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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/02/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro
In persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione della causa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2398 /2024 promossa da
nato a [...] il [...], c. f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso , per procura in atti, dall'Avvocato MARIO INDIOGINE;
-ricorrente- contro
l , anche quale mandatario di in persona dei rispettivi legali CP_1 Controparte_2
rappresentanti p.t., rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti in atti , dall'Avvocato LIVIA GAEZZA;
-resistente- contro
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avvocato
STEFANIA CANNATA
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento e relativi avvisi di addebito.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 19 novembre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d.
1 cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320239008819608/000, comunicata ( e non notificata) da Controparte_3
sede di Catania in data 14 febbraio 2024 , limitatamente, alle cartelle di
[...]
competenza del Tribunale adito, e precisamente: Avviso di addebito n.
59320170005179266000, asseritamente notificato il 14.10.2017, Ente impositore di euro 5.419,10, anno di riferimento 2016 e 2017; - Avviso di addebito n. CP_1
59320180002930871000, asseritamente notificato il 29/07/2018, Ente impositore di euro 4.021,34 anno di riferimento 2017, 2018; - Avviso di addebito n. CP_1
59320180008418073000, asseritamente notificato il 30/01/2019, Ente impositore
, di euro 2.619,81, anno di riferimento 2017 e 2018 - Avviso di addebito n. CP_1
59320190002765272000, asseritamente notificato il 06/07/2019, Ente impositore di euro 2.723,68, anno di riferimento 2018 e 2019; - Avviso di addebito n. CP_1
59320190009756246000, asseritamente notificato il 09/12/2019, Ente impositore di euro 2.488,51 anno di riferimento 2018, 2019; - Avviso di addebito n. CP_1
59320210003449491000, asseritamente notificato il 29/12/2021, Ente impositore sede di Siracusa, di euro 3.835,02, anno di riferimento 2019, 2021; - Avviso di CP_1
addebito n. 59320220002154855000, asseritamente notificato il 01/08/2022, Ente impositore sede di Siracusa, di euro 4.346,69, anno di riferimento 2020. CP_1
Preliminarmente il ricorrente eccepiva che con l'intimazione di pagamento impugnata nel presente processo, l'Agente della riscossione aveva reiterato la richiesta di somme già formulata con l'Intimazione di Pagamento n 293 2024 90081257 27/000, notificata in data 29 dicembre 2023 e già oggetto di impugnazione dinnanzi il
Tribunale del Lavoro di Catania, con procedimento n. 1825/2024 R.G., con la lampante
2 duplicazione sia delle somme richieste che degli interessi delle sanzioni e degli oneri di riscossione.
Osservava che la richiesta di pagamento andava rigettata per violazione del principio del ne bis in idem nonché per violazione degli artt., 100 c.p.c. (parziale difetto di interesse ad agire), 1175 c.c. e 1375 c.c. (abuso del diritto), essendo la stessa illegittima e|o nulla e|o inefficace dell'intimazione di pagamento impugnata, per le ragioni sul punto spiegate.
Deduceva che l'intimazione di pagamento impugnata non era stata preceduta dalla notificazione dell'atto presupposto, cartella di pagamento e avviso di addebito e che l'ente impositore e l'agente della riscossione andavano , infine, dichiarati decaduti dal potere di riscossione per non avere reso esecutivi i ruoli nei termini decadenziali.
Rilevava che non era indicata in modo dettagliato la modalità di determinazione degli interessi, in modo che il contribuente avesse realmente la possibilità di verificare i calcoli effettuati dall'Agente della Riscossione.
Evidenziava, ancora, l'illegittimità dell'aggio richiesto dal . CP_4
Eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria dell' in relazione agli avvisi di CP_1
addebito.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: << Voglia così statuire: 1. ritenere e dichiarare la nullità e|o illegittimità e|o inefficacia dell'intimazione di pagamento oggi impugnata atteso che l'Agente della Riscossione, con l'atto oggi opposto, ha reiterato la richiesta di pagamento già formulata con l'Intimazione di Pagamento N. 293 2024 90081257 27/000, notificata in data 29 dicembre 2023, già oggetto di impugnazione dinnanzi Codesto Tribunale del Lavoro di
Catania, con procedimento n. 1825/2024 R.G., con patente duplicazione sia delle somme richieste che degli interessi delle sanzioni e degli oneri di riscossione, discendendo, come corollario che la richiesta di pagamento va, in coerenza rigettata per violazione del principio del ne bis in idem nonché per violazione degli artt., 100
c.p.c. (parziale difetto di interesse ad agire), 1175 c.c. e 1375 c.c. (abuso del diritto),
3 per patente abuso dello strumento processuale, per le ragioni sul punto spiegate 2. ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata poiché la stessa non è stata preceduta dalla notificazione degli atti presupposti, cartelle di pagamento e avvisi di accertamento;
3. ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato e delle sottese cartelle di pagamento ed Avvisi di Addebito, poiché le presunte pretese creditorie ampiamente datate, sono infondate in quanto nulla è dovuto e comunque prescritto. Dichiarare gli Enti Impositori e l'Agente della
Riscossione decaduti dal potere di riscossione per non avere reso esecutivi i ruoli nei termini decadenziali previsti dalle disposizioni di legge vigenti. 4. in via ancora gradata ritenere e dichiarare la nullità e|o inesistenza e|o inefficacia degli atti impugnati per difetto di motivazione sia dell'atto impugnato che delle sottese cartelle per violazione dello Statuto del Contribuente L.212/2000 all'art. 7 nonché l'art. 3 della L. 241/90, che stabiliscono che ogni atto posto in essere dell'amministrazione deve essere debitamente motivato, in modo da consentire la ricostruzione dell'iter logico Giuridico alla base della pretesa, ciò in quanto sia l'atto impugnato che le cartelle sottese non dettagliano puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate alle varie annualità, conseguendo la nullità dei medesimi giacché lesivi del diritto alla difesa del contribuente - a nulla valendo che l'iter dell'accertamento sia già giunto a conclusione ed il contribuente stesso sia informato – conseguendo come corollario la mancanza di certezza e trasparenza delle somme richieste dal
, derivando la caducazione del titolo esecutivo (non più certo, liquido ed CP_4
esigibile) “che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva” per le argomentazioni esposte in narrativa;
5. ritenere e dichiarare la nullità e|o inesistenza e|o inefficacia degli atti impugnati per avere il violato il combinato disposto di cui agli artt. 1283 Controparte_5
c.c., 30 e 20 del DPR 602/1973, imputando all'esponente interessi anatocistici, vietati dalle disposizioni di legge, conseguendo la nullità dei ruoli e delle sottese cartelle, per
4 violazione del diritto alla difesa del contribuente - a nulla valendo che l'iter dell'accertamento sia già giunto a conclusione ed il contribuente stesso sia informato – conseguendo come corollario la mancanza di certezza e trasparenza delle somme richieste dal Concessionario, derivando la caducazione del titolo esecutivo (non più certo, liquido ed esigibile) “che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva” per le argomentazioni esposte in narrativa;
6. ritenere e dichiarare la nullità e|o inesistenza e|o inefficacia degli atti impugnati per l'illegittimità dell'aggio richiesto dal conseguendo la nullità degli atti CP_4
impugnati, per violazione del diritto alla difesa del contribuente, conseguendo come corollario la mancanza di certezza e trasparenza delle somme richieste dal
, derivando la caducazione dei ruoli e delle sottese cartelle, per le CP_4
argomentazioni esposte in narrativa o, in subordine, dichiarare infondate ed illegittime le pretese del a titolo di aggio, per le argomentazioni sul CP_4
punto esposte;
7. In via ulteriormente gradata e senza recesso per le superiori richieste ritenere e dichiarare la prescrizione quinquennale degli interessi moratori, non essendo pervenuti al ricorrente nelle more atti interruttivi.
8. Con vittoria di spese e compensi >>.
In data 25.09.2024, si costituiva l' , il quale, in primo luogo, eccepiva la carenza CP_1
di legittimazione passiva della trattandosi nella specie di crediti non CP_2
ceduti dall' alla detta società. CP_1
Inoltre, sempre, in via preliminare e/o pregiudiziale, rilevava il suo difetto di legittimazione passiva in relazione all'opposizione all'intimazione di pagamento opposta, atto, questo, prodromici all'esecuzione esattoriale, che viene notificato all'interessato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivamente esecutivi ed inoppugnabili per mancata proposizione di rituale opposizione ex art. 24,
d. lgs. n. 46/1999.
5 Eccepiva, ancora, l' inammissibilità dell'opposizione per motivi formali afferenti la notifica degli atti impugnati, in quanto la stessa, volta a contestare non il merito della controversia, ma la regolarità degli atti esattoriali, ovvero della notifica (o mancata notifica) degli avvisi di addebito, andava propriamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, come tale regolata dall'art. 617 c.p.c, che assegna al debitore il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione o dalla conoscenza dell'atto opposto per la proposizione del rimedio, termine che, nella specie, non risultava essere stato rispettato
Rilevava, inoltre, che i rilievi apparivano del tutto irrilevanti ove si tenesse che entrambi gli enti convenuti in giudizio non avevano fatto altro che applicare precise fonti normative, primarie e secondarie espressamente previste dal legislatore nei decreti emanati nel tempo e che di fatto hanno dato luogo a precisi atti a forma vincolata, e che l' aveva tenuto ben presente, in ordine alla Controparte_6
formazione ed il contenuto degli avvisi di addebito, le regole dettate in via generale dagli art.10 e segg. del D.P.R. n.602 del 1973, come modificato dal decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999, nonché quelle specificatamente previste per la riscossione dei crediti degli enti pubblici previdenziali (e delle entrate dello Stato diverse dalle imposte sui redditi) – dagli art.17 e seguenti dello stesso decreto legislativo;
gli avvisi di addebito oggetto dell'odierna opposizione erano conformi al modello approvato con il decreto ministeriale n.321 del 03 settembre 1999 e presentavano i requisiti – intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni ed avvertimento che, in mancanza, si procederà agli atti esecutivi – che l'art.25 del D.P.R. n.633/72 detta proprio con specifico riferimento al suo contenuto.
Rilevava, altresì, in ordine all'obbligo di esposizione della motivazione dell'iscrizione a ruolo, che lo stesso risulta già contemplato dall'art.3, comma 1°, L. 241/1990, per cui negli atti amministrativi devono essere indicati i “presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione…” ed in ogni caso il d.m.n.321/1999, in ordine alla fattispecie in esame non solo ha eliminato le incertezze
6 sul significato da attribuire alle parole “presupposti di fatto” e “ragioni giuridiche” della decisione della p.a., ma precisa che le informazioni da fornire al debitore in sede di iscrizione a ruolo e, quindi, di cartella di pagamento, possono avere carattere
“sintetico”; né il D.L.vo n°46/1999, né alcuna altra disposizione di legge impone agli enti previdenziali di procedere alla preventiva obbligatoria contestazione del credito con avviso bonario.
Eccepiva, l'inammissibilità del presente giudizio volto alla contestazione per motivi di merito antecedente la formazione dell' avviso di addebito, siccome tardiva alla luce della data di notifica degli stessi avvenuta: 1) n. 59320170005179266000, notificato il 14/10/2017; 2) n° 59320220008297307000 notificato in data
02.11.2023; 3) n 59320180002930871000, notificato per compiuta giacenza il
29/07/2018; 4) n°59320180008418073000, notificato il 30/01/2019; 5) n
59320190002765272000, notificato il 06/07/2019; 6) n 59320190009756246000, notificato il 09/12/2019; 7) n 59320210003449491000, notificato il 29/12/2021; 8)
n 59320220002154855000, notificato il 01/08/2022, rilevando la ritualità della notifica degli stessi.
Evidenziava che essendosi la notifica degli avvisi di addebitoritualmente perfezionata con recapito a mezzo posta all'indirizzo del destinatario, il ricorso proposto dal ricorrente era dunque tardivo, e rimaneva pertanto preclusa qualsivoglia disamina circa fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo, stante il mancato rispetto dell'art. 24, d. lgs. n. 46/99 per la proposizione dell'opposizione.
In punto di fatto, l' premetteva che l'atto impugnato intimava opposti intimano CP_1
il pagamento di contributi e sanzioni afferenti la gestione Commercianti, cui il ricorrente è stato iscritto in qualità di titolare alla Gestione Commercianti, cod. azienda n. 20157644 Sede di Siracusa, dal 09/07/2009 al 31/12/2021 (cfr. CP_1
anagrafica aziendale e provv. iscrizione e cancellazione, in all.) ed aventi ad oggetto contributi e sanzioni afferenti periodi e causali come di seguito indicati: 1) avviso di addebito n°59320170005179266000: contributo fisso emissione 2016-01 anno 2016
7 rate nn. 1/2/3/4 e relative sanzioni;
2) avviso di addebito n°59320180002930871000: contributo fisso emissione 2017-01 anno 2017 rate nn.
1/2/3 e relative sanzioni;
3) avviso di addebito n°59320180008418073000: contributo fisso emissione 2017-01 anno 2017 RATA N. 4 e relative sanzioni, contributo fisso emissione 2018-01 anno 2018 rata n. 1 e relative sanzioni;
4) avviso di addebito n°59320190002765272000: - contributo fisso emissione 2018-01 anno
2018 rate nn.2/3 e relative sanzioni;
5) avviso di addebito n°59320190009756246000: contributo fisso emissione 2018-01 anno 2018 RATA N.
4 e relative sanzioni;
contributo fisso emissione 2019-01 anno 2019 rata n. 1 e relative sanzioni.
Rilevava l' l'infondatezza della deduzione attorea di duplicazione della pretesa, CP_1
per essere stato notificata altra intimazione di pagamento relativa ai medesimi sottostanti atti impugnati, obiettando che le due intimazioni di pagamento non risultavano integralmente sovrapponibili, ed, in ogni caso, era piena facoltà dell'
Agente della Riscossione, nell'ambito dei propri poteri esazionali ex d. lgs. n. 112/1999 ed ex D.P.R. n. 602/1973, di porre in essere di tutti gli atti volti al recupero dei crediti affidati.
Evidenziava in relazione all' eccezione di prescrizione, che in ogni caso nessuna prescrizione si fosse maturata nella fattispecie de qua, per fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo, per essere stato formato gli avvisi di addebito nel rispetto del termine prescrizionale, avuto riguardo alla naturale scadenza dei ratei, e considerato che la notifica degli avvisi di addebito, comportava la preclusione della disamina di fatti antecedenti il consolidamento del ruolo esattoriale.
In relazione, invece, ai fatti posteriori alla formazione degli dei titoli esecutivi, rilevava come alcuna prescrizione potesse essere eccepita nei confronti di
[...]
, che non è il legittimo contraddittore per fatti successivi alla formazione del CP_7
ruolo esattoriale/avviso, dovendo, piuttosto, essere rivolta al Concessionario, titolare del servizio di riscossione.
8 Al riguardo deduceva che in relazione a tutti gli atti impugnati era stata effettuata richiesta a mezzo pec dall' all'Agente della Riscossione, che, allo stato, non CP_1
risulta essere stata da quest'ultimo riscontrata;
nell'ipotesi in cui fosse pervenuto il richiesto riscontro dall' relativo agli atti impugnati ed alla documentazione ad essa inerente, sin d'ora ne chiedeva di volersene disporre l'acquisizione, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
In ogni caso alla luce della normativa emanata per l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 avrebbe dovuto essere tenuto conto di un periodo di sospensione dei termini di prescrizione pari a 542 giorni ( dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021)
Infine, avuto riguardo alle spese di lite l' deduceva che il regolamento delle CP_1
spese relativo al capo di opposizione ex art. 24 d.lgs. avrebbe dovuto essere composto tenendo presente la soccombenza del ricorrente, il regolamento delle spese relativo al capo di opposizione ex art.615 cpc avrebbe dovuto essere composto tenendo presente l'estraneità dell' alla soccombenza sullo stesso, il proprio CP_1
comportamento processuale non oppositivo, l'imputabilità esclusiva dei fatti che hanno dato luogo al giudizio esclusivamente in capo all'Agente per la riscossione, ed infine il regolamento complessivo delle spese di lite avrebbe dovuto tenere conto della prevalente imputabilità della soccombenza all' , che con la Controparte_9
propria gestione dei crediti affidatigli aveva dato luogo al giudizio.
Tanto premesso l' chiedeva al Tribunale quanto segue: << Per quel che riguarda la CP_1
posizione processuale della Controparte_10
- accertare e dichiarare l'estraneità della Controparte_10
al presente giudizio, disponendone l'estromissione col favore delle
[...]
spese. Per quel che riguarda la posizione dell' Controparte_11
: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di
[...]
legittimazione passiva dell' in re-lazione ai motivi di opposizione per vizi formali CP_1
ex art. 617 c.p.c. In via principale: -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs.
9 46/1999, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n.46/1999 e confermare l'intimazione di pagamento impugnata integral-mente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti, dichiarare che Controparte_3
non ha diritto a procedere esecutivamente in forza dell'avviso opposto.
[...]
Ordinare a l'esibizione in giudizio delle notifiche degli CP_3 Controparte_3
altri atti esecu-tivi ed intimatori computi successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca >>.
In data 25.09.2024, si costituiva l' la quale Controparte_3
rilevava in primo luogo la tardività dei motivi di opposizione afferenti a presunti vizi formali dell'atto impugnato sub nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6., atteso che dalla documentazione che si versa in atti , risultava, infatti, ictu oculi che l'atto impugnato è stato notificato in data 13/02/2024, laddove invece l'opposizione è stata depositata presso la cancelleria del Giudice adito solo in data 06/03/2024, pertanto ben oltre il termine perentorio di giorni venti dalla notifica previsto per le opposizioni agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c. In subordine, rilevava, comunque, l'infondatezza delle CP_12
lagnanze di cui al ricorso, e preliminarmente evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo a quelle afferenti al merito della pretesa creditoria.
In merito all'eccepita duplicazione della pretesa creditoria osservava che l'intimazione di pagamento, predisposta conformemente al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze del 28/06/1999 e succ. modif. (ult. Provv. AGE del 30/11/2022), così come previsto dall'art 50 del D.P.R. n. 602/73, ha il solo
10 effetto di interrompere il decorso della prescrizione, tantè che avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri50 del D.P.R. n. 602/73, ha il solo effetto di interrompere il decorso della prescrizione, tantè che può essere impugnata solo per vizi propri.
Osservava che mediante la notifica dell'intimazione di pagamento opposta , non era stata in alcun modo duplicata la pretesa creditoria, che non può che rimanere tale essendo già stato il ruolo formato dall'Ente Impositore;
gli ulteriori accessori maturano dalla data di notifica dell'atto impositivo fino all'effettivo pagamento e ciò per effetto di precise disposizioni normative.
Osservava, altresì, nel caso di specie l'intimazione impugnata apparteneva al “lotto di stampa 07548 dell'01/06/2023”, per cui il calcolo a detta data;
inoltre, che alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata, nessun provvedimento di sospensione era stato - anche solo - pronunciato dal Giudice adito con riguardo all'intimazione precedentemente impugnata con ricorso iscritto al n. 1825/2024 R.G., infine, nell'atto oggi avversato sono contenuti ulteriori atti che non risultavano sottesi all'intimazione di pagamento precedentemente opposta.
In punto di eccepita omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, l' , reiterava l'inammissibilità dell'eccezione, in Controparte_3
quanto tardiva, ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché il difetto di giurisdizione del Giudice adito con riguardo alle lagnanze sugli avvisi di accertamento, comunque dall'atto opposto risultava,, chiaramente che i sottesi avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati all'odierno ricorrente, come di certo avrebbe potuto documentare l'Ente Impositore.
Deduceva ancora che l'eccezione di decadenza era inammissibile in quanto tardiva e eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva essendo l'Agente della Riscossione soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, 1 comma, c.c.. e non è è affatto titolare del diritto di credito.
11 Evidenziava che dalla documentazione in atti, e che ulteriormente era stata versata ( estratti di ruolo e intimazione di pagamento n. 29320239008819608 impugnata e n.
29320249008125727), era evidente che dalla data di avvenuta notifica degli avvisi di addebito de quibus da parte dell'Ente Impositore alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in Questa Sede impugnata non risultava affatto maturata prescrizione alcuna (già peraltro interrotta con la notifica dell'intimazione n.
29320249008125727), per cui la legittimità dell'attività di riscossione, ciò anche alla luce dell'applicabilità al caso di ispecie dei periodi di sospensione del termine di prescrizione per effetto della normativa emergenziale per Covid-19.
In punto di illegittimità dell'intimazione per mancata indicazione delle modalità di determinazione degli interessi sub n. 4, l'eccezione era inammissibile, innanzitutto in quanto tardiva e poi in quanto assolutamente generica, ma comunque ogni indicazione relativa agli interessi era contenuta negli avvisi di addebito prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, il cui contenuto è normativamente predefinito.
In punto di eccepita illegittimità degli interessi di mora e sull'asserita violazione della disposizione contenuta nell'art. 1283 c.c. sub n. 5, ribadiva l'inammissibilità CP_12
delle eccezioni, in quanto tardive, osservando che gli interessi di mora sono dovuti per legge sulle somme, come precisato anche nella nota n. 1 dell'intimazione di pagamento impugnata ove si indica la norma di riferimento, l'art. 30 del d.P.R.
602/1973.
In punto di asserita illegittimità dell'aggio sub n. 6 del ricorso, deduceva che CP_12
l'eccezione era senz'altro inammissibile e, comunque, infondata, in quanto nell'intimazione de qua era riportato: “...Per i i carichi affidati fino al 31 dicembre
2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021) ...”; per cui nessuna illegittimità dell'atto impugnato neanche sul punto, essendo l'aggio previsto per i carichi affidati fino al 31.12.2021 da precise disposizioni legislative.
12 Tanto premsso, l' chiedeva al Tribunale quanto Controparte_3
segue: << Piaccia al Tribunale adito, reiectis adversis, revocata la sospensione già provvisoriamente concessa, ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto tardivo;
in subordine, preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' con riguardo alle Controparte_3
eccezioni afferenti agli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata e/o al merito della pretesa creditoria;
indi rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui infra e confermare integralmente l'intimazione di pagamento impugnata e gli atti ad essa sottesi. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione per motivi riguardanti la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e/o al merito della pretesa creditoria, tenere indenne l'Agente della Riscossione dalle conseguenze del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi >>.
All'udienza di discussione del 19 novembre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Tanto premesso e allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege
335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano
13 valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo
(ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nella specie il ricorrente ha proposto sia motivi che possono essere qualificati come opposizione agli atti esecutivi ( omessa notifica degli avviso di addebito, vizi relativi alla motivazione ed altri profili formali dell'intimazione di pagamento) che motivi quale la prescrizione della pretesa creditoria che integra un'opposizione all'esecuzione,
Per come si è detto, attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., il debitore contesta la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa ovvero adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (Cass. 18/7/2005 n. 15149).
Inoltre tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Deve, preliminarmente essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
trattandosi di pretese creditoria non cedute da alla detta società di CP_2 CP_1
cartolarizzazione.
Si osserva.
14 Parte ricorrente ha dedotto che con l'intimazione di pagamento.
29320239008819608/000 impugnata nell'odierno processo, l' CP_9
aveva reiterato la richiesta di somme già formulata con l'intimazione di
[...]
pagamento n. 293 2024 90081257 27/000, notificata in data 29 dicembre 2023 (n.b. notificata effettivamente in data 29.01.2024) e già oggetto di impugnazione dinnanzi il Tribunale del Lavoro di Catania, con procedimento n. 1825/2024 R.G., con la lampante duplicazione sia delle somme richieste che degli interessi delle sanzioni e degli oneri di riscossione.
Invero dalla documentazione prodotta, si evince indubitabilmente che l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90081257 27/000 contiene la richiesta di pagamento in relazione a tutti gli avvisi di addebito contenuti nella intimazione di pagamento n.
29320239008819608/000, impugnata nel presente giudizio ad eccezione dell' avviso di addebito n. 59320170005179266000.
Ciò premesso, in relazione alla proposta eccezione di duplicazione dei procedimenti ritiene questo giudice che la stessa non possa trovare accogliemento in quanto, per come correttamente osservato dalla difesa dell' Controparte_3
l'intimazione di pagamento, predisposta conformemente al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze del 28/06/1999 e succ. modif. (ult. Provv. AGE del 30/11/2022), così come previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/73, ha il solo effetto di interrompere il decorso della prescrizione;
a ciò si deve aggiungere che nel caso di specie non possa neppure tecnicamente discutere di duplicazione di procedimenti in quanto i ricorsi hanno ad oggetto due diversi intimazioni di pagamento.
Ciò posto, avuto riguardo agli avvisi di addebito n. 59320220008297307000 notificato in data 02.11.2023, n. 59320180008418073000, notificato il 30/01/2019; n
59320190002765272000, notificato il 06/07/2019; n 59320190009756246000, notificato il 09/12/2019; n 59320210003449491000, notificato il 29/12/2021; n
59320220002154855000, notificato il 01/08/2022, si evidenzia che, dalla documentazione versata in atti, risulta che la loro notifica è stato regolarmente
15 effettuata tramite posta presso la residenza del ricorrente, in Catania, Via Leucatia,
131, Int. 10, alcuni a a mani proprie, altre a persona convivente e che l'avviso di addebito n. 59320180002930871000, è stato notificato alla residenza del ricorrente, in Viagrande ( CT), Via Indirizzo n. 60, e tale notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 29/07/2018; avuto riguardo all'avviso di addebito n. 593 2017 00051792
66 000, lo stesso è stato notificato presso la residenza del ricorrente in Viagrande (
CT), Via Indirizzo n. 60 a mani dello stesso ricorrente in data 14.10.2017.
Sulla regolarità della notifica tramite posta degli avvisi de quibus , trova applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in numerose sentenze, secondo il quale, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della Legge n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ,la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5 -, Sentenza Cass. n.
29642 del 14/11/2019; nello stesso senso, Sez. 6 – , Ordinanza Cass. n. 24780 del
08/10/2018, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c solo se il
16 destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico;
così anche Sez. 5, Ordinanza Cass. n. 946 del 17/01/2020).
Opera la presunzione di conoscenza dell'atto in ragione della consegna dell'atto a persona rinvenuta all'indirizzo del destinatario, come attestato dall'ufficiale postale,
e tale presunzione opera anche nel caso di firma illeggibile o apparentemente apocrifa
(come ritenuto anche 31/07/2015): si è infatti affermato ( Cass. Sez. Lav. Ordinnza
4160 del 21.2.2022) che pur se manchino, nell'avviso di ricevimento, le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale ( Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed altri precedenti , che attribuiscono addirittura alla detta attestazione l'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.).
In materia di notifica per compiuta giacenza si deve osservare , per quello che qui interessa, che la disciplina dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi
17 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”
In estrema sintesi, se la notifica avviene per compiuta giacenza, non si applicano le formalità di cui all'articolo 8 della L. n. 890/1982 ma ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie (DPR 29 maggio 1982 n. 655) , da ciò ne consegue che: - non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1355 c.c.
, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- l'attestazione di compiuta giacenza integra di per sé la presunzione di conoscenza richiesta dall'art. 1335 c.c.
Deve quindi essere rigettata la richiesta di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito.
Inoltre in ragione della notifica regolare degli avvisi di addebito in questione , devono essere dichiarate inammissibili tutte le eccezioni di nullità proposte dal ricorrente costituendo le stesse opposizioni agli atti esecutivi.
A questo punto, occorre valutare se la pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito in questione si sia prescritta.
Ciò premesso, deve osservarsi che tenuto conto della date di notifica di tutti gli avvisi di addebito da ritenersi effettuate ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è nel caso di specie all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica degli stessi – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99.
18 Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né
l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07;
Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non
19 più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass.,
n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991;
Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta
20 stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile.
Osserva, tuttavia, ancora il decidente che il ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n.
335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.. Reputa il Tribunale che la prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed
è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di
21 atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr, Cass.
Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n.
335/1995.
Si deve, pertanto, a questo punto valutare se dalla data di notifica degli avvisi di addebito de quibus alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n.
29320239008819608/000, il giorno 14 febbraio 2024 , sia decorso il detto termine prescrizionale.
Deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente avuto riguardo a tutti gli avvisi di addebito de quibus.
Infatti , per tutti gli avvisi di addebito in parola, alla fattispecie in esame deve applicarsi la disciplina emergenziale per contrastare gli effetti della pandemia da
COVID 19, che all'art. 68 del D.L. 18/2020 (da ultimo modificato dall'art. 2 del D.L.
99/2021), ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (pari a 541 giorni); pertanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320239008819608/000, in data 14 febbraio 2024 , per nessuno degli avvisi di addebito de quibus , era maturato il termine quinquennale di prescrizione ( per l'avviso di addebito n.
22 59320170005179266000 più risalente il termine di prescrizione era il giorno
7.4.2024).
Non resta a questo punto che valutare le eccezioni di nullità e/o inesistenza per difetto di motivazione, di nullità e/o inesistenza per avere il Concessionario della
Riscossione violato il combinato disposto di cui agli artt. 1283 c.c., 30 e 20 del DPR
602/1973, imputando all'esponente interessi anatocistici, di nullità e/o inesistenza e/o inefficacia per l'illegittimità dell'aggio richiesto dal Concessionario dell'initmazione di pagamento impugnata.
Tutte le suddette eccezioni sono totalmente infondate.
L'intimazione di pagamento, viene redatta secondo un preciso format stabilito a livello legislativo e ministeriale in cui non è previsto che siano esplicitate le modalità di calcolo degli interessi.
La stessa, così come gli avvisi di addebito recano infatti l'avviso che in caso di ritardato pagamento delle somme dovute saranno dovuti gli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. n. 602 del 197: tale ultima norma prevede che "decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie e gli interessi si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
La giurisprudenza di merito si è espressa sul punto affermando che "l'applicazione degli interessi, stabilita per espresso dettato normativo è atto di natura vincolata" e come tale non censurabile: d'altronde il contribuente è reso edotto con il ricevimento degli atti da parte dell'agente della riscossione del dies a quo e del dies ad quem di decorrenza degli interessi di mora e può agevolmente conoscere il tasso al quale sono stati calcolati mediante una semplice ricerca sul sito del Ministero delle Finanze.
Il ricorrente non ha contestato specificamente le somme indicate nelle stesse cartelle e dovute a titolo di interessi e di aggio che a suo dire sarebbero state
23 calcolate in modo erroneo e non ha fornito un calcolo alternativo rispetto a quanto richiesto.
A tale proposito l' - rileva di avere calcolato sia le Controparte_3
somme dovute a titolo di interessi che quelle dovute a titolo di aggio conformemente alle disposizioni di legge.
Quanto all'asserita illegittimità dell'intimazione di pagamento in punto di calcolo dei compensi per la riscossione (aggio) è sufficiente osservare che non è tenuta a motivare in alcun modo Controparte_3
l'addebito di tali oneri, in quanto essi sono analiticamente determinati, senza possibilità di manipolazione discrezionale da parte dell'Ente Concessionario della
Riscossione, dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999 e dal D.M. n. 159 del 2015, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze in forza della delega conferita dallo stesso art. 17 cit..
È quindi da ritenersi sufficiente ed esaustivo il richiamo normativo contenuto nell'intimazione di pagamento.
Infine si deve osservare che i documenti prodotti in copia dall' e Controparte_13
dall' , fin qui esaminati, hanno piena efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2719 CP_1
c.c. in quanto nessun disconoscimento della loro conformità all'originale è stato operato dal ricorrente e non ha neppure sommariamente o genericamente indicato gli elementi che differenzierebbero copia e originale.
Alla stregua delle complessive valutazioni espresse, l'opposizione va interamente rigettata.
Quanto alle spese di lite le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiare questione decisa in ordine alla duplicazione dei procedimenti.
P.Q.M.
24 Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2398/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese o assorbita, così statuisce:
Dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
Rigetta integralmente l'opposizione
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catania, 26 febbraio 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
25