestazione della controparte, gli elementi istruttori a disposizione non consentivano l'individuazione del contenuto delle reciproche obbligazioni e che a tanto non poteva ovviarsi attraverso le fatture di pagamento, essendo esse inidonee ad individuare il contenuto dell'obbligazione.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, quindi, il Tribunale ha preso in considerazione la documentazione ma l'ha ritenuta insufficiente con motivazione, peraltro, pienamente condivisibile.
Deve qui infatti rammentarsi che a fronte della prospettazione di parte attrice che assumeva di avere stipulato un contratto per la vigilanza dell'intero compendio di pannelli fotovoltaici, la parte convenuta ha, fin dall'inizio, sostenuto una tesi ben precisa ossia che la prestazione pattuita fosse esclusivamente di video sorveglianza attraverso due rilevatori che coprivano una minima parte dell'impianto riguardante peraltro proprio i pannelli che non furono asportati. Era quindi nevralgico, ai fini dell'accoglimento della domanda, il raggiungimento della prova sul preciso contenuto dell'obbligazione che, anche per effetto della mancata stipulazione per iscritto di un contratto, non è stata raggiunta.
2.2
Con il secondo motivo di censura l'appellante deduce l'erronea valutazione da parte del Tribunale della prova orale espletata che avrebbe confermato integralmente la tesi della obbligazione da parte della di sorvegliare l'intero impianto e, al contempo, l'inesatto adempimento di tale CP_1 obbligazione.
In particolare secondo parte appellante deporrebbero decisamente in tal senso le dichiarazioni testimoniali rese dal marito e dal figlio dell'attrice nonché quelle rese dal teste . In particolare Tes_1 il marito e il figlio avrebbero entrambi confermato la circostanza che il sistema di video sorveglianza garantiva l'intero compendio di pannelli e che esso era già installato al momento dell'accordo contrattuale.
In realtà entrambi i testi si sono limitati a confermare i capitoli 4 e 5 della memoria istruttoria di parte attrice che così erano formulati: 4) vero che alla signora era stato comunicato che il sistema Per_1 di allarme copriva interamente i pannelli ed era estremamente sicuro? 5) vero che al momento dell'accordo tra e la signora l'impianto di videosorveglianza era già CP_1 Persona_1 interamente installato? Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che la conferma di queste circostanze non consentisse di individuare il contenuto delle obbligazioni delle parti.
Quanto al teste deve qui rilevarsi che detto teste nulla ha saputo riferire in ordine al contenuto Tes_1 dell'accordo contrattuale, avendo semplicemente confermato nella sua deposizione l'avvenuto furto e la data dello stesso, circostanze non contestate dal convenuto ma irrilevanti ai fini della decisione.
Assume ancora l'appellante che la fondatezza della tesi difensiva attrice sarebbe stata confermata dagli stessi testi di parte convenuta e in particolare
A) Il teste che ha confermato il furto;
Testimone_2
B) Il teste che avrebbe riferito che l'impianto riguardava l'intera aerea;
Testimone_3
C) La teste che avrebbe riferito che il 2 gennaio sarebbe arrivata una Testimone_4 segnalazione alla sede Pt_2
D) Il teste avrebbe anch'egli confermato la tesi che l'impianto di video Testimone_5 sorveglianza riguardava l'intera aerea.
I rilievi dell'appellante sono tutti infondati
Quanto al teste è evidente che la conferma del furto è elemento neutro rispetto al tema Tes_2 della decisione e, si ribadisce, mai negato dalla controparte.
Il teste ha così riferito < ho fatto da tramite tra la sig. e la Testimone_3 Persona_1 per l'installazione di un impianto antifurto a tutela dei pannelli fotovoltaici. Posso solo CP_1 riferire che il geometra si è recato sul posto congiuntamente al rappresentante della Tes_3 per verificare lo stato dei luoghi. Posso solo dire di avere chiesto alla di CP_1 CP_1 calibrare i costi dell'impianto rispetto a quelli dell'impianto fotovoltaico. Non sono però entrato nel dettaglio dell'impianto antifurto … posso però riferire che c'erano dei sensori contrapposti . Non so il raggio di azione dei sensori ma so che la superficie era estesa circa
200 mq >
La teste ha solo confermato il capitolo 13 della memoria di parte convenuta Testimone_4 che riguardava il fatto che in data 12 gennaio 2009 i sensori hanno rilevato una presenza e che ella allertò allora la polizia che, giunta sul posto, trovò Persona_1
Infine il teste ha riferito esclusivamente in ordine all'originario progetto del Testimone_5 sistema di controllo prevedeva originariamente il controllo di tutti i pannelli, ma detta circostanza è stata espressamente riconosciuta dalla parte convenuta che, tuttavia ha precisato che sull'originario progetto non si raggiunse mai un accordo tra le parti.
In definitiva la valutazione delle risultanze testimoniali operata dal Tribunale non si presta ad alcuna censura perché esse anche complessivamente valutate non sono in grado di fornire indicazioni precise sull'accordo contrattuale effettivamente stipulato dalle parti. Con l'ultimo motivo di censura l'appellante deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione assumendo che il Tribunale non abbia dato in alcun modo conto del percorso logico giuridico sotteso alla decisione.
Il motivo è manifestamente infondato: il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che le allegazioni istruttorie non consentissero di individuare il contenuto delle obbligazioni e, quindi di riconoscere la ricorrenza dell'inadempimento. Si tratta di motivazione che, per quanto sinteticamente espressa, risponde pienamente al paradigma di cui al n. 4 dell'art. 132
c.p.c.
Alla luce dei rilievi fin qui esposti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in relazione all'importo richiesto e ridotti della metà in ragione della semplicità delle questioni affrontate.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 quale erede di , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 996 del Persona_1
2018 e nei confronti di così provvede: CP_1 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 7158,5 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; distrae le spese in favore del procuratore costituito dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso l'8 luglio 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero