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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2332/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BR TO, Presidente RAFFAELE FRANCESCO, Relatore CIAMBELLINI MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14626/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - RI - Napoli
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - RI - Roma Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202401565646 91504 CEDOLARE SECCA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202401565646 91504 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202401565646 91504 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00446202 88 504 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 00568628 50 504 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate - RI - Napoli
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - RI - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 01047341 16 504 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTI: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 31.7.2025 ha impugnato le cartelle di pagamento n.
07120240156564691 504, 071 2024 00446202 88 504, 071 2023 00568628 50 504, 071 2022
Nominativo_101047341 16 504, emesse da Agenzia Entrate RI, notificatele quale erede di
Nominativo_1.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica di ogni atto prodromico, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza;
nel merito ha dedotto la sua carenza di legittimazione passiva, posto che ella, con atto
Nominativo_1notarile del 18.1.2022, ha rinunciato alla eredità della di lei madre , deceduta in
Napoli il 19.3.2021. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Con atti, rispettivamente, del 19.6.2025 e dell'30.10.2025 si sono costituite Agenzia Entrate
RI e Agenzia Entrate D.P.2 Napoli, che hanno esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, hanno ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
E' pacifico che l'erede cha ha rinunciato alla eredità non può essere chiamato a rispondere dei debiti del de cuius. Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte stabilito che la rinuncia all'eredità, per effetto della sua caratteristica retroattività al momento dell'apertura della successione (articolo 521 del codice civile), rende il chiamato all'eredità non responsabile del debito tributario del defunto, anche se la rinuncia intervenga dopo che, in epoca successiva all'apertura della successione, venga notificato un avviso di liquidazione, il quale sia poi divenuto definitivo per mancata impugnazione: la ragione è che, per regola generale, la responsabilità per i debiti ereditari (compresi quelli tributari) grava su chi, accettando l'eredità, assume la qualità di erede e non grava sul “semplice” chiamato all'eredità.
(ordinanza n. 24317 del 3 novembre 2020). A dir poco “incomprensibili” le motivazioni addotte dalle parti resistenti per sostenere la infondatezza del ricorso.
Il ricorso va, pertanto, accolto;
deve seguire la condanna dei resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 oltre c.u. Iva, cassa previdenza ed altri oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla le cartelle n. 07120240156564691 504, 071 2024 00446202 88 504, 071
2023 00568628 50 504, 071 2022 01047341 16 504. Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed accessori di legge se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
SC AE RE ZZ
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BR TO, Presidente RAFFAELE FRANCESCO, Relatore CIAMBELLINI MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14626/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - RI - Napoli
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - RI - Roma Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202401565646 91504 CEDOLARE SECCA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202401565646 91504 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202401565646 91504 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00446202 88 504 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 00568628 50 504 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate - RI - Napoli
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - RI - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 01047341 16 504 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTI: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 31.7.2025 ha impugnato le cartelle di pagamento n.
07120240156564691 504, 071 2024 00446202 88 504, 071 2023 00568628 50 504, 071 2022
Nominativo_101047341 16 504, emesse da Agenzia Entrate RI, notificatele quale erede di
Nominativo_1.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica di ogni atto prodromico, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza;
nel merito ha dedotto la sua carenza di legittimazione passiva, posto che ella, con atto
Nominativo_1notarile del 18.1.2022, ha rinunciato alla eredità della di lei madre , deceduta in
Napoli il 19.3.2021. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Con atti, rispettivamente, del 19.6.2025 e dell'30.10.2025 si sono costituite Agenzia Entrate
RI e Agenzia Entrate D.P.2 Napoli, che hanno esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, hanno ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
E' pacifico che l'erede cha ha rinunciato alla eredità non può essere chiamato a rispondere dei debiti del de cuius. Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte stabilito che la rinuncia all'eredità, per effetto della sua caratteristica retroattività al momento dell'apertura della successione (articolo 521 del codice civile), rende il chiamato all'eredità non responsabile del debito tributario del defunto, anche se la rinuncia intervenga dopo che, in epoca successiva all'apertura della successione, venga notificato un avviso di liquidazione, il quale sia poi divenuto definitivo per mancata impugnazione: la ragione è che, per regola generale, la responsabilità per i debiti ereditari (compresi quelli tributari) grava su chi, accettando l'eredità, assume la qualità di erede e non grava sul “semplice” chiamato all'eredità.
(ordinanza n. 24317 del 3 novembre 2020). A dir poco “incomprensibili” le motivazioni addotte dalle parti resistenti per sostenere la infondatezza del ricorso.
Il ricorso va, pertanto, accolto;
deve seguire la condanna dei resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 oltre c.u. Iva, cassa previdenza ed altri oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla le cartelle n. 07120240156564691 504, 071 2024 00446202 88 504, 071
2023 00568628 50 504, 071 2022 01047341 16 504. Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed accessori di legge se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
SC AE RE ZZ